Cass. civ., sez. III, sentenza 10/01/2003, n. 199
CASS
Sentenza 10 gennaio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 ter comma terzo e 669 quater comma sesto cod. proc. civ. nonché 316 cod. proc. pen.; Nell'ipotesi di azione civile esercitata o trasferita in sede penale, la competenza a conoscere della richiesta di sequestro conservativo avanzata dalla parte spetta tanto al giudice penale competente per il merito, tanto al giudice civile, competente per materia o valore, con sede nel luogo dove deve essere eseguito il provvedimento cautelare.

Commentario1

  • 1Sequestro conservativo non va revocato con patteggiamento (Cass. 22062/11)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 febbraio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/01/2003, n. 199
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 199
Data del deposito : 10 gennaio 2003

Testo completo