Sentenza 10 aprile 2008
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la mancata allegazione del "testo delle disposizioni di legge applicabili", richiesta dall'art. 6, comma quarto, lett. b) L.22 aprile 2005, n. 69, non costituisce di per sé causa di rifiuto della consegna, trattandosi di documentazione necessaria solo quando sorgano particolari problemi interpretativi la cui soluzione necessiti delle esatta cognizione della portata della norma straniera, come nel caso della verifica della "doppia punibilità".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/2008, n. 15650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15650 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 10/04/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Felice S. - Consigliere - N. 99
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 11347/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avram Marciel, n. a Vidra (Romania) il giorno 11 marzo 1982;
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 11 marzo 2008;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni di legge per la consegna di Avram Marciel, cittadino romeno, alla Repubblica di Romania, perché colpito da MAE n. 30 del 25 giugno 2007, per espiazione pena, emesso dall'autorità giudiziaria di Focsani (Romania) in esecuzione della sentenza n. 1307 del 28 aprile 2006 del Tribunale di Focsani, divenuta irrevocabile, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione per il reato di lesioni gravi e porto illegale di coltello (art. 182 codice romeno) per aver colpito ripetutamente una persona e avergli tagliato un orecchio.
La Corte d'appello non concedeva la consegna per altro reato, giudicato con un'ulteriore sentenza di condanna del 28 aprile 2006, a una pena, pure, irrogata nella misura di anni due e mesi due di reclusione, riguardante fattispecie analoga, per la quale era stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena con la condanna inflitta dalla prima sentenza, poiché il reato previsto da tale seconda sentenza era stato commesso prima del 7 agosto 2002:
dovendo, conseguentemente, proporre, la Repubblica Romena, domanda di estradizione ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 40, comma 2. Precisava, la stessa Corte, di aver richiesto informazioni (segnatamente la sentenza con la quale l'Avram era stato condannato), ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 6 allo Stato richiedente, regolarmente pervenute, in base alle quali era stato possibile venire a conoscenza di tutti gli elementi necessari per una sentenza favorevole, che, appunto, veniva pronunciata. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l'Avram, che deduce la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. A) e B). Lo Stato Romeno non aveva allegato al MAE la relazione sui fatti addebitati alla persona dell'imputato, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo della consumazione del reato e della qualificazione giuridica dei fatti stessi. Aveva, altresì, omesso di trasmettere il testo delle leggi applicabili, con l'indicazione del tipo e la durata della pena. Anche se all'art. 6, comma 3 la vigente legge precisa che deve essere allegata copia della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta, non si spiega perché mai dovrebbe ritenersi, di fronte al chiaro dettato legislativo, non necessario quanto disposto dal comma 4: la precisazione ha il senso di mettere in condizioni lo Stato richiesto di disporre dell'esatto testo della norma dello Stato straniero per ogni utile verifica. Inoltre il MAE sarebbe incompleto in alcuni punti. In esso, infatti, vi sarebbe la indicazione della sola pena massima prevista per il reato contestato;
sarebbe indicata una pena residua da scontare di anni quattro e mesi cinque di "prigione"; vi è, infine, indicata la pena di quattro anni e quattro mesi che l'incolpato dovrà eseguire;
infine, il timbro e la firma sarebbero illeggibili.
Il ricorso è inammissibile.
Se è vero che la relazione cui il ricorrente fa riferimento, e i relativi dati in essa contenuti, sono certamente necessari per una pronuncia favorevole in ordine alla consegna, è altrettanto chiaro che la norma dell'art. 6 deve essere interpretata nel senso che l'autorità richiesta, ben può chiedere informazioni sugli elementi che devono essere contenuti nella relazione e che essi possano ben desumersi da atti equipollenti, come nel caso in cui dalla sentenza emergono chiarissimamente le fonti di prova, il tempo e il luogo della consumazione e la qualificazione giuridica dei fatti stessi. Nè può essere interpretata in modo rigorisitico la disposizione che prevede che debba essere allegato alla richiesta anche il testo integrale delle norme di legge applicate. È vero che tale allegazione deve essere fatta, e in mancanza, lo Stato richiesto può eventualmente sollecitarla, ma la norma interna va interpretata nel senso che tale adempimento è necessario ove sorgano particolari problemi interpretativi che debbano essere risolti per la esatta cognizione della portata della norma straniera, soprattutto ai fini della verifica in caso di dubbi sulla "doppia punibilità", cioè sulla sussistenza di un determinato reato o di uno dei suoi elementi costitutivi nella legislazione italiana o straniera, ma non in fattispecie in cui i reati contestati, come nella specie, trovino ictu oculi il loro corrispondente nella legislazione italiana (lesioni gravi e porto illegale di coltello), il primo dei quali rientra addirittura nei casi di consegna obbligatoria (L. n. 69 del 2005, art. 8 lett. p)).
Sulle presunte indicazioni incomplete o incongrue contenute nel MAE, il motivo di ricorso è, per la stessa ragione, inammissibile, in quanto la L. n. 69 del 2005, art. 6, lett. f) prevede, nel caso di mandato basato - come nella specie - su una sentenza di condanna, la sola indicazione della pena inflitta e non della pena edittale minima e massima, mentre la discordanza nella indicazione della pena (complessiva in relazione alle due condanne) indicata una volta in quattro anni e quattro mesi e altra volta in quattro anni e cinque mesi è frutto palesemente di un mero errore materiale, in quanto la somma delle due condanne come riportate nelle sentenza impugnata è di quattro anni e quattro mesi.
In ogni caso il problema non ha alcuna rilevanza, perché, come si è già detto, la Corte d'appello di Roma ha concesso la consegna solo per la esecuzione della condanna a due anni e due mesi recata dalla sentenza, per così dire, principale, e non anche per la esecuzione della sentenza in relazione alla quale è stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ugualmente inammissibile è l'ultimo profilo del secondo motivo di ricorso in quanto non può essere messa in dubbio la autenticità di documentazione proveniente alla autorità giudiziaria dallo Stato straniero tramite l'autorità centrale italiana.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Riserva il deposito della motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2008