Sentenza 15 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2001, n. 6690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6690 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP6690/ 01 IN NOME * SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.11399/00 Dott. Rosario DE MUSIS Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Cron.Consigliere 14984 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Cons. Relatore Ud. 15/02/01 Dott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che 10 rappresenta e difende ex lege;
- ricorrente
contro
AS NT IG, elettivamente domiciliato in Belpasso, via Prima Retta Levante n. 252, presso l'avv. Pier Luigi Sava, che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
776 M-880/2000 controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Catania depositata Qui il 25.2.2000 (causa n. 5115/98 r.g.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 15/02/2001 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorsoo. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Catania depositato il 6.5.97 SO NO chiedeva l'accertamento del proprio stato di invalidità onde poter richiedere le prestazioni assistenziali di legge. Costituitosi il Ministero del Tesoro ed espletata consulenza tecnica di ufficio, il Pretore con sentenza del 16.9.98 dichiarava il ricorrente invalido nella misura del 65%. Proponeva appello il SO insistendo per l'accoglimento della domanda. Disposta nuova consulenza tecnica, con sentenza del 4.2.2000 il' Tribunale, condividendo le conclusioni del consulente, affermava che il complesso morboso evidenziato, dava luogo ad un grado di invalidità pari al 75%, con decorrenza dal 24.7.99, data dell'indagine peritale espletata in grado di appello. Conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava l'appellante invalido nella stessa percentuale e con la detta decorrenza. Qu 2 Avverso questa sentenza propone ricorso il Ministero del Tesoro. Si è costituito con controricorso il SO. Motivi della decisione Con il primo, articolato, motivo il Ministero deduce violazione dell'art. 149, disp. att. c.p.c., e carenza di motivazione. Detta norma considera utilmente valutabili le invalidità 0 gli aggravamenti sopravvenuti in corso di causa limitatamente al giudizio di primo grado. Essendo l'atto di appello depositato in data 27.11.98 ed essendo il requisito sanitario riconosciuto a decorrere dalla data del del24.7.99, la pronunzia circa la sussistenza requisito sanitario sarebbe stata presa. per la prima (ed unica) volta in secondo grado. Con l'art. 149 in questione il legislatore ha introdotto una norma di economia processuale, nel senso che ritiene superfluo l'avviamento di una nuova fase amministrativa per l'aggravamento ove sia pendente il giudizio, senza, tuttavia, derogare al generale principio della devolutività del giudizio di appello e, quindi, del principio del doppio grado. Con il secondo motivo è dedotta violazione dell'art. 1 della 1. 118/80 e dell'art. 1 del d.lgs. 509/88 e, in subordine, carenza di motivazione. Il que Tribunale non spiega come a fronte di un quadro clinico identico nei due gradi di giudizio, nel secondo abbia potuto essere affermata l'esistenza di esiti aggravanti comportanti il raggiungimento di invalidità nella misura del 75%. In ogni caso, non è svolta motivazione in punto di permanenza del grado di invalidità, ed, anzi, il tenore delle conclusioni del c.t.u. sembrerebbe escludere il carattere della permanenza dello stato di invalidità. Il ricorso non è fondato. Con riferimento al primo motivo, deve rilevarsi la disposizione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che per cui nelle controversie in materia di invalidità pensionabile il giudice deve valutare l'aggravamento della malattia e tutte le infermità incidenti sul complesso invalidante "che si siano verificate nel corso del procedimento amministrativo che di quello giudiziario", trova applicazione a tutti i giudizi in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, sia in primo che in secondo grado. La disposizione espressione di un principio di economia processuale che il legislatore ha ritenuto di introdurre nel processo previdenziale onde dare particolare sollecitudine allo svolgimento della vicenda processuale. Дм Il dubbio sollevato dall'Amministrazione ricorrente con il motivo di impugnazione in esame è superato dalla formulazione stessa della legge: l'aggravamento e tutte le altre infermità debbono essere valutate nel momento e nel grado in cui si presentano e vengono rilevate dal giudice (o vengono a lui sottoposte). Secondo l'interpretazione sollecitata dalla parte ricorrente, invece, dovrebbero essere presi considerazione solo gli aggravamenti e le altre in infermità emersi in primo grado, rinviando ad un nuovo giudizio quelli emersi successivamente. Una interpretazione del genere violerebbe non solo il principio dell'economia processuale, ma lo stesso dato testuale dell'art. 149 c.p.c. che fa riferimento, senza distinzioni, al 'corso del procedimento giudiziario", senza specificazioni di sorta. In definitiva, dunque, l'art. 149 disp. att. c.p.c. trova applicazione anche in grado di appello, atteso che, di fronte all'evento enunziato, l'esigenza di celerità processuale si pone in egual misura in primo come in secondo grado. In senso analogo si è pronunziata la giurisprudenza della Corte, la quale ha già affermato il principio appena evidenziato con le sentenze 5.1.2001 n. 94 e 5.1.95 n. 149, con la 244 precisazione che la norma in esame è inapplicabile al solo giudizio di cassazione. Parimenti infondato il secondo motivo di ricorso. Con il primo dei profili di censura contenuto in questo mezzo di gravame il ricorrente sostiene che il giudice di merito avrebbe dovuto spiegare per quale ragione di fronte allo stesso quadro clinico, nel breve lasso di tempo tra i due accertamenti abbia potuto realizzarsi l'aggravamento che ha consentito di realizzare il requisito sanitario richiesto dalla legge. Al riguardo questa Corte ha rilevato che "il giudice di merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poichè l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso" (sentenza 24.2.95 n. 2114), e che "nel caso di contrasto tra le valutazioni espresse dai consulenti tecnici d'ufficio nei due gradi del giudizio di merito, qualora il giudice d'appello ritenga di dover prestare completa adesione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico da lui stesso nominato, non è obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende la contraria valutazione ам 6 espressa dalla prima consulenza, la quale deve ritenersi, eventualmente anche per implicito, rifiutata in base alle considerazioni espresse nella seconda consulenza con essa incompatibili" (sentenza 27.7.96 n. 6792). Nel caso di specie, il giudice dell'appello non ha tralasciato di considerare la circostanza evidenziata dal Ministero ricorrente, integralmente trasponendo nella propria motivazione le conclusioni del consulente tecnico e rilevando come le stesse fossero condivisibili per l'applicazione di "un corretto metodo di valutazione medico-legale". Tenendo conto di tale motivazione e facendo applicazione dei principi sopra enunziati dalla giurisprudenza di questa Corte, può dunque ritenersi che il giudice di merito, aderendo alle conclusioni, ha condiviso il percorso argomentativo della relazione peritale, e, seppure per implicito, ha spiegato le ragioni dell'aggravamento con argomentazioni tecniche fornite dal le stesse consulente. Passando al secondo profilo di illegittimità denunziato con il secondo motivo, attinente alla mancanza di motivazione in punto di permanenza dello cui perviene il stato di invalidità, le conclusioni Tribunale (in ciò riprendendo le conclusioni del consulente tecnico nominato in appello) sono nel senso Em 7 che il complesso di malattie da cui è affetto l'attore "concretizza un grado di invalidità pari al 75% con decorrenza dall'attuale indagine medico-legale e proposta di visita di revisione a due mesi". Ad avviso del Collegio, la formulazione da parte del giudice di tale conclusione non implica carenza dell'accertamento della percentuale di invalidità richiesta dalla legge per il riconoscimento del requisito sanitario, atteso che sul piano logico la condivisione della proposta di verifica a distanza di alcuni mesi, non esclude che al momento dell'accertamento tecnico esistesse effettivamente la percentuale di invalidità richiesta dalla legge e che la stessa potesse protrarsi nel tempo. In altre parole, esiste in termini di certezza lo stato di invalidità;B ad essere incerto è il regresso dello stato di invalidità in un periodo temporale successivo, che è solo una eventualità riscontrabile con i mezzi messi a disposizione dalla legge. Il Tribunale riscontrando nella sua motivazione tale realtà ha fornito, dunque, una motivazione esauriente circa l'esistenza del requisito sanitario chiesto dalla legge. Essendo infondato anche il secondo motivo, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, come 8 Qu liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e debbono essere distratte in favore dell'avv. Pier Luigi Sava, dichiaratosi antistatario.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in lire 20000 ed agli onorari in lire 2.500.000, con distrazione a favore dell'avv. Pier Luigi Sava. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2001 Il Presidente Rosario be Munis Il Consigliere estensore Rioramm e систот Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 15 MAG. 2001 IL CANCELLIERE I E O I N Z D , LO SA S L A O 10 , T B I A . D 3 ES T 3 R A SP 5 T L'A S I . O L N N P E G D IM O 3 I -7 A S A -8 D N D E , E 1 E S 1 T O I EN R A E IST S G O E ITT G G E E L R IR D A L O L E D 0