Sentenza 14 luglio 2000
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 600 ter, comma terzo, cod. pen. (distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione del materiale pornografico di cui al precedente comma primo con qualsiasi mezzo, anche in via telematica), se da una parte non basta la cessione di detto materiale a singoli soggetti, dall'altra è sufficiente che, indipendentemente dalla sussistenza o meno del fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre il relativo materiale, questo venga propagato ad un un numero indeterminato di destinatari, come, ad esempio, si verifica nel caso in cui venga effettuata la cessione a più persone di fotografie pornografiche di minori mediante l'uso di una c.d. "chat line" (sistema di comunicazione in tempo reale che permette agli utenti di scambiarsi messaggi e altre informazioni in formato digitale e che è strutturato come uno spazio virtuale, suddiviso in tante stanze (canali) in cui diversi soggetti possono dialogare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2000, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2000 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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