Sentenza 28 giugno 1995
Massime • 2
Il concorso anomalo previsto dall'art. 116 cod. pen. ricorre nel caso in cui l'evento diverso sia rimasto nella sfera della prevedibilità, mentre ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 stesso codice allorché detto evento sia stato in concreto previsto e accettato come rischio, dato che in quest'ultima ipotesi il correo ha agito con dolo eventuale ed è, perciò, configurabile piena responsabilità concorsuale. (Fattispecie relativa ad accordo per commettere una rapina, nel corso della quale era stato consumato il più grave reato di tentato omicidio. La S.C. ha ritenuto che quest'ultimo più grave evento non può reputarsi imprevedibile, atipico e del tutto svincolato dal concordato reato di rapina, in quanto questa determina sempre un gravissimo pericolo per la vita del rapinato, portato, per impulso naturale, a resistere alla violenza o alla minaccia e a sperimentare qualsiasi mezzo per sottrarsi ad essa, di talché l'omicidio - o il tentato omicidio - appare legato alla rapina da un rapporto di regolarità causale e può considerarsi un evento che rientra, secondo "l'id quod plerumque accidit", nell'ordinario sviluppo della condotta di rapina).
L'idoneità degli atti, richiesta per la punibilità del tentativo, deve essere valutata con giudizio "ex ante" e in concreto, tenendo conto di tutte le modalità e circostanze effettive della singola fattispecie, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto in rapporto alla lesione del bene protetto.
Commentari • 4
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 9 dicembre 2019 (reg. ord. n. 129 del 2020), il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen. …
Leggi di più… - 2. DETERMINAZIONE DELLA PENA: INCIDENZA DELLA RECIDIVA.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giancarlo CORAGGIO; Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso dal Tribunale …
Leggi di più… - 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 31 marzo 2021
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 9 dicembre 2019 (reg. ord. n. 129 del 2020), il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen. …
Leggi di più… - 4. Concorso, reato, concorso ordinario, concorso anomaloAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/1995, n. 9273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9273 |
| Data del deposito : | 28 giugno 1995 |
Testo completo
3 7 2 9
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
28/6/1995 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I^ PENALE SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.: N..854 Dott. Marcello De Lillo Presidente
Raffaele di Rollo 1. Dott. Consigliere REGISTRO GENERALE
» >>> N. 14312/95 2. Torquato Gemelli
Bruno Rossi 3.
»
» Giovanni Silvestri 4.
->
G ha pronunciato la seguente
3000 SENTENZA
Z GEN. 1998 sul ricorso proposto da 1) UZ IO, nato a [...] il CANCELLIERE
il 13/10/1967; 2) NI EL, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza pronunciata in data 19/12/1994 dalla Corte
d'Assise di Appello di Messina
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
dott. Giovanni Silvestri;
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito Il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale lolt. Albano
con un vie della che ha concluso per l'amulla meuts
Джилика ни ридлава
Udit i difensor -2-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31/10/1990, la Corte di Assise di Catania,
pronunciando con le forme del rito abbreviato ai sensi dell'art. 247 disp. trans. c.p.p., dichiarava ZZ IO e NI Car-
melo colpevoli di tentata rapina aggravata e di porto e detenzio-
ne illegali di arma da sparo clandestina, commessi in Misterbian-
co il 26/2/1989, e, concesse le attenuanti generiche equivalenti al-
le aggravanti e ritenuta la continuazione, li condannava alla pena st.
e di tre anni e otto mesi di reclusione e di £.
1.800.000 di multa cia-
scuno: nei confronti degli imputati si dichiarava non doversi pro-
cedere per il delitto di minaccia con arma, così qualificato il fat-
to contestato come tentato omicidio in danno di LI RI, per-
chè estinto per amnistia.
In data 7/2/1992 la Corte di Assise di Appello di Catania ri-
gettava l'impugnazione del P.G., che aveva censurato la manca-
ta condanna di entrambi gli imputati per il tentativo di omicidio.
Con sentenza del 2/7/1992, la Corte Suprema di Cassazione,
in accoglimento del ricorso del P.G., annullava la sen-
tenza di secondo grado in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, derubricato da tentato omicidio in minaccia grave, e, in se-
de di rinvio, altra Sezione della stessa Corte di Assise di Appel-
lo, con sentenza del 23/3/1993, dichiarava il ZZ e il NI re-
sponsabili anche del tentato omicidio determinando la pena in otto anni di reclusione e in £.
2.000.000 di multa ciascuno.
In data 22/3/1994, questa Corte accoglieva il ricorso degli im- - 3-
putati e annullava la sentenza limitatamente al capo concernen-
te il tentativo di omicidio, rinviando per nuovo esame alla Corte
di Assise di Appello di Messina.
Dopo avere disposto perizia balistica, la predetta Corte di
Assise di Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, di-
chiarava gli imputati colpevoli del delitto di tentato omicidio e ri-
determinava la pena complessiva in otto anni di reclusione e in
£.
2.000.000 di multa ciascuno, rilevando che, sulla base dei ri-
sultati dell'accertamento balistico e delle dichiarazioni di LI EN
. t s e rico, doveva ritenersi dimostrato che il ZZ, nel corso della tentata rapina, aveva puntato la pistola contro quest'ultimo e a-
veva premuto il grilletto, senza che si verificasse l'esplosione per-
chè la cartuccia era avariata, e che non sussistevano le condizio-
ni per l'applicazione del concorso anomalo ex art. 116 c.p. nei confronti del NI.
Il difensore degli imputati proponeva ricorso per cassazio-
ne denunciando carenza e illogicità della motivazione sul rilievo che le argomentazioni della sentenza impugnata avevano recepi-
to acriticamente le conclusioni del perito balistico relative all'a-
varia della cartuccia, la cui impronta di percussione era diversa da quella riscontrata sulle altre due cartucce sparate, onde non poteva escludersi che l'apparecchio di innesco del primo proiet-
tile fosse stato percosso da un'altra arma, tanto più che non e-
sisteva certezza circa l'ordine in cui si trovavano le cartucce al-
l'interno della camera di scoppio e del caricatore. La censura di illogicità della motivazione veniva mossa anche con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e alla ri-
tenuta esistenza del dolo, che, risultando di tipo eventuale, sa- 4 -
rebbe incompatibile col delitto tentato. Il ricorrente denunciava altresì vizio di motivazione con riguardo all'opinione espressa dal giudice di rinvio sulla prevedibilità del tentativo di omicidio con-
siderato immotivatamente quale normale e prevedibile sviluppo della condotta volta a realizzare la rapina, onde doveva escluder-
si la responsabilità del NI o doveva, al più, applicarsi la dispo-
sizione di cui al capoverso dell'art. 116 c.p.-
MOTIVI DELLA DECISIONE
est.
1. Non hanno fondamento le censure mosse dal ricorren-
te contro la struttura logica della motivazione a mezzo della quale la Corte territoriale ha provveduto alla valutazione degli elementi probatori disponibili e, sulla base di questi, alla ricostruzione dei fatti per cui è processo.
Con argomentazioni di ineccepibile rigore logico e affatto aderenti al risultati dell'apprezzamento probatorio, è stata fornita una plausibile e convincente spiegazione delle ragioni che hanno indotto il giudice di merito a ritenere pienamente attendibile la de- posizione dell'LI, il quale ha dichiarato che, allorchè accorse sul posto in cui il suocero era stato aggredito, il ZZ gli puntò
contro la pistola e premette il grilletto, tanto che egli percepì di-
stintamente il caratteristico "clik" prodotto dal colpo del percus-
sore contro la capsula della cartuccia, che, tuttavia, non esplose.
Di pari coerenza logica risultano gli ulteriori accertamenti di fatto, contenuti nella sentenza impugnata, in base ai quali è sta-
to ritenuto, alla stregua dei risultati della perizia balistica, che la pi-
stola usata dal ZZ era perfettamente in grado di sparare e - 5-
che la mancata esplosione non era dipesa da un difetto intrinseco dell'arma ma dal fatto che era avariata la cartuccia, trovata dai Ca-
rabinieri nella camera di scoppio con l'impronta della percussione.
2. Non hanno pregio neppure i rilievi critici sollevati in riferimento all'accertato animus necandi, posto che la Corte di me-
rito ha ritenuto 1con motivazione di assoluta congruenza sul pia-
no logico e giuridico, che il ZZ puntò la pistola contro l'LI
non per minacciare ma con l'intenzione di uccidere, utilizzando, a quest'ultimo riguardo, elementi univocamente sintomatici, quali il fatto che la pistola fu puntata ad altezza d'uomo e che fu premuto il grilletto.
Le riflessioni testè esposte attengono al requisito della uni-
vocità degli atti integranti il tentativo di omicidio e, cioè, alla ma-
nifestazione non equivoca del proposito di commettere il delitto valutata quale connotato intrinseco della condotta posta in essere dall'agente.
Nella sentenza impugnata è stata, invece, completamente pretermessa qualsiasi indagine in merito alla idoneità degli atti compiuti dal ZZ, pur essendo divenuto di particolare impor-
tanza un siffatto accertamento, ai fini della configurabilità di un ten-
tativo punibile, a seguito della individuazione della effettiva causa della mancata esplosione del colpo di pistola diretto contro l'LI
dovuta, come già illustrato, ad un'avaria che rendeva la cartuccia inidonea all'uso.
L'omesso esame di tale tema essenziale si traduce nel vizio di mancanza di motivazione, avendo il giudice di merito trascura-
to un passaggio logico-giuridico indispensabile per l'affermazio-
ne di responsabilità a titolo di tentativo ex artt. 56 e 575 c.p.-
Si impone, pertanto, l'annullamento, sul punto, della senten- -6-
za impugnata con rinvio ad altro giudice il quale è chiamato a sta-
bilire se, a causa della cartuccia avariata, possa ritenersi sussi-
stente il carattere della idoneità degli atti attribuiti al ZZ op-
pure se, secondo una locuzione propria della dottrina meno re-
cente, si sia in presenza di un "tentativo inidoneo" riconducibile nel-
la previsione dell'art. 49, comma 2° c.p. secondo cui la punibilità
è esclusa quando, per la inidoneità dell'azione, è impossibile l'e-
vento dannoso o pericoloso. Nello svolgimento di tale accerta-
شكرا mento il giudice di rinvio dovrà verificare la potenzialità causale est. della condotta rispetto all'evento applicando i principi elaborati dalla costante giurisprudenza di questa Corte,e condivisi dalla più
diffusa dottrina, alla stregua dei quali l'idoneità degli atti, richiesta per la punibilità del tentativo, deve essere valutata con giudizio ex ante e in concreto, tenendo conto di tutte le modalità e circostan-
ze effettive della singola fattispecie, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto in rapporto alla lesione del bene pro-
tetto (Cass., Sez. I, 3 novembre 1988, ric. Volpe;
Cass., Sez. II,
1° settembre 1988, ric. Lanzuisi;
Cass., Sez. II, 25 giugno 1987, ric.
Aquilino). In relazione alla indicata connessione dell'indagine sul-
la idoneità degli atti ex art. 56 c.p. con quella attinente alla figura del reato impossibile, è opportuno richiamare l'indirizzo della giu-
risprudenza di legittimità secondo cui l'inidoneità dell'azione, ai sensi dell'art. 49, comma 2° c.p., va valutata in riferimento alla con-
dotta originaria dell'agente, la quale, per l'inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato e indipendentemente dall'interferen-
za di cause estranee o estrinseche, deve essere priva in modo as- -7-
soluto dell'attitudine causale a realizzare l'evento dannoso o peri-
coloso (Cass., Sez. VI, 17 giugno 1993, ric. Chianale ed altri;
Cass.,
Sez. 1, 26 novembre 1991, ric. Vignone;
Cass., Sez. I, 31 marzo
1992, ric. Montecasino ed altro).
-3. L'accoglimento del gravame in relazione alla mancanza di motivazione sulla idoneità dell'azione compiuta dal ZZ non dispensa dall'esame del motivo di ricorso riguardante il titolo del-
la responsabilità affermata nei confronti dell'altro imputato, NI
EL, atteso che, nel caso in cui nel giudizio di rinvio dovesse riconoscersi l'esistenza degli atti idonei costitutivi del tentativo di
. t s e omicidio, dovrebbe anche accertarsi se lo stesso NI debba ri-
spondere quale concorrente nel medesimo delitto ex art. 110 c.p.
o secondo la previsione dell'art. 116 c.p. o, ancora, come si as-
sume nel ricorso, se sia del tutto esente da responsabilità.
Al riguardo, deve rilevarsi, anzitutto, che non ha fondamen-
to alcuno la tesi della totale estraneità del NI al tentativo di o-
micidio in relazione alla asserita non prevedibilità del fatto. La va-
lutazione compiuta, sul punto, dal giudice di merito appare im-
mune da vizi logici ed è rispondente all'indirizzo della giurispru-
denza di questa Corte in cui è stato precisato che il reato più gra-
ve di omicidio (o di tentato omicidio) non può reputarsi un evento imprevedibile, atipico e del tutto svincolato dal concordato reato di rapina, in quanto questa determina sempre un gravissimo pe-
ricolo per la vita del rapinato, portato, per impulso naturale, a re-
sistere alla violenza o alla minaccia e a sperimentare qualsiasi mez-
zo per sottrarsi ad essa, ditalchè il più grave reato di omicidio ap-
pare legato al primo da un rapporto di regolarità causale e può considerarsi un evento che rientra, secondo l'id quod plerumque accidit, nell'ordinario sviluppo della condotta di rapina (Cass., Sez. -8-
1, 25 marzo 1994, ric. Giugni e altro).
Ciò posto, per risolvere l'alternativa tra concorso del NI
nel tentato omicidio ex art. 110 c.p. o concorso anomalo ex art. 116 c.p., mette conto osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, il concorso anomalo, pre-
visto dal citato art. 116, ricorre nel caso in cui l'evento diverso sia rimasto nella sola sfera della prevedibilità, mentre va riconosciuta la fattispecie di cui all'art. 110 quando detto evento sia stato in concreto previsto e accettato come rischio, dato che in quest'ul-
tima ipotesi il correo ha agito con dolo eventuale ed è, perciò, ist.
configurabile piena responsabilità concorsuale (Cass., Sez. I, 2
luglio 1993, ric. Frandina;
Cass., Sez. 1, 22 giugno 1993, ric. Rho).
Gli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale per affermare il concorso del NI a norma dell'art. 110 c.p. risultano viziati, da un lato, da un palese errore di diritto e, dall'altro, da inadeguatez-
za logica. Sotto il primo profilo, va sottolineato che nella sentenza impugnata è stato posto in risalto soltanto che il tentato omicidio non era "in astratto imprevedibile" rispetto alla concordata rapi-
na, mentre non è stato in alcun modo accertato se il NI abbia previsto in concreto il reato più grave. Sotto il profilo del vizio di motivazione, va segnalata l'incongruenza logica dell'opinione che ha portato ad escludere che il NI non volle il tentato omicidio,
opinione giustificata col fatto che egli, al pari del ZZ, era ve-
nuto a trovarsi nella necessità di far fronte all'intervento dell'LI,
armato di fucile, e che non reagi perchè non era in possesso di una pistola. La ratio decidendi della decisione poggia su consi-
derazioni meramente astratte e assertive, del tutto avulse dalla condotta tenuta, in concreto, dall'imputato in relazione alla evolu-
zione della vicenda criminosa. -9-
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata an-
che per il punto relativo alla ritenuta responsabilità concorsuale piena del NI, che il giudice di rinvio, designato nella Corte di
Assise di Appello di Reggio Calabria, dovrà riesaminare, unifor-
mandosi ai principi sopra indicati, nell'ipotesi in cui la condotta del ZZ sia considerata idonea, ai sensi dell'art. 56 c.p., a produrre l'evento mortale.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di As-
sise di Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma il 28 giugno 1995.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marcello De Lillo
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 AGO. 1995 IL FUNZIONARIO DI CANCELLERI (Dr. Flomana Perrone)
IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA
T