Sentenza 22 ottobre 2002
Massime • 2
Gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici nei quali l'elemento dell'abilità ed il fine del trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di un euro, per essere ritenuti di trattenimento o da gioco di abilità devono rispettare tutte le prescrizioni di cui all'art. 110, comma 5, del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388), atteso che una volta esclusa la configurabilità del gioco d'azzardo, di cui al comma 4 dello stesso articolo, l'apparecchio non può essere ritenuto per ciò solo di intrattenimento o di abilità, ma deve rispettare le condizioni riportate nello stesso comma 5 per essere qualificato come lecito e non integrare la violazione del citato art. 110.
Per la integrazione del reato di cui all'art. 110, comma 5, TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388), utilizzo di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di genere vietato in locali pubblici, non è necessario l'accertamento del fine di lucro, atteso che la previsione normativa prescinde da tale elemento, diversamente da quanto avviene per la previsione del comma 4 dello stesso articolo 110.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2002, n. 40514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40514 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TORIELLO Francesco - Presidente - del 22/10/2002
1. Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 01295
3. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 021508/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IA AL N. IL 19/12/1951 avverso ORDINANZA del 14/05/2002 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. C. Di Zenzo, rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. ROMANELLI Silvio (Genova).
MOTIVAZIONE
Il 26.4.2002 in Ronco Scrivia la Pol. Giud. effettuò di iniziativa, nei confronti di LA ER in relazione ad ipotesi di reati di cui agli artt. 718, 719 c.p. e 110 TULPS, il sequestro probatorio di n. 2 apparecchi del tipo Poker e uno del tipo Roulette, sequestro poi convalidato dal competente P.M.
Avverso il decreto di convalida, la difesa dell'indagato propose istanza di riesame, decidendo sulla quale il Tribunale di Genova, sez. per il Riesame, con ordinanza del 14.5.2002, ritenendo non sussistesse il fumus del reato di cui agli artt. 718-719 c.p., confermò il provvedimento impugnato limitatamente all'ipotesi di reato di cui all'art. 110 co. 5 e 8 TULPS. Tale ordinanza è stata impugnata con ricorso per Cassazione dal difensore dell'indagato, il quale ha denunciato violazione di norme penali e processuali nonché vizio di motivazione: 1) "in relazione all'art. 321 c.p.p., nel punto in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente la contravvenzione di cui all'art. 110 TULPS, anche in assenza di prova circa la finalità di lucro"; 2) "in ordine ai motivi di ricorso presentati in sede di riesame nel punto in cui il Tribunale ha omesso di motivare o ha motivato in modo illogico e/o contraddittorio circa la ritenuta aleatorietà dei viedeogiochi in sequestro". Con tali censure il ricorrente contesta l'opinione, posta a base della decisione impugnata, secondo cui ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 110 TULPS sarebbe sufficiente che gli apparecchi presentino caratteristiche difformi rispetto alle prescrizioni legislativamente imposte, a nulla rilevando che i congegni in oggetto non possano qualificarsi come finalizzati al gioco d'azzardo e, in particolare, nel difetto di una prova certa circa gli elementi del fine di lucro e dell'aleatorietà. Sul primo punto, il ricorrente sostiene che il fine di lucro, anche se non espressamente richiamato dalla nuova formulazione della norma ex l. 338/2000, è insito nella ratio del divieto, perché "se il ricorso a un gioco (quand'anche praticato su apparecchio difforme alle prescrizioni) non è alimentato da un fine lucrativo, viene meno qualsiasi esigenza alla repressione". In punto aleatorietà, il ricorrente lamenta che "i verbalizzanti hanno omesso la precisazione di qualunque elemento da cui ricavare le ragioni della ritenuta aleatorietà delle vincite"; sarebbe, in particolare, stato del tutto omesso il vaglio circa "la concreta modalità di funzionamento della scheda elettronica degli apparecchi". Le censure sono infondate, dovendo ritenersi ineccepibile l'affermazione del Tribunale, secondo cui, ove negli apparecchi in questione non siano ravvisabili gli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 718 c.p. e 110 co. 4 TULPS (e tali elementi, come precisato in narrativa,
non sono stati nel caso concreto ravvisati), "residua l'ovvia punibilità della contravvenzione consistente nel mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal co. 5 dell'art. 110 TULPS (quand'anche afferente a un apparecchio o congegno che non possa qualificarsi come gioco d'azzardo)". Va, quindi, ribadita l'inesattezza della tesi difensiva secondo cui, una volta esclusa la configurabilità dell'azzardo (ad esempio, come nel caso in esame, in conseguenza del difetto di una prova certa del fine di lucro) l'apparecchio dovrebbe - "per ciò solo, sempre e comunque" - essere ritenuto di intrattenimento o di abilità e, di conseguenza, qualificato lecito. Tale tesi, infatti, è in palese contrasto con il disposto del citato co. 5 dell'art. 110 TULPS, in base al quale, tra l'altro, "si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimento o da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio e il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore a un euro". È quasi tautologica la deduzione che gli apparecchi in questione, per essere ritenuti di trattenimento o da gioco di abilità, devono rispettare tutte le prescrizioni della norma stessa, in difetto di che vanno ritenuti in violazione per l'appunto del cit. co. 5 dell'art. 110. E l'ordinanza impugnata ha ineccepibilmente ravvisato la violazione delle dette prescrizioni nei dati seguenti:
a) tutti e tre gli apparecchi consentono il prolungamento o la ripetizione della partita un numero di volte ben superiore alle dieci consentite dalla legge;
b) la durata delle partite praticabili con tutti gli apparecchi è inferiore al minimo prescritto di 12 secondi;
c) l'elemento abilità e trattenimento è, "per la notoria tipologia dei giochi praticabili con gli apparecchi in questione" (poker e roulette), del tutto inesistente rispetto a quello aleatorio. D'altra parte, le censure difensive in ordine all'accertamento dell'elemento dell'aleatorietà vanno ritenute prive di fondamento, essendo logiche e persuasive (quanto meno ai fini dell'attuale fase cautelare) le argomentazioni del Tribunale sia sui notori caratteri dei giochi in questione (rispettivamente riprodotti negli apparecchi in questione), sia sulla prove da gioco effettuate dai verbalizzanti. Il ricorrente, peraltro, nella memoria difensiva qui depositata, ha ribadito con nuovi argomenti i propri rilievi circa gli elementi dell'aleatorietà e del fine di lucro, quanto in particolare, al secondo, la cui sussistenza sostiene necessaria anche ai fini della configurabilità del reato ex art. 110 co. 5 TULPS. Il ricorrente cita alcune sentenze di questa stessa Sezione della C.S. (quelle 21.11.2001, Cara;
7.3.2001, Camporro;
17.2.2001, Cacchi) che si sarebbero "attestate nella posizione, che appare maggiormente conforme al dettato legislativo, secondo cui anche il gioco aleatorio deve presentare il requisito del fine di lucro per essere qualificato d'azzardo". Il ricorrente sembra non tenere nel debito conto che nel caso in esame è stata esclusa negli apparecchi per l'appunto la qualità di azzardo, per essere affermata la mera violazione alle prescrizioni del co. 5 dell'art. 110 TULPS;
trascura, in sostanza, la differenza tra i co. 4 e 5 della norma stessa: il co. 4 disciplina gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo; il co.
5 - passando, con una rottura della continuità del discorso, dai giochi illeciti a quelli leciti - gli stessi apparecchi quando siano da qualificare da trattenimento e da gioco di abilità. Le considerazioni delle sentenze sopra citate (e di conseguenza anche quelle del ricorrente che vi si basano) sono relative agli apparecchi per il gioco d'azzardo di cui al co. 4; gli apparecchi sequestrati dei quali si discute, invece, vanno riferiti alla disciplina del co. 5, relativa agli apparecchi da trattenimento e da gioco di abilità, per la cui violazione non è necessario l'accertamento del fine di lucro, perché, è bene ribadire, la norma stessa non ne contiene riferimento alcuno.
In siffatto contesto non risultano decisivi i rilievi del ricorrente, pure contenuti nella citata memoria, secondo cui "i giochi - che non sono di per sè vietati - sono censurati se e in quanto si legano a un fine di lucro, perché solo allora scatta la riprovazione sociale" e "il momento dell'intrattenimento e dell'abilità, anche legato alla sorte, di per sè non acquista rilevanza penale, se non quando (non) interviene il lucro". Tali rilievi, infatti, sono, come si diceva, del tutto al di fuori del dato normativo del co. 5 dell'art. 110, che non contempla in nessun modo, nemmeno per implicito o per consustanzialità, il fine di lucro;
questo, in quanto connaturato al gioco d'azzardo, interessa, invece, oltre le norme penali che lo prevedono, il co. 4 dello stesso art. 110. La norma del co. 5 (con il privilegiare l'abilità e l'intrattenimento; con il porre dei limiti ben precisi al costo della partita e alla misura ed entità dei premi consentiti) è, del resto, ispirata alle stesse esigenze di tutela del lavoro, dello studio, dell'impegno di cui parla il ricorrente (ma con riferimento alla ratto dell'intero art. 110). Deve, in definitiva, confermarsi che l'art. 110 TULPS, nel vietare l'installazione e l'uso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli privati degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, considera questi leciti, ex comma 4, nella sola ipotesi in cui consentano vincite di valore non superiore "ai limiti fissati al comma seguente";
considera, inoltre, leciti gli apparecchi stessi quando nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5, possano essere ritenuti da intrattenimento e da gioco di abilità; considera, infine, leciti gli apparecchi "in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica", nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 6. Nè potrebbe sostenersi, in una siffatta interpretazione normativa, la violazione del principio di ragionevolezza, con riferimento particolare all'identità di sanzione per gli illeciti, indubbiamente di diversità natura e gravita, di cui al co. 4 da un lato e ai co. 5 e 6 dall'altro, perché il legislatore ha tenuto conto, in chiara relazione alla sola ipotesi di cui al co. 4, anche delle sanzioni previste dal codice penale per il giuoco d'azzardo, recuperando così una indiscutibile razionalità.
Sulla base dei rilievi che precedono deve concludersi che l'ordinanza impugnata, essendo rispettosa dei principi qui riportati e immune dai vizi denunciati, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2002