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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/12/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3614/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia – Prima Sezione Civile - riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente – dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice – dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3614 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: “separazione giudiziale” e promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Parte_1 C.F._1
DI di UG alla via XXIV Maggio n. 6, presso lo studio dell'avv. NICOLA LOPIZZO, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , non costituita Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dal ricorrente in sostituzione dell'udienza del 09.10.2025; il P.M. ha espresso parere favorevole con nota in atti del 28.10.2025. Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione personale dei coniugi depositato in data 19.07.2024 Parte_1 conveniva in giudizio deducendo: di aver contratto matrimonio con la resistente Controparte_1 in Bangkok (Thailandia) in data 27.04.2009, trascritto presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
San DI di UG (atto n. 11, parte II, serie C, anno 2009) e che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che la resistente, titolare di regolare permesso di soggiorno, arrivava in Italia in data
18.05.2009 e fissava la residenza in San DI di UG;
che, dopo circa venti mesi dall'ingresso nel territorio italiano, la resistente avrebbe deciso immotivatamente e volontariamente di abbandonare la casa coniugale, probabilmente per far ritorno in Thailandia;
che, nonostante i molteplici e diligenti tentativi posti in essere dal ricorrente al fine di reperire notizie della moglie, tentativi che lo hanno condotto altresì a recarsi in Thailandia e a rivolgersi agli uffici dell'Ambasciata d'Italia in Thailandia, egli non è riuscito a ottenere alcuna informazione, essendosi la moglie resa completamente irreperibile;
che il ricorrente ha instaurato una nuova relazione affettiva dalla quale, in data 22.12.2014, è nato un figlio.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, senza avanzare ulteriori domande.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lui le parti all'udienza del 25.11.2024, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, all'esito della quale è stato assegnato al ricorrente il nuovo termine per provvedere alla notifica alla resistente, con conseguente rinvio all'udienza del 10.03.2025, poi differita al 07.07.2025.
All'udienza del 07.07.2025 il Giudice ha dichiarato la contumacia della convenuta, regolarmente citata in giudizio e non costituitasi, e ha rinviato la causa per la discussione orale al 09.10.2025, udienza poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Con ordinanza del 25.10.2025 l'odierno Giudice relatore ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
*******
Preliminarmente deve essere ribadita la contumacia di , ritualmente citata ai sensi Controparte_1 dell'art. 143 c.p.c. e non costituitasi in giudizio.
La domanda di separazione è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile risulta inequivocabilmente dall'allontanamento della resistente che, ormai da molti anni, ha abbandonato la casa familiare rendendosi irreperibile al coniuge.
A seguito della cessata convivenza coniugale, il ricorrente ha instaurato una nuova relazione sentimentale, dalla quale è nato anche un figlio.
Tanto è sufficiente a far emergere l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti.
Infatti, dalle stesse allegazioni del ricorrente (la resistente, come detto, è contumace), si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Nessuna statuizione di carattere economico e accessorio deve essere adottata, non essendo nati figli dall'unione coniugale ed in difetto di domanda delle parti.
Quanto alle spese di lite, sussistono ragioni oggettive per ritenere che debbano restare a carico del ricorrente, alla luce della natura del presente procedimento e della mancata opposizione della resistente, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., così provvede:
• pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] Parte_1
(BT) il 10.12.1975 e , nata a [...] il [...]; Controparte_1
• ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San DI di UG di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto n. 11, parte II, serie C, anno 2009);
• nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del giorno 2.12.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Stefania Rignanese dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia – Prima Sezione Civile - riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente – dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice – dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3614 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: “separazione giudiziale” e promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Parte_1 C.F._1
DI di UG alla via XXIV Maggio n. 6, presso lo studio dell'avv. NICOLA LOPIZZO, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , non costituita Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dal ricorrente in sostituzione dell'udienza del 09.10.2025; il P.M. ha espresso parere favorevole con nota in atti del 28.10.2025. Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione personale dei coniugi depositato in data 19.07.2024 Parte_1 conveniva in giudizio deducendo: di aver contratto matrimonio con la resistente Controparte_1 in Bangkok (Thailandia) in data 27.04.2009, trascritto presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
San DI di UG (atto n. 11, parte II, serie C, anno 2009) e che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che la resistente, titolare di regolare permesso di soggiorno, arrivava in Italia in data
18.05.2009 e fissava la residenza in San DI di UG;
che, dopo circa venti mesi dall'ingresso nel territorio italiano, la resistente avrebbe deciso immotivatamente e volontariamente di abbandonare la casa coniugale, probabilmente per far ritorno in Thailandia;
che, nonostante i molteplici e diligenti tentativi posti in essere dal ricorrente al fine di reperire notizie della moglie, tentativi che lo hanno condotto altresì a recarsi in Thailandia e a rivolgersi agli uffici dell'Ambasciata d'Italia in Thailandia, egli non è riuscito a ottenere alcuna informazione, essendosi la moglie resa completamente irreperibile;
che il ricorrente ha instaurato una nuova relazione affettiva dalla quale, in data 22.12.2014, è nato un figlio.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, senza avanzare ulteriori domande.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lui le parti all'udienza del 25.11.2024, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, all'esito della quale è stato assegnato al ricorrente il nuovo termine per provvedere alla notifica alla resistente, con conseguente rinvio all'udienza del 10.03.2025, poi differita al 07.07.2025.
All'udienza del 07.07.2025 il Giudice ha dichiarato la contumacia della convenuta, regolarmente citata in giudizio e non costituitasi, e ha rinviato la causa per la discussione orale al 09.10.2025, udienza poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Con ordinanza del 25.10.2025 l'odierno Giudice relatore ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
*******
Preliminarmente deve essere ribadita la contumacia di , ritualmente citata ai sensi Controparte_1 dell'art. 143 c.p.c. e non costituitasi in giudizio.
La domanda di separazione è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile risulta inequivocabilmente dall'allontanamento della resistente che, ormai da molti anni, ha abbandonato la casa familiare rendendosi irreperibile al coniuge.
A seguito della cessata convivenza coniugale, il ricorrente ha instaurato una nuova relazione sentimentale, dalla quale è nato anche un figlio.
Tanto è sufficiente a far emergere l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti.
Infatti, dalle stesse allegazioni del ricorrente (la resistente, come detto, è contumace), si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Nessuna statuizione di carattere economico e accessorio deve essere adottata, non essendo nati figli dall'unione coniugale ed in difetto di domanda delle parti.
Quanto alle spese di lite, sussistono ragioni oggettive per ritenere che debbano restare a carico del ricorrente, alla luce della natura del presente procedimento e della mancata opposizione della resistente, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., così provvede:
• pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] Parte_1
(BT) il 10.12.1975 e , nata a [...] il [...]; Controparte_1
• ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San DI di UG di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto n. 11, parte II, serie C, anno 2009);
• nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del giorno 2.12.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Stefania Rignanese dott. Antonio Buccaro