Sentenza 9 gennaio 2008
Massime • 1
Risponde del reato di concussione, e non di quelli previsti dagli artt. 228 e 229 L.F., il commissario liquidatore, nominato ai sensi dell'art. 198 L.F., che, abusando della sua qualità di pubblico ufficiale, induca l'acquirente dei beni compresi nella liquidazione a rilasciargli indebitamente una fattura di importo inferiore al prezzo effettivamente pagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2008, n. 18732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18732 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 09/01/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 32
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 34367/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. FO UC, nato il [...] a [...];
2. FO GI, nato l'[...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna 4 maggio 2007, n. 1590;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. MANNINO S. F.;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. CONSOLO Santi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso di FO UC e per l'inammissibilità del ricorso di FO GI;
Sentita l'arringa del difensore dei ricorrenti, avv. SGUBBI Filippo, il quale ha chiesto l'accoglimento di entrambi i ricorsi. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 9 novembre 2005 n. 1164 il Tribunale di Forlì dichiarava UC FO colpevole del reato previsto dagli artt.81 e 317 c.p., e R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 228 e 237,
commesso in Cesena fino al 22 febbraio 1999, in esso assorbita l'imputazione di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 228, e, riconosciutegli le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di tre anni di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
dichiarava GI FO colpevole del reato previsto dall'art. 61 c.p., n. 10, artt. 81, 110 c.p., e art. 594 c.p., comma 1, commesso in Cesena l'11 gennaio 2001, e, riconosciutegli le attenuanti generiche, lo condannava con la continuazione alla pena di Euro 450,00, di multa con il beneficio della non menzione nonché al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese in favore delle parti civili costituite.
Avverso la sentenza proponeva appello il difensore di FO UC, chiedendo l'assoluzione dell'imputato perché il reato per cui era stato condannato non sussisteva o, comunque, non era provato;
in ogni caso il fatto non integrava la concussione e avrebbe dovuto essere eventualmente derubricato nelle ipotesi di cui al R.D. n. 267 del 1942, artt. 228 o 229; era stato leso il diritto della difesa per il mancato reperimento di documenti sequestrati l'11 gennaio 2001; e, in subordine, la pena inflitta era eccessiva e doveva essere ridotta. Proponeva appello anche il difensore di GI FO, deducendo che il fatto attribuito all'imputato non sussisteva;
che sussisteva invece la provocazione eccepita, quanto meno putativa;
la pena, comunque, era eccessiva e doveva essere ridotta.
Con sentenza del 4 maggio 2007 n. 1590 la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado, condannando GI LF al rimborso delle spese sostenute dalla Parte civile. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati e il Difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
UC LF e avv. Sgubbi Filippo
1. erronea applicazione dell'art. 317 c.p., con riferimento all'erronea applicazione degli elementi costitutivi di tale delitto e all'omessa applicazione della L. Fall. artt. 228 e 229, (art. 606 c.p.p., lett. b) perché nel reato di concussione se non è
necessario che vi sia timore nel soggetto passivo è altrettanto vero che in ogni caso l'attività di costrizione o induzione posta in essere dal pubblico ufficiale dev'essere tale da condizionare oggettivamente la libertà morale del soggetto passivo di fronte all'alternativa di subire due differenti mali, cosa che nella specie non è avvenuta perché la presunta vittima avrebbe potuto acquistare sul mercato, nuovo o usato, il macchinario, che peraltro non doveva essere indispensabile per la sua attività, tant'è che ha ammesso di essersene liberato dopo l'acquisto; e perché si è omesso di motivare sulla non configurabilità, con conseguente derubricazione, del reato di richiesta o accettazione di una retribuzione non dovuta, previsto dalla L. Fall. art. 228 o 229;
2. carenza e illogicità della motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. e travisamento del fatto (art. 606 c.p.p., lett. c) ed e)
perché la condanna di UC FO per il reato di cui al capo A) trae origine unicamente dalle parole del teste D'EA BR, che avrebbero dovuto essere vagliate con opportuna cautela, mentre la Corte stessa, pur ammettendo che vi erano palesi contraddizioni tra quanto il teste ha riferito al Tribunale e quanto aveva raccontato alla G. di F. nelle indagini preliminari, ha risposto con omissioni motivazionali, argomentazioni riduttive, errori o travisamenti di fatto all'analitica rassegna, fatta nei motivi di appello, di tutte le contraddizioni in cui era caduto il D'EA a) quanto alla caparra;
b) quanto al luogo in cui sarebbe stata concordata l'illecita dazione;
c) quanto all'offerta di acquisto formulata dal D'EA; d) quanto al cambio dell'assegno circolare presso la B.N.L. di Cesena;
e) quanto all'importo asseritamene corrisposto dal D'EA al FO;
f) quanto al luogo in cui sarebbe avvenuta l'illecita dazione di denaro;
g) quanto alla documentazione rinventa presso la sede della Fenomeno Imballaggi s.a.s.; h) quanto alla comunicazione fax inviata dalla Fenomeno Imballaggi s.a.s. a FO UC;
i) quanto al tentativo svolto dal D'EA di chiarire alla G. di F. di Afragola le risultanze della perquisizione effettuata il 9 marzo 2000; l) quanto all'incompletezza del fascicolo del P.M. per il mancato rinvenimento della documentazione sequestrata e la conseguente lesione dei diritti della difesa;
3. Motivi nuovi, sostanzialmente conformi;
avv. SGUBBI Filippo per GI FO:
1. violazione dell'art. 594 c.p., (art. 606 c.p.p., lett. b), rappresentando un errore di diritto la completa omissione di seppur minima indagine motivazionale tesa a contestualizzare la portata offensiva delle espressioni di cui all'imputazione;
2. violazione dell'art. 51 c.p., in relazione all'art. 594 c.p., e carenza di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), perché la Corte di merito si è soffermata unicamente sull'offensività delle frasi pronunciate dal FO, omettendo il passaggio relativo alla verifica della scriminante dell'art. 51 c.p.; inoltre la Corte omette ogni considerazione sul fatto che le affermazioni del FO potevano essere espressione del diritto di critica, sul quale la sentenza omette ogni considerazione, se non per escluderne immotivatamente la sussistenza.
L'impugnazione di UC LF è infondata.
La sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado, la quale, dopo aver accertato in fatto la sussistenza della materialità della condotta ascritta all'imputato, ha ravvisato correttamente nel fatto la contestata concussione.
Infatti, il commissario liquidatore nominato ai sensi della L. Fall.art. 198, che, abusando della sua qualità di pubblico ufficiale,
induce l'acquirente di beni compresi nella liquidazione coatta amministrativa a rilasciargli indebitamente una fattura di importo inferiore al prezzo effettivamente pagato al fine di documentare la ricezione solo della somma fatturata e, quindi, la pattuizione del minor prezzo risultante dalla fattura, commette il reato di concussione e non quello di interesse privato negli atti della liquidazione previsto della L. Fall. art. 228, che si applica espressamente solo qualora non ricorra il reato previsto dall'art.317 c.p., ne' quello di accettazione di retribuzione non dovuta,
previsto dalla L. Fall. art. 219, il quale riguarda la ricezione o la pattuizione di una retribuzione aggiuntiva rispetto al compenso liquidato ai sensi della L. Fall. art. 213, dall'autorità che vigila sulla liquidazione coatta amministrativa, in quanto nella fattispecie criminosa non si rinvengono gli elementi specializzanti dell'abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale e dell'induzione o della costrizione, come effetto dell'esercizio di una pressione psichica, prevaricatrice della volontà del privato, e quindi dell'oggettiva soggezione alla pubblica funzione, tipici della concussione (Cass. Sez. 6^, 2 novembre 1994 n. 4172, ric. Ovigo). Pertanto il reato di concussione deve ritenersi speciale rispetto a quelli previsti della L. Fall. artt. 228 e 229, con la conseguenza che fra il primo e questi ultimi non è ipotizzarle il concorso. Il giudice di merito ha quindi correttamente applicato la norma dell'art. 317 c.p., sulla base dell'imposizione da parte di FO UC, nella sua qualità di commissario liquidatore della Coop Imballaggi e affini s.r.l., all'acquirente D'EA, dopo il perfezionamento della vendita di beni mobili compresi nella procedura esecutiva, della corresponsione del prezzo mediante una fatturazione parziale, ritenendo assorbito nel primo il reato di interesse privato negli atti della liquidazione coatta amministrativa, separatamente contestato al LF.
La circostanza dedotta, che la presunta vittima avrebbe potuto acquistare sul mercato, nuovo o usato, il macchinario vendutogli dal liquidatore e che il macchinario predetto potesse non essere indispensabile per la sua attività, appare del tutto estranea e ininfluente rispetto al fatto e alla dinamica dello svolgimento di esso, che ha riguardato non l'acquisto, già perfezionato, dei beni da parte della vittima, la quale quindi doveva avervi avuto interesse, bensì la fase successiva del pagamento del prezzo. Il secondo motivo è inammissibile.
Entrambe le sentenze di merito, conformi nella decisione adottata, hanno svolto un esame approfondito della vicenda, valutando criticamente le dichiarazioni del D'EA e quelle del FO e raffrontandole reciprocamente e con riferimento alle prove, anche documentali, raccolte.
La ricostruzione consequenzialmente eseguita appare rispondente ai fatti di causa e logicamente coerente, per cui i vizi dedotti appaiono manifestamente insussistenti.
Sotto il profilo del vizio di motivazione il ricorrente muove in realtà censure in fatto che implicano una valutazione alternativa delle prove acquisite e, per conseguenza, una ricostruzione della vicenda diversa da quella eseguita con la sentenza impugnata, prospettando una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cass. Sez. U., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone;
Sez. 3^, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini;
Sez. 3^, 14 luglio 1999 n. 2609/99, ric. Paone;
Id., 12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo;
Sez. 7^, 9 luglio 2002 n. 35758, ric. Manni G.). Quanto al ricorso di GI LF, si osserva che i Giudici di merito hanno anche nei suoi riguardi analizzato approfonditamente i fatti nella causale e nella dinamica dello svolgimento di essi, per cui la censura di decontestualizzazione, mossa col primo motivo, appare manifestamente priva di fondamento.
Altrettanto manifestamente infondato è il secondo motivo. Il contegno generale tenuto da GI LF, con la sua, sia pure iniziale, opposizione all'accertamento ordinato dal P.M., e soprattutto le ingiurie da lui rivolte al Tenente e al SC della Guardia di NA (stronzo e imbecille) esulano palesemente dal diritto di critica e non possono ritenersi scriminate ai sensi dell'art. 51 c.p.. Il ricorso di UC LF dev'essere perciò rigettato e quello di GI LF dichiarato inammissibile.
Segue per entrambi la condanna in solido al pagamento delle spese giudiziali e di GI LF anche al versamento di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso di FO UC e dichiara inammissibile il ricorso di FO GI. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese giudiziali e FO GI al versamento di Euro 1.000,00, (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2008