CASS
Sentenza 13 giugno 2023
Sentenza 13 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2023, n. 25332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25332 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA FA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/11/2022 del GIP TRIBUNALE di MACERATA udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del PG dr.ssa perla Lori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25332 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 07/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la opposizione proposta da EV AB al decreto penale di condanna n. 233/22, dell'11.8.2022, che ha dichiarato esecutivo. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il EV, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, lamentando la errata applicazione dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, avendo ritenuto che il termine di dieci giorni previsto per la presentazione dell'opposizione al decreto penale di condanna debba essere computato prendendo in considerazione il giorno di spedizione dell'avviso di deposito del plico presso l'ufficio postale anziché il giorno in cui è stato ricevuto dal destinatario l'avviso medesimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. E' necessario premettere i dati di fatto che assumono rilievo ai fini che qui occupano e che, peraltro, risultano non controversi. Il decreto penale di condanna in questione è stato notificato a mezzo del servizio postale. Il 5 ottobre 2022 l'agente postale spedì l'avviso di deposito del plico presso l'ufficio; il plico venne ritirato il 18 ottobre 2022. L'opposizione venne depositata il 2 novembre 2022. Ad avviso del giudice, il dies a quo dal quale far decorrere il termine di dieci giorni all'esito del quale si ha per perfezionata la notifica coincide con quello di spedizione dell'avviso; per la difesa è quello del ricevimento dell'avviso. Orbene, secondo un primo indirizzo di questa Corte, la notificazione a mezzo del servizio postale, nel caso di mancata consegna o rifiuto di ricezione del plico, si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se anteriore al decorso del detto termine di dieci giorni. Conseguentemente, è stata ritenuta inammissibile l'opposizione a decreto penale, presentata entro il termine di quindici giorni decorrenti, però, dal ritiro del plico avvenuto dopo il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata (Sez. 4, n. 18949 del 27/03/2019, Rv. 276263). Caso del tutto sovrapponibile a quello all'odierno esame, nel quale il plico è stato ritirato dopo la scadenza del termine di dieci giorni computato a partire dalla data di spedizione dell'avviso. Per un diverso orientamento della Corte di cassazione, la notifica dell'atto rifiutato dal destinatario o non consegnato per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non si perfeziona con la spedizione 2, della raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma solo con la sua ricezione da parte del destinatario (Sez. 5, n. 21492 del 08/03/2022, Rv. 283429). Orbene, nel caso che occupa non è necessario prendere posizione circa la maggior fondatezza dell'una o dell'altra interpretazione o valutare la rimessione della questione alle Sezioni Unite, poiché la divaricazione interpretativa attiene alla rilevanza che assume la data di ricezione della raccomandata con la quale si dà avviso dell'avvenuto deposito del plico. Per contro, sia pur evocando questo tema, il ricorrente non indica in alcun modo in quale data ebbe a ricevere l'avviso e, soprattutto, posto che questa è certamente anteriore alla data del ritiro del plico, in definitiva fa leva proprio su quest'ultima data per prospettare la tempestività della propria opposizione. Infatti, solo ad assumere la data del ritiro del plico - quindi, il 18 ottobre 2022 - quale dies a quo si può ritenere tempestiva l'opposizione proposta il 2 novembre 2022. Ne discende che il ricorso è aspecifico prima ancora che manifestamente infondato, perché propone un tema in diritto di nessuna rilevanza per la valutazione del caso che lo concerne. Come correttamente sostenuto dal giudice di merito, nel caso di specie il giorno del ritiro dell'atto, siccome successivo alla scadenza del termine di dieci giorni dalla spedizione dell'avviso, è privo di rilevanza. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/3/2023.
lette le conclusioni del PG dr.ssa perla Lori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25332 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 07/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la opposizione proposta da EV AB al decreto penale di condanna n. 233/22, dell'11.8.2022, che ha dichiarato esecutivo. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il EV, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, lamentando la errata applicazione dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, avendo ritenuto che il termine di dieci giorni previsto per la presentazione dell'opposizione al decreto penale di condanna debba essere computato prendendo in considerazione il giorno di spedizione dell'avviso di deposito del plico presso l'ufficio postale anziché il giorno in cui è stato ricevuto dal destinatario l'avviso medesimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. E' necessario premettere i dati di fatto che assumono rilievo ai fini che qui occupano e che, peraltro, risultano non controversi. Il decreto penale di condanna in questione è stato notificato a mezzo del servizio postale. Il 5 ottobre 2022 l'agente postale spedì l'avviso di deposito del plico presso l'ufficio; il plico venne ritirato il 18 ottobre 2022. L'opposizione venne depositata il 2 novembre 2022. Ad avviso del giudice, il dies a quo dal quale far decorrere il termine di dieci giorni all'esito del quale si ha per perfezionata la notifica coincide con quello di spedizione dell'avviso; per la difesa è quello del ricevimento dell'avviso. Orbene, secondo un primo indirizzo di questa Corte, la notificazione a mezzo del servizio postale, nel caso di mancata consegna o rifiuto di ricezione del plico, si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se anteriore al decorso del detto termine di dieci giorni. Conseguentemente, è stata ritenuta inammissibile l'opposizione a decreto penale, presentata entro il termine di quindici giorni decorrenti, però, dal ritiro del plico avvenuto dopo il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata (Sez. 4, n. 18949 del 27/03/2019, Rv. 276263). Caso del tutto sovrapponibile a quello all'odierno esame, nel quale il plico è stato ritirato dopo la scadenza del termine di dieci giorni computato a partire dalla data di spedizione dell'avviso. Per un diverso orientamento della Corte di cassazione, la notifica dell'atto rifiutato dal destinatario o non consegnato per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non si perfeziona con la spedizione 2, della raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma solo con la sua ricezione da parte del destinatario (Sez. 5, n. 21492 del 08/03/2022, Rv. 283429). Orbene, nel caso che occupa non è necessario prendere posizione circa la maggior fondatezza dell'una o dell'altra interpretazione o valutare la rimessione della questione alle Sezioni Unite, poiché la divaricazione interpretativa attiene alla rilevanza che assume la data di ricezione della raccomandata con la quale si dà avviso dell'avvenuto deposito del plico. Per contro, sia pur evocando questo tema, il ricorrente non indica in alcun modo in quale data ebbe a ricevere l'avviso e, soprattutto, posto che questa è certamente anteriore alla data del ritiro del plico, in definitiva fa leva proprio su quest'ultima data per prospettare la tempestività della propria opposizione. Infatti, solo ad assumere la data del ritiro del plico - quindi, il 18 ottobre 2022 - quale dies a quo si può ritenere tempestiva l'opposizione proposta il 2 novembre 2022. Ne discende che il ricorso è aspecifico prima ancora che manifestamente infondato, perché propone un tema in diritto di nessuna rilevanza per la valutazione del caso che lo concerne. Come correttamente sostenuto dal giudice di merito, nel caso di specie il giorno del ritiro dell'atto, siccome successivo alla scadenza del termine di dieci giorni dalla spedizione dell'avviso, è privo di rilevanza. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/3/2023.