Articolo 10 della Legge 16 dicembre 1977, n. 904
Articolo 9Articolo 11
Versione
18 dicembre 1977
Art. 10.
Ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in societa' esistenti o da costituire, eseguiti entro il 31 dicembre 1980, si applicano agli effetti delle imposte sui redditi la disciplina stabilita nell' articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , e agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quella stabilita per le fusioni nell' articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1977
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