Sentenza 24 novembre 2015
Massime • 1
In tema di furto, ai fini della configurabilità dell'aggravante della destrezza, è sufficiente che l'agente approfitti di una situazione favorevole, tale da consentirgli di eludere la vigilanza della persona offesa adottando accorgimenti idonei a non destare la sua attenzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto configurabile l'aggravante in relazione all'impossessamento di una borsa presente all'interno di un autoveicolo lasciato momentaneamente aperto ed incustodito dalla persona offesa).
Commentari • 4
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Indice dei paragrafi: La fattispecie fattuale giudicata in Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090 La questione di Diritto in parola in Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090 Il primo orientamento esegetico Il secondo orientamento esegetico Il parere di Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090. Profili storico-giuridici. Il contenuto semantico del lemma “ destrezza “ La diversa fattispecie della distrazione dolosamente provocata dal reo. L' approfittamento con destrezza delle distrazioni circostanti non dolosamente provocate dal reo Il dispositivo finale di Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 344090. Dato normativo di riferimento: Art. 625 n. 4) comma 1 CP – Circostanze aggravanti La pena …
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Brevi note a margine di Cassazione, V sezione penale del 26 febbraio 2019 n. 8433. Sommario: 1. Premessa; 2. La destrezza nella dottrina e nella giurisprudenza; 3. L'ultima pronuncia della Cassazione: il “gesto fulmineo” configura la destrezza. 1. Premessa Con la recente pronuncia del 26 febbraio 2019, la V sezione penale della Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sulla configurabilità dell'aggravante specifica del furto prevista dall'art. 625, co. 1, n. 4, c.p. Etimologicamente il termine “destrezza” è ricondotto all'aggettivo “destro”, cioè colui che agisce con sagacia. Destrezza, nel lessico comune, significa infatti agilità, prontezza fisica ed intellettuale nell'azione, nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2015, n. 6213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6213 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2015 |
Testo completo
62 1 3/ 1 6 : : ་ ་ ་ ་ ཁ ། " REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 3529 - Presidente - Dott. MAURIZIO FUMO Dott. CARLO ZAZA - Consigliere - UP - 24/11/20151 - Consigliere relatore - Dott.ssa ROSSELLA CATENA R.G.N. 8597/15 - Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE Dott. ANDREA FIDANZIA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da EP UD, n. a Pistoia il 20/03/1982 avverso la sentenza del 30/05/2014 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa LL Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 k Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze riformava parzialmente, in relazione alla concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6, c.p. ed al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa in data 17/09/2013 dal Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, con cui lo EP UD veniva condannato a pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624, 625 n. 4, c.p., 55 d. lgs. 231/2007 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altra persona, al fine di trarne profitto, con destrezza consistita nell'approfittare del momentaneo allontanamento della proprietaria della vettura, si impossessava della borsa contenuta nella vettura, con all'interno effetti personali, carta bancomat e denaro, sottraendoli alla legittima proprietaria BA MA LL, e successivamente utilizzava la carta bancomat iniziando a digitarne il pin, prima di essere bloccato dall'intervento dei CC;
in Quarrata 1'8/07/2013 Con ricorso depositato il 12/12/2013, il difensore del ricorrente, Avv.to Ruben Giorgio Tosi, deduce vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p., in quanto la Corte territoriale non aveva accolto il motivo di gravame concernente l'esclusione dell'aggravante della destrezza, poiché detta aggravante presuppone un costante controllo del possessore sul bene sottratto come affermato - dalla giurisprudenza di legittimità (Sezione VI, sentenza n. 23735 del 14/06/2012; Sezione IV, sentenza n. 10184 del 16/0372005) - concretandosi la destrezza in una particolare agilità o artificio tali da eludere la sorveglianza dell'uomo medio, cosa che nel caso di specie non si era verificata perché la persona offesa aveva lasciato la borsa incustodita nell'auto mentre trasportava in casa la spesa (sul punto la IV Sezione, con sentenza n. 14992 del 7/04/2009, ha escluso l'aggravante in un caso analogo). Inoltre la Corte territoriale avrebbe affermato che se nel caso di specie si dovesse ritenere insussistente l'aggravante della destrezza sarebbe gioco forza necessario ritenere quella della esposizione alla pubblica fede, aggravante che però non è mai stata contestata al ricorrente;
ne conseguirebbe, in caso di esclusione dell'aggravante della destrezza, la improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, avendo la persona offesa sporto solo denuncia, senza manifestare alcuna volontà di querela. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non appare meritevole di accoglimento. 2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità dell'aggravante della destrezza in tema di furto, è sufficiente che l'agente approfitti di una situazione favorevole, tale da consentirgli di eludere la vigilanza della persona offesa, adottando accorgimenti idonei a non destare la sua attenzione, apparendo, cioè, sufficiente l'approfittamento di uno stato di tempo e di luogo tali da attenuare la normale attenzione della parte lesa nel mantenere il controllo ovvero la vigilanza sulla cosa, rientrando nel concetto di destrezza qualsiasi modalità dell'azione furtiva idonea a non destare la suddetta attenzione. (Sezione V, sentenza n. 7314 del 17/12/2014, Rv. 262745; Sezione V, sentenza n. 640 del 30/10/2013, Rv. 257948). Alla luce di detta giurisprudenza, che il Collegio condivide, si deve ritenere che la circostanza consistente, nel caso di specie, nell'approfittamento di una situazione favorevole - determinata dalla momentanea assenza di controllo sulla vettura, lasciata aperta dalla persona offesa che stava scaricando la spesa - integri senza alcun dubbio la contestata aggravante. Ed infatti nella vicenda esaminata sussiste, da un lato, la verificazione di una condizione particolarmente favorevole - ossia la temporanea assenza di custodia dell'auto e, dall'altro, il repentino approfittarsi di detta circostanza, il che evidenzia una particolare attenzione, da parte del reo, a circostanze a lui occasionalmente favorevoli e funzionalmente collegate alla concreta possibilità di realizzazione di un illecito impossessamento, il che giustifica la sussistenza della contestata aggravante anche sotto il profilo dell'atteggiamento psicologico del reo, particolarmente attento e predisposto ad avvantaggiarsi ed a trarre profitto da situazioni che consentano una più agevole realizzazione del delitto di furto. Alla luce delle predette considerazioni il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24/11/2015 Il Consigliere estensoreDEPORTATA IN CANCELLERIA Il Presidente Maurizio Fumo LL Catena Да ній addl 15 FEB 2016 ست Фонли бу визии 3 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise