Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2001, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
0 14 97 /0 1 P REPUB BLICA I TALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO a 66381 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: compensazione spese dr. Pellegrino Senofonte Presidente giudiziarie: motivazione. dr. Vincenzo Ferro Consigliere R.G. N. 18798/99 dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere dr. Francesco Felicetti Consigliere Cron. 3200 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. 500 ha pronunciato la seguente: Ud. 09.11.2000 S ENT E NZA sul ricorso iscritto al n. 18798 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto DA NI EL AR, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Bainsizza n. 1, presso l'avv. Mauro Mel- lini, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Mini- stro in carica, per legge domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale del- lo Stato e da questa rappresentato e difeso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2076 UFFICIO COPIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2000 Richiesta copla studio CAMPIONE CIVILE dal Sig. IL SOLE 24 ORE N. 66381 per diritti L.300.0 6 IL CANCELLIERE 2 - CONTRORICORRENTE CANCELLERIA avverso la sentenza del Tribunale di Roma, IV^ sez. civ., n. 12987, del 2 maggio - 7 luglio 1998. Udita, all'udienza del 9 novembre 2000, la relazione del Con- DE34178 s. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Mauro Mellini, per il ricorrente, che chiede l'accoglimento del ricorso, ANCELLERIA l'avvocato dello Stato Macaluso, che ne domanda il ri- getto, e il P.M. dr. Dario Cafiero, che conclude per l'inammissibilità o il rigetto dell'impugnazione. DE341764 Svolgimento del processo 000 CANCELLERIA Uniformandosi ai principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, il Tribunale di Roma in sede di rinvio, con sentenza del 7 luglio 1998, accoglieva l' appello di NI EL CA contro la decisio- ne del locale Pretore che aveva revocato un suo decre- to, che ingiungeva al Ministero di Grazia e Giustizia di pagare all'appellante £. 4.920.118, quale compenso per la custodia di veicoli oggetto di sequestro pena- le, rigettando l'opposizione dell'indicata Amministra- zione e compensando integralmente tra le parti le spe- se dei vari gradi di causa, per la "complessità e ra- gionevole disputabilità delle questioni trattate". Per la cassazione di questa sentenza, propone ricorso il EL CA per un unico motivo e il Ministe- ro di Grazia e Giustizia resiste con controricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig per diritti L. 12000+. 11 2/1115 2001: IL CANCELHPAE 3 - MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deduce violazione dell'art. 92, in relazio- ne all'art. 96 c.p.c., per l'evidente assurdità della motivazione sulla compensazione delle spese di causa, non essendo disputabile il diritto del EL, con- testato da rilievi vaghi e generici sulla giurisdizio- ne e attuato in ritardo per le ostruzionistiche e te- merarie eccezioni del Ministero e per la mancata pre- visione del compenso al custode nell'irregolare prov- vedimento di vendita del presidente del tribunale. Erroneamente la compensazione delle spese è stata e- stesa dal tribunale al giudizio di rinvio, nel quale tutte le questioni sono state già risolte dalla Supre- ma Corte e non sono più complesse o disputabili.
1.2. La sentenza impugnata, nell'ampio svolgimento del processo, rileva che il pretore ha revocato il decreto opposto con sentenza confermata dal tribunale, sia per incompetenza del giudice civile sul compenso al custo- de nominato in sede penale, sia per non essere sicuro il titolo del deposito dei veicoli venduti, che poteva essere o il sequestro penale o l'ordine amministrativo del comune, comportanti obblighi di soggetti diversi. La Corte Suprema ha dichiarato competente il giudice civile, solo per il fatto che il presidente del tribu- nale ha ordinato la vendita dei beni sequestrati, non - 4. spettando al custode la ricerca dei fascicoli penali contenenti i sequestri, nè essendo egli legittimato a impugnare il decreto di vendita, e ritenendo il Mini- stero obbligato, almeno ai sensi dell'art. 2041 c.c. Per gli indicati principi e in mancanza di prova che i beni sequestrati e venduti vennero custoditi su or- dine del comune, il giudice del rinvio ha accolto l' appello e rigettato l'opposizione. Appaiono evidenti la complessità in fatto e la dispu- tabilità in diritto delle questioni trattate, potendo l'individuazione dell'autorità che aveva ordinato il deposito comportare anche in sede di rinvio l'esisten- za di un obbligato diverso dal Ministero, ed essendosi nella fase di merito antecedente alla cassazione dene- gata la competenza del giudice civile, sulla base di una lettura delle norme del codice di procedura penale non condivisa dalla Suprema Corte ma non irragionevole o basata su"vaghe e generiche eccezioni"del Ministero. L'individuazione del titolare dell'obbligo nell'auto- rità che dispose la custodia, che poteva essere il co- mune e non un giudice penale, è un fatto del quale po- teva darsi prova anche nel giudizio di rinvio, per cui anche in quest'ultimo, non era risolto ogni problema e poteva disporsi logicamente la compensazione. La storia del procedimento e la stessa soluzione della - 5 - controversia, giustificano la compensazione delle spe- se di cui alla sentenza impugnata e ciò è sufficiente a fondare la decisione ex art. 92 2° co. c.p.c. (Cass. 5 maggio 1999 n. 4455), stante la piena logicità della motivazione, per la quale il ricorso è infondato, dato che le spese comunque non sono state poste a carico e- sclusivo del vincitore (Cass. 27 aprile 2000 n. 5390). La sentenza giustifica la compensazione in modo razio- nale e adeguato ed è incompatibile con la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., mai richiesta in se- de di merito e inammissibile in ZI (così Cass. 30 marzo 2000 n. 3876). Anche per tale profilo il ri- corso è, quindi, infondato.
3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese anche del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso nella Camera di consiglio del 9 novembe 2000. Il presidente . n e r Il consigliere estensore 10000 ѝ 290000 COPTE еш