Sentenza 23 marzo 1999
Massime • 1
In sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/1999, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. AN VIGOLO - Rel. Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA, N^ 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA BARBUTO, CARLO DE IS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR UC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G. BELLI, N^ 27, presso lo studio dell'avvocato GIAN MICHELE GENTILE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO MEREU, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 623/95 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 13/12/95, R.G.N. 412/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/98 dal Consigliere Dott. AN VIGOLO;
udito l'Avvocato Michele DI LULLO, per delega AR DE IS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 23/26 novembre 1991, il Pretore -giudice del lavoro di Prato condannava l'INPS a pagare al sig. AR AN - su pensione di reversibilità. già erogatagli dall'Istituto di previdenza - l'integrazione al minimo. L'appello dell'Istituto di previdenza veniva respinto dal Tribunale -Sezione del lavoro della stessa sede, con sentenza in data 24 aprile 1994, n.201 che rigettava, in particolare, l'eccezione dell'appellante - siccome proposta per la prima volta in sede di gravame e sostanzialmente rappresentante un ulteriore motivo di impugnazione - secondo cui al AR non avrebbe potuto spettare la pensione di riversibilità del coniuge essendo la moglie ancora in vita.
Dopo il passaggio in giudicato di tale sentenza lo stesso Pretore, sulla base di essa e su istanza del AR emetteva decreto ingiuntivo in data 22 dicembre 1992 per la somma di L.7.483.350, oltre interessi legali, per differenze tra il trattamento minimo e l'importo percepito a calcolo per il periodo 1^ ottobre 1991 /31 dicembre 1992.
Divenuto esecutivo il decreto perché non opposto dall'ingiunto, l'INPS ha proposto opposizione all'esecuzione cui il AR ha resistito eccependo il giudicato costituito sia dalla sentenza che dal decreto ingiuntivo.
Il Pretore di Firenze, con sentenza del 21 settembre 1994 ha rigettato l'opposizione all'esecuzione.
Con sentenza in data 6 dicembre 1995. il Tribunale di Firenze ha respinto l'appello dell'Istituto di previdenza osservando che l'esecuzione era stata iniziata in forza di un titolo esecutivo valido rappresentato da sentenza passata in giudicato della quale non avrebbe potuto farsi valere la pretesa ingiustizia con l'opposizione all'esecuzione. Nè poteva dedursi che per un diverso titolo pensionistico (trattamento integrato al minimo sull'altra pensione) l'INPS avrebbe pagato quanto dovuto, trattandosi di credito diverso da quello per il quale si procedeva.
Le spese sono state compensate.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l'INPS con unico motivo.
Resiste il AR con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di annullamento il ricorrente deducendo violazione e falsa applicazione artt.161, 324, 615 c.p.c.; art.22 L.903/1965 e 2909 c.civ.; tutti in relazione all'art.360 c.p.c., n.ri
3 e 5, sostiene che pur in presenza del giudicato doveva ritenersi ammissibile l'opposizione all'esecuzione siccome diretta a negare l'esistenza del diritto sostanziale risultante dalla sentenza passata in giudicato, affetta da vizio accertabile in ogni tempo: presupposto della pensione di reversibilità, a norma dell'art.22 legge n.903 del 1965 è la morte del pensionato che, nel caso di specie, non si era verificata.
Il motivo è infondato.
È giurisprudenza assolutamente costante di questa Corte. alla quale il Collegio intende conformarsi essendo essa perfettamente aderente al principi sull'efficacia del giudicato, che in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti al vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto. essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (Cass.25 febbraio 1994, n. 1935; 23 novembre 1978, n. 5496; 9 giugno 1969 n. 2053). Per contro il ricorrente pretenderebbe, in contrasto con l'enunciato principio, contestare il titolo giudiziario posto a fondamento dell'azione esecutiva sostenendone l'ingiustizia sotto il profilo del riconoscimento di un diritto che, secondo quanto prospettato, in nessun caso avrebbe potuto sorgere. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 1999.