Cass. pen., sez. III, sentenza 22/12/1999, n. 1911
CASS
Sentenza 22 dicembre 1999

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L'idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima nei reati di violenza sessuale vanno esaminate non secondo criteri astratti aprioristici, ma tenendosi conto, in concreto, di ogni circostanza oggettiva e soggettiva; sicché anche una semplice minaccia o intimidazione psicologica, attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, può esser sufficiente ad integrare, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase della condotta tipica dei reati in esame, gli estremi della violenza.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/12/1999, n. 1911
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1911
Data del deposito : 22 dicembre 1999

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