Sentenza 14 luglio 2017
Massime • 1
Non viola in divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'esecuzione che, nel rideterminare la pena inflitta, ex art. 444 cod. proc. pen., per reati aventi ad oggetto droghe "leggere", divenuta illegale per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, applica la diminuzione di pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti prevalenti non nella misura massima consentita, così come invece avvenuto nell'originaria sentenza di patteggiamento. (Fattispecie in cui, mancato l'accordo tra le parti, il giudice aveva provveduto ex artt. 132 e 133 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2017, n. 48373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48373 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2017 |
Testo completo
48373-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/07/2017 Sent. n. sez. PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente 992/2017 ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI REGISTRO GENERALE N.1421/2017 ANTONIO SETTEMBRE ALFREDO GUARDIANO Rel. Consigliere - ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OU LG nato il [...] avverso l'ordinanza del 16/09/2016 del GIP TRIBUNALE di GENOVA sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione penale, a seguito di annullamento operato da questa Corte di Cassazione della precedente ordinanza adottata dallo stesso giudice in data 10.12.2014, rideterminava la pena finale applicata nei confronti di UK GH, ex art. 444, c.p.p., con sentenza emessa dallo giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Genova in data 29.9.2008, divenuta irrevocabile il 18.6.2009, in relazione ad una pluralità di episodi di importazione, trasporto e detenzione di sostanza stupefacente di tipo hashish, nella misura di anni 1 mesi 8 di reclusione ed euro 7.000,00 di multa, previa concessione in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche, nonché dell'attenuante di cui all'art. 73, co. 7, d.p.r. 309/90, valutate prevalenti sulle contestate aggravanti, applicando, inoltre, la disciplina della continuazione tra i reati in addebito.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, l'imputato UK GH, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) violazione di legge, con riferimento all'art. 597, co. 3, c.p.p., in quanto la rideterminazione della pena ad opera del giudice dell'esecuzione viola il divieto della reformatio in peius, non avendo quest'ultimo operato, con riferimento alle circostanze attenuanti innanzi indicate la massima diminuzione di pena consentita, così come era avvenuto originariamente in sede di patteggiamento;
2) vizio di motivazione, in ordine alla determinazione degli aumenti operati sulla pena-base a titolo di continuazione.
3. Con memoria depositata il 24.5.2017 il sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.
5. In via preliminare va rilevato che l'assunto difensivo, secondo cui si sarebbe verificata una violazione del principio di cui all'art. 597, co. 3, c.p.p., in quanto il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rideterminare l'entità del trattamento sanzionatorio, incidendo unicamente sulla pena- base e sui singoli aumenti da apportare su tale pena, in conseguenza dell'applicazione della disciplina del reato continuato, e non anche sulla entità della diminuzione, derivante dal riconoscimento delle attenuanti in precedenza indicate, che, invece, nella prospettiva difensiva, avrebbero dovuto trovare de plano applicazione nella loro massima estensione, come concordato originariamente tra le parti in sede di patteggiamento, non può essere condiviso. Il richiamo all'entità della pena oggetto di patteggiamento, come parametro in relazione al quale si sarebbe verificata la reformatio in peius, appare del tutto errato, posto che la sentenza ex artt. 444 e ss., c.p.p., pronunciata nei confronti del ricorrente il 29.9.2008, deve ritenersi, sotto il profilo della determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, tamquam non esset. Con essa, infatti, è stata applicata una pena-base illegale, in quanto, come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione, le parti, nel fissarla, hanno fatto riferimento ai limiti edittali vigenti prima che la Corte Costituzionale determinasse, con la nota sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, in relazione agli illeciti aventi ad oggetto le "droghe leggere", la reviviscenza del trattamento sanzionatorio più mite, di cui alle disposizioni dell'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 (e relative tabelle), in quanto mai validamente abrogate, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni caducate, contenute negli artt. 4 bis e 4 vicies ter, d.l. n. 272/2005, convertito nella I. n. 49/2006. Competeva, pertanto, al giudice dell'esecuzione procedere ad una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, alla luce dei principi affermati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, secondo cui la pena applicata con la sentenza di patteggiamento avente ad oggetto uno o più delitti previsti dall'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, relativi alle droghe c.d. leggere, divenuta irrevocabile prima della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, può essere rideterminata in sede di esecuzione in quanto 2 pena illegale, permanendo l'effetto preclusivo del giudicato, nel frattempo formatosi, solo in relazione ai profili relativi alla sussistenza del fatto, alla sua attribuibilità soggettiva e alla sua qualificazione giuridica. La rideterminazione avviene ad iniziativa delle parti, con le modalità di cui al procedimento previsto dall'art. 188, disp. att. c.p.p., sottoponendo al giudice dell'esecuzione una nuova pena su cui è stato raggiunto l'accordo. In caso di mancato accordo (come nel caso del UK) o di pena concordata ritenuta non congrua il giudice dell'esecuzione provvede autonomamente alla rideterminazione della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. (cfr. Cass., Sez. U., 26.2.2015, n. 37107, rv. 264857). Come dimostrato anche dalla circostanza che la rideterminazione della pena prevede un nuovo accordo tra le parti, appare evidente che il giudice dell'esecuzione non può ritenersi vincolato al contenuto di un precedente accordo sull'entità del trattamento sanzionatorio, in quanto formatosi nella vigenza delle disposizioni dichiarate successivamente non conformi a Costituzione, dunque non coperto dal giudicato, dovendovi procedere in piena autonomia, tanto che egli può anche disattendere l'eventuale (nuovo) accordo intervenuto tra le parti sulla pena, ove non la ritenga congrua. Ciò posto, va, tuttavia, osservato come nel nuovo calcolo della pena effettuato dal giudice genovese sia stato commesso un errore che si traduce nella violazione di legge denunciata dal ricorrente, non sotto il profilo della violazione del principio della reformatio in peius, ma, piuttosto, in relazione all'entità della riduzione di pena conseguente al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, co. 7, d.p.r. n. 309/90, in essa assorbita ogni ulteriore doglianza. Ed invero la diminuzione operata, all'esito del riconoscimento della speciale attenuante di cui all'art. 73, co. 7, d.p.r. n. 309/1990, sulla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, determinata in conseguenza del riconoscimento in favore del condannato delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis, c.p., in relazione al delitto di 3 cui al capo E), considerato il reato più grave tra quelli in addebito, è stata, con riferimento alla pena detentiva, di appena un terzo (anni 1 mesi 8 di reclusione), laddove la menzionata disposizione normativa prevede una riduzione dalla metà a due terzi delle pene previste dai commi precedenti dell'art. 73, d.p.r. n. 309/90. Si impone, pertanto, un annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, affinché il giudice dell'esecuzione provveda ad una nuova determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, attraverso una motivazione che tenga conto dei principi e della previsione normativa in precedenza indicati, senza trascurare, ovviamente, il concorrente profilo della giustificazione degli aumenti operati sulla pena-base a titolo di continuazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Genova per nuovo esame. Così deciso in Roma il 14.7.2017. Il Consigliere Estensore Il Presidente f DESCRITATA IN CANCELLED addi 20 OTT 2017 IL FUNZIONARIO CIUDIZIANO Carte ! J us jou jum 4