Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 ter comma terzo e 669 quater comma sesto cod. proc. civ. nonché 316 cod. proc. pen.; Nell'ipotesi di azione civile esercitata o trasferita in sede penale, la competenza a conoscere della richiesta di sequestro conservativo avanzata dalla parte spetta tanto al giudice penale competente per il merito, tanto al giudice civile, competente per materia o valore, con sede nel luogo dove deve essere eseguito il provvedimento cautelare.
Commentario • 1
- 1. Sequestro conservativo non va revocato con patteggiamento (Cass. 22062/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 febbraio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/01/2003, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE ON ZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIANDOMENICO ROMAGNOSI 1/, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MELIADÒ, che lo difende unitamente agli avvocati MAURIZIO PANIZ, FRANCO STIVANELLO GUSSONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE BO RI DA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DORA 1, presso lo studio dell'avvocato RI ATHENA LORIZIO, che la difende unitamente all'avvocato FRANCO TANDURA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
TT PP;
- intimato -
avverso la sentenza n. 602/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione 2^ civile emessa il 9/3/1999, depositata il 26/04/99; RG. 1689/1995;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato GUIDO ROMANELLI (per delega avv. Tandura Fiore);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IU NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DA De NI, premesso che in data 29.9.88, trovandosi in compagnia di GR De PA in Trichiana nell'immobile di proprietà di NZ De BO, a causa del cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento dell'acqua, comportante esalazioni di ossido di carbonio, il De PA era deceduto ed ella aveva riportato lesioni personali gravissime, consistenti in perdita di memoria come accertata con c.t.u.; che ne era scaturito procedimento penale a carico di De BO e di IU SE, idraulico installatore dell'apparecchio, imputati di omicidio colposo e delle lesioni a suo carico, nel quale ella aveva provveduto a costituirsi parte civile, ancora pendente, tutto ciò premesso, avendo timore di perdere il proprio credito, istava il presidente del tribunale di Belluno per la concessione del sequestro conservativo di immobili di proprietà dei suddetti De BO e SE sino alla concorrenza della somma di lire 160 milioni, che otteneva con decreto presidenziale 29.4.91.
Con citazione notificata in data 17.5.91 conveniva in giudizio i predetti De BO e SE per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni e la convalida del sequestro.
I convenuti resistevano alla domanda attrice;
il De BO asserendo di aver commissionato l'installazione dell'impianto all'idraulico SE e contestando l'ammontare del risarcimento;
il SE dichiarando di essersi limitato a fornire al De BO il materiale richiesto e che il relativo montaggio era stato eseguito successivamente dal solo De NI.
Il Tribunale, con sentenza 206/95, dichiarava che la domanda di risarcimento era di competenza del giudice penale;
che in pendenza della causa penale sussisteva la competenza del giudice civile in ordine alla misura cautelare;
esistevano le condizioni, fumus boni iuris e periculum in mora, per convalidare il sequestro conservativo. Avverso tale decisione proponevano appello principale il De BO e appello incidentale il SE, chiedendone entrambi la riforma. La De NI, regolarmente costituitasi, chiedeva il rigetto di entrambi i gravami.
La Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 602 del 9.3.99 rigettava sia l'appello principale che quello incidentale, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata.
Per la cassazione della decisione ricorre il De BO esponendo sei motivi.
Resiste con controricorso la De NI AR.
Le parti hanno scambiato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 681, 673, u.c., 672 co. 3^ cpc e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si sostiene l'improponibilità della domanda di sequestro conservativo e della successiva convalida davanti al giudice civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, sia perché le disposizioni procedurali surrichiamate consentirebbero la proposizione della relativa istanza davanti a giudice diverso da quello che conosce il merito della causa solo nell'ipotesi in cui vi sia una diversa competenza per ragioni di merito e sia perché, una volta avvenuta la costituzione di parte civile nel processo penale, è apprestato il rimedio della relativa misura cautelare reale ex art. 316, co. 2^ cpp.
Il motivo è infondato. All'attualità, la questione trova la sua soluzione nel combinato disposto degli artt. 669 quater co. 6^, 669 ter co. 3^ cpc, per cui, nell'ipotesi di azione civile esercitata o trasferita nel procedimento penale, la competenza a conoscere della richiesta di sequestro conservativo spetta al giudice civile del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare, competente per materia o valore, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 316 cpp. È agevole allora desumere che nella predetta ipotesi il richiedente può tanto rivolgersi al giudice penale competente per il merito come al giudice civile territorialmente competente per materia o valore.
L'assunto trova riscontro nella disposizione del secondo comma dell'art. 669 decies cpc, che, in ipotesi di azione civile esercitata o trasferita nel processo penale, stabilisce che competente a decidere la revoca o modifica del provvedimento cautelare è lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento.
La nuova disciplina, entrata in vigore il 1^ gennaio 1993 (art. 2 l. 14.12.1992 n. 447) è stata estesa, in quanto compatibile, a tutti i procedimenti cautelari pendenti alla data del 14.2.94 (legge 6.12.94 n. 673). Conseguentemente le nuove regole sui provvedimenti cautelari sono applicabili ai procedimenti instaurati anteriormente al 14.2.94, salvo il limite della compatibilità con lo stato dei procedimenti, nel senso che la nuova normativa non può trovare applicazione nei procedimenti la cui fase provvedimentale si sia già conclusa.
Nel caso in esame, poiché alla predetta data del 14.2.94 la fase di concessione del sequestro conservativo si era già conclusa davanti al giudice civile con il provvedimento autorizzativo del 24.3.1991, ai fini dell'individuazione del giudice competente ad emanare il provvedimento, bisogna fare riferimento alla previgente disciplina in materia stabilita dal c.p.c..
Risultando che, al momento della proposizione dell'istanza di sequestro conservativo, l'azione civile era già stata esercitata nel procedimento penale e, quindi, che la domanda di merito pendeva davanti a un giudice diverso da quello civile ordinario, a norma del combinato disposto degli artt. 681 u.p., 680 u.p. e 673 cpc previgenti, il provvedimento di misura cautelare reale risulta legittimamente emesso dal giudice civile del luogo di esecuzione del provvedimento, competente per materia o valore, e la riproposizione in sede civile della domanda di merito, ai fini della convalida non poteva sortire altro effetto negativo nel processo penale se non la revoca della costituzione di parte civile a norma dell'art. 82, co. 2^, cpp. e la sospensione del processo civile in attesa della definizione di quello penale secondo la norma di coordinamento di cui all'art. 211 disp. att. cpp;
effetti che nel caso in esame sono stati elusi con la sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile. In ogni caso, intanto la richiesta di misura cautelare reale poteva essere rivolta al giudice penale, in quanto al momento della proposizione della relativa istanza il processo penale fosse già pendente davanti al giudice penale di merito, ma la sussistenza di tale presupposto processuale non risulta nemmeno dedotta in ricorso. Inammissibili, perché attengono alla valutazione del fatto, come tali non suscettibili di censura di legittimità se non sotto il profilo del difetto di motivazione, nel caso di specie insussistente, sono i restanti motivi di ricorso riguardanti l'esistenza delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento cautelare, quali il fumus boni iuris, il periculum in mora, l'addebitabilità del fatto illecito al De BO, e la determinazione del quantum debeatur ai fini della commisurazione della misura cautelare reale. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente De NI AR DA, così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidando le medesime in euro 252,00 oltre onorari, liquidati in euro 1500,00 (millecinquecento). Così deciso in Roma, il 23 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003