Sentenza 4 maggio 1999
Massime • 1
Con riferimento alle somme dovute a seguito della riliquidazione d'ufficio, ai sensi dell'art. 1, comma decimo, legge 2 agosto 1990 n. 233, delle pensioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, con decorrenza fra il primo gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, il ritardato pagamento del debito previdenziale rispetto alla data fissata dalla legge per la decorrenza dei propri effetti (primo luglio 1990) determina l'obbligo dell'istituto debitore di corrispondere (per il periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 16 legge 30 dicembre 1991 n. 412) gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla scadenza del centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/1999, n. 4448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4448 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
Dott. Mario Delli Priscoli Presidente
" Ugo Berni Canani Consigliere
" Giuseppe Cellerino "
" Pasquale Picone " rel.
" Giancarlo D'Agostino "
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Inps - in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv.ti gli avvocati Andrea Barbuto, Carlo De Angelis e Gabriella Pescosolido, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
TA TR, elettivamente domiciliato in Roma, viale Delle Milizie, n. 38, presso l'avv. Giovanni Angelozzi che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Danilo Mina, in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza n. 1777/95 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 2.10.1995, r.g. 13066/94:
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1.2.1999 dal Relatore Consigliere Dott. Pasquale Picone, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Pretore di Brescia, in accoglimento del ricorso proposto da TR AN nei confronti dell'Inps, ha condannato il convenuto al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria - salva l'applicazione dell'art. 16, comma 6, l. 412/1991 - sull'importo corrispostogli a titolo di spettanze arretrate dovute per effetto della riliquidazione (da effettuarsi d'ufficio) del trattamento pensionistico a sensi della legge n. 233 del 1990 (recante "riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomia"), a decorrere dal centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge indicata.
L'appello dell'Inps è stato respinto dal Tribunale di Brescia con la motivazione che non meritava di essere condivisa la tesi propugnata dall'appellante, secondo cui per le liquidazioni da effettuarsi d'ufficio e non su domanda dell'interessato, non poteva configurarsi ritardo nell'adempimento; al contrario, ad avviso del Tribunale, lo spatium deliberandi di 120 giorni doveva decorrere (anziché dalla domanda) dall'insorgenza dell'obbligo di liquidazione e, nella specie, dalla data di entrata in vigore della legge, determinando la sua scadenza la responsabilità dell'ente per il ritardo, ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c. Per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps per un unico motivo;
resiste con controricorso TR AN.
Motivi della decisione
Preliminarmente, la Corte rileva l'inammissibilità del controricorso notificato il 16 gennaio 1996, oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. , poiché il ricorso è stato notificato il 30 novembre 1995.
Con unico motivo di ricorso, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, denunziando violazione e falsa applicazione degli art. 1224 e 1282 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c, deduce che i crediti previdenziali non sono produttivi di interessi corrispettivi e che, essendo mancata nella specie la domanda, e quindi la costituzione in mora, non sono produttivi nemmeno di interessi moratori. Per ipotizzare uno spatium deliberandi di 120 giorni, osserva l'Istituto, il Tribunale ha fatto applicazione analogica di una norma diretta a regolare fattispecie del tutto differenziate. Il ricorso non è fondato perché la sentenza impugnata, sebbene necessiti di una parziale correzione della motivazione a norma dell'art. 384, comma secondo, c.p.c., ha deciso in modo pienamente conforme al diritto.
Nel sistema di tutela dei crediti previdenziali e assistenziali assume un rilievo centrale la presenza nel l'ordinamento della norma dettata dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 ("Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali o assistenziali"), secondo la quale, "in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione, senza che l'istituto si sia pronunziato".
La giurisprudenza della Corte si è (la tempo orientata nel senso che la norma non ha soltanto una valenza procedimentale e processuale (consentendo all'interessato la proposizione dei ricorsi amministrativi, eventualmente previsti, e l'accesso alla tutela giurisdizionale), ma anche sostanziale, perché alla scadenza del termine previsto si concretizza il rifiuto del debitore di adempiere e, quindi, l'automatica costituzione in mora dell'ente (art. 1219, comma secondo, n. 2, c.c.).
Con riguardo alle ipotesi in cui l'ente deve procedere e provvedere d'ufficio, senza che sia necessaria una richiesta dell'interessato, la stessa giurisprudenza ha precisato che il dies a quo del termine di centoventi giorni è, in tal caso, rappresentato dalla data in cui puo dirsi maturato (e perciò esigibile) il credito previdenziale, coincidente con l'insorgenza dell'obbligo dell'ente di provvedere (vedi Cass., sez. un., 19 maggio 1988, n. 3469 e 15 maggio 1990, n. 4190, in tema di indennità di fine servizio dovuta dall'Inadel, la cui disciplina non prevede che l'avente diritto debba attivarsi con apposita domanda per conseguire la prestazione, il diritto alla quale matura ed è esigibile al momento della cessazione dal servizio). I richiamati orientamenti giurisprudenziali si erano formati nel presupposto che il credito di natura previdenziale (o assistenziale) fosse sottratto alla disciplina di cui all'art, 429, comma 3, c.p.c., quanto alla rivalutazione monetaria e agli interessi, essendo invece applicabili le regole comuni delle obbligazioni pecuniarie e, in particolare, gli art. 1282 c.c. (ma gli interessi "corrispettivi" erano dovuti dal l'ente soltanto dall'emissione del mandato di pagamento, all'esito del procedimento di contabilità pubblica: cfr. Cass, sez un., n. 3469 del 1988, cit.; 1 marzo 1989, n. 116), e 1224 c.c. (l'ente costituito in mora alla scadenza del centoventesimo giorno, era ammesso a provare la non imputabilità del ritardo al fine di sottrarsi alla responsabilità per inadempimento: cfr. Cass.29 maggio 1990, n. 5007; 11 giugno 1990, n. 5646; 6 novembre 1990, n.
10653). E quadro normativo è radicalmente mutato a seguito della sentenza della Corte costituzionale 12 aprile 1991 n. 156, che ha assicurato ai crediti previdenziali (ed in seguito anche a quelli di carattere assistenziale: Corte cost. 27 aprile 1993 n. 196) lo stesso regime giuridico che l'art. 429 c.p.c. dettava per i crediti di lavoro. La Corte costituzionale ha parzialmente caducato l'art. 442 c.p.c., dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per prestazioni previdenziali, deve determinare, in modo analogo a quanto previsto, per i crediti di lavoro, dall'art. 429, terzo comma, c.p.c., oltre gli interessi nella misura di legge, il maggior danno per la diminuzione di valore del credito.
Pertanto, nel regime anteriore a quello dettato dall'art. 16, comma 6^, della l. 412/1991, la rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali costituiscono non già un accessorio di tali crediti ma una componente essenziale dell'oggetto, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizza ione destinata a mantenere costante il valore della prestazione fino al pagamento, il che comporta, come corollario, che il ritardo nell'adempimento dei crediti contrassegnati da questo regime giuridico non è regolato dai principi della responsabilità contrattuale di cui è espressione l'art. 1224 c.c., il quale contempla, invece, obbligazioni accessorie ma tuttavia autonome, di natura risarcitoria e che trovano perciò il loro presupposto nell'inadempimento imputabile al debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 30 dicembre 1993, n. 12981; 20 luglio 1996, n. 6525; 13 febbraio 1997, n. 1322). Peraltro, nella stessa sentenza, la Corte costituzionale ha enunciato il principio secondo il quale il creditore non può vedersi incrementato il credito pecuniario da interessi e rivalutazione se non a partire dall'emanazione del provvedimento dell'ente preordinato al riconoscimento e alla liquidazione delle prestazioni, all'esito di un procedimento amministrativo anteriore e diverso rispetto a quello di contabilità diretto all'emissione del titolo di spesa (il giudice delle leggi ha richiamato gli art. 47, comma 4, d.P.R. n. 639 del 1970 e l'art. 7 della legge n. 533 del 1973, al fine di individuare il termine massimo di centoventi giorni per la durata del procedimento). Di conseguenza, interessi e rivalutazione competono dalla data di reiezione della domanda di prestazione (o dal provvedimento parzialmente favorevole o parzialmente negativo: cfr. Cass., sez. un., 30 luglio 1993 n. 8478 e n. 8481), oppure decorsi centoventi giorni dalla presentazione senza che l'ente si sia pronunziato.
Il medesimo schema è stato recepito dall'art. 16, comma 6^ della legge 30 dicembre 1991 n. 412, nel suo riferimento alla "scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda", nonché dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il cui regolamento di attuazione, dettato con decreto del Ministro del tesoro 1^ settembre 1998, n. 352, distingue, all'art. 3, ai fini dell'individuazione del dies a quo della rivalutazione o degli interessi, tra i crediti da pagare nel momento stesso in cui maturano e quelli per i quali è necessario, ai fini del pagamento, lo svolgimento di un procedimento.
Ne discende che la regola, secondo la quale il "ritardo" dell'ente obbligato all'adempimento della prestazione previdenziale (o assistenziale) si configura alla scadenza del termine assegnatogli per provvedervi e che il detto termine decorre o dalla domanda dell'interessato oppure, quando non è richiesta una domanda, dalla maturazione del credito, è rimasta l'erma nei diversi contesti normativi che si sono succeduti, assumendo, anzi, una portata ancora più generale.
Quindi, la stessa regola opera sia del regime dettato dall'art. 429, comma terzo, c.p.c., nel quale la scadenza del termine segna soltanto il momento a partire dal quale il credito diventa esigibile e perciò produttivo di interessi e rivalutazione;
sia nei regimi riconducibili ai principi della responsabilità contrattuale (art. 1224 c.c.), determinando la costituzione in mora dell'obbligato. La giurisprudenza della Corte, del resto, non ne mai dubitato, confermando gli orientamenti precedenti sia con specifico riguardo a controversie concernenti proprio le riliquidazioni effettuate a norma dell'art. 5, comma 10, della l. 233/90 (Cass. 14 novembre 1997, n. 11304. 30 gennaio 1998, n. 933), sia con riguardo ad ipotesi analoghe (Cass. 27 aprile 1998, n. 4307). In conclusione, nella fattispecie il Tribunale ha esattamente applicato il disposto della legge 2 agosto 1990, n. 233 il cui art.
5 - Pensione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali - prevede, al comma 10, che, con effetto dal 1^ luglio 1990 sono riliquidate secondo le disposizioni della presente legge, se più favorevoli, le pensioni con decorrenza tra il 1^ gennaio 1982 e il 30 giugno 1990 -decidendo che sulle differenze dei ratei riliquidati dall'Inps spettavano al pensionato la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla scadenza del centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge, con applicazione eventuale dell'art. 16, comma 6, l. 412/1991 per ratei maturati nel vigore della detta legge. Nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione a causa della tardività del controricorso e della non partecipazione alla discussione orale del difensore del resistente.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 1999