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Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2023, n. 27461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27461 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA SS nato il [...] avverso la sentenza del 08/11/2022 del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 27461 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 14/03/2023 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., il tribunale di Brescia applicava nei confronti di RA Assane, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli, la pena ritenuta di giustizia, condannando, inoltre, l'imputato alla refusione delle spese di lite in favore della costituita parte civile. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta, che, a suo avviso, integra un'ipotesi di pena illegale, tale da giustificare il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p. Con memoria scritta del 7.3.2023 il difensore dell'imputato insiste per l'accoglimento del ricorso. Non risultano, invece, in atti le conclusioni del sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione. 3. In via preliminare va rilevato che la mancanza della requisitoria del pubblico ministero non assume rilevanza ai fini della decisione del proposto ricorso. Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di cassazione l'omessa formulazione, in tutto o in parte, delle conclusioni da parte del procuratore generale, prevista dall'art. 611, comma 1, c.p.p., non impedisce la decisione del collegio, atteso che ricorre la nullità ex art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p., unicamente nel caso in cui il pubblico ministero non sia stato messo nelle condizioni di concludere (cfr. Sez. 2, n. 24629 del 02/07/2020, Rv. 279552). 4. Ciò posto il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi manifestamente infondati. Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti la sospensione condizionale della pena può essere concessa, oltre che nell'ipotesi di subordinazione dell'efficacia della richiesta alla concessione del beneficio, solo quando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti ovvero nel caso in cui tale questione sia stata devoluta dalle parti in maniera esplicita e specifica da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV 21.10.2008, n. 40950, rv. 241371; Cass., sez. III, 7.4.2015, n. 31633, rv. 264426; Sez. 2, Sentenza n. 42973 del 13/06/2019 Rv. 277610, nonché nello stesso senso, Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Rv. 283191). Orbene le indicate condizioni non ricorrono nel caso in esame, posto che dalla lettura degli atti, consultabili in questa sede, essendo stato dedotto (anche) un error in procedendo, non avendo il tribunale preso in considerazione la richiesta difensiva sul punto, e, in particolare, del verbale dell'udienza dell'8.11.2022, non risulta che il riconoscimento del beneficio della sospensione della pena concordata abbia formato oggetto dell'accordo concluso dalle parti ovvero che la relativa questione sia stata devoluta in maniera esplicita e specifica da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice procedente. Ne consegue che, nonostante il giudice di merito abbia ritenuto che l'entità della pena inflitta non consentisse di disporre il beneficio di cui si discute, il tema esulava del tutto dalla sua cognizione, per i motivi in precedenza indicati, ragione per la quale non può che definirsi inammissibile il ricorso volto a denunciare il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena in un caso, come quello in esame, in cui tale aspetto travalicava i termini del patto. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa 2 nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.3.2023.
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 27461 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 14/03/2023 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., il tribunale di Brescia applicava nei confronti di RA Assane, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli, la pena ritenuta di giustizia, condannando, inoltre, l'imputato alla refusione delle spese di lite in favore della costituita parte civile. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta, che, a suo avviso, integra un'ipotesi di pena illegale, tale da giustificare il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p. Con memoria scritta del 7.3.2023 il difensore dell'imputato insiste per l'accoglimento del ricorso. Non risultano, invece, in atti le conclusioni del sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione. 3. In via preliminare va rilevato che la mancanza della requisitoria del pubblico ministero non assume rilevanza ai fini della decisione del proposto ricorso. Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di cassazione l'omessa formulazione, in tutto o in parte, delle conclusioni da parte del procuratore generale, prevista dall'art. 611, comma 1, c.p.p., non impedisce la decisione del collegio, atteso che ricorre la nullità ex art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p., unicamente nel caso in cui il pubblico ministero non sia stato messo nelle condizioni di concludere (cfr. Sez. 2, n. 24629 del 02/07/2020, Rv. 279552). 4. Ciò posto il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi manifestamente infondati. Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti la sospensione condizionale della pena può essere concessa, oltre che nell'ipotesi di subordinazione dell'efficacia della richiesta alla concessione del beneficio, solo quando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti ovvero nel caso in cui tale questione sia stata devoluta dalle parti in maniera esplicita e specifica da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV 21.10.2008, n. 40950, rv. 241371; Cass., sez. III, 7.4.2015, n. 31633, rv. 264426; Sez. 2, Sentenza n. 42973 del 13/06/2019 Rv. 277610, nonché nello stesso senso, Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Rv. 283191). Orbene le indicate condizioni non ricorrono nel caso in esame, posto che dalla lettura degli atti, consultabili in questa sede, essendo stato dedotto (anche) un error in procedendo, non avendo il tribunale preso in considerazione la richiesta difensiva sul punto, e, in particolare, del verbale dell'udienza dell'8.11.2022, non risulta che il riconoscimento del beneficio della sospensione della pena concordata abbia formato oggetto dell'accordo concluso dalle parti ovvero che la relativa questione sia stata devoluta in maniera esplicita e specifica da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice procedente. Ne consegue che, nonostante il giudice di merito abbia ritenuto che l'entità della pena inflitta non consentisse di disporre il beneficio di cui si discute, il tema esulava del tutto dalla sua cognizione, per i motivi in precedenza indicati, ragione per la quale non può che definirsi inammissibile il ricorso volto a denunciare il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena in un caso, come quello in esame, in cui tale aspetto travalicava i termini del patto. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa 2 nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.3.2023.