CASS
Sentenza 9 agosto 2023
Sentenza 9 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/08/2023, n. 34744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34744 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE VA nato il [...] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente GIOVANNA VERGA;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANDREA VENEGONI ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso il difensore ha presentato conclusioni scritte Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34744 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 25/05/2023 Motivi della decisione OV AY ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che il 18/10/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che il 14/09/2020 lo aveva condannato per concorso in ricettazione di un ciclomotore, compendio di furto ai danni di LO CA. Deduce il ricorrente vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui al comma 2 dell'articolo 648 cod. pen, considerato che il ciclomotore non aveva valore economico di mercato stante il fatto che risaliva a vent'anni prima e si trovava in pessime condizioni. Rileva che la Corte territoriale sul punto si è limitata ad affermare che nel caso in esame non poteva essere riconosciuta l'ipotesi attenuata perché la mancata riconducibilità del veicolo e del contrassegno a colui che lo guidava ha comportato l'impossibilità di risalire ad eventuali violazioni anche gravi del codice della strada. Rileva che trattasi di un ragionamento ipotetico ed astratto che non trova alcun fondamento nel caso in esame e nella giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di attenuante di cui all'articolo 648 co 2 cod.pen. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha negato l'ipotesi attenuata contemplata dall'articolo 648 su presupposti che, non solo non sono stati provati, ma non rientrano neppure nella disposizione in esame. Secondo una costante giurisprudenza l'attenuante deve essere accertata valutando ogni aspetto, oggettivo e soggettivo, del fatto e della personalità del suo autore (C., Sez. II, 20.6.2017, n. 42866; C., Sez. II, 15.11.2013, n. 50066; C., Sez. I, 7.7.2010, n. 33510; C., Sez. V, 18.4.2002). Ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133, ivi compresa la capacità a delinquere (C., Sez. II, 14.10-2.11.2022, n. 41289; C., Sez. II, 6.7-27.9.2021, n. 35528; C., Sez. II, 6.12.2013, n. 51818; C., Sez. VI, 2.2.2011, n. 7554) e, in particolare, i precedenti penali (C., Sez. II, 8.1.2009, n. 3188); il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine;
se, invece, è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 (C., Sez. II, 10.6-22.7.2022, n. 29346; C., Sez. I, 13.3.2012, n. 13600; C., Sez. II, 9.7.2010, n. 28689). 1 Alla luce delle considerazioni espresse la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'articolo 648 co 2 (ora 648 co 4) cod.pen con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte d'appello di Salerno. Deve essere dichiarato irrevocabile il giudizio di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'articolo 648 comma 4 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Salerno. Dichiara irrevocabile il giudizio di responsabilità Così deciso in Roma il 25/05/2023 Il presidente estensore NA ER 2 b(x,•&, ei3"IU T9.1 L tZ,r,u 9,,k << AIV‘e \(\ e V\ 3 k/ An\ I \i'WL.3,9 VItee Ut't “\N\-,) \iIQ)_, s IFs'kì WLA CA 9).k ) -k.'iOU.1) (3 ()' ( Olte A CORTE DI CASSAZIONF U.R.P. CENTRALE eol_ndk h 1\\]\\DA- ?-7
udita la relazione svolta dal Presidente GIOVANNA VERGA;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANDREA VENEGONI ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso il difensore ha presentato conclusioni scritte Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34744 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 25/05/2023 Motivi della decisione OV AY ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che il 18/10/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che il 14/09/2020 lo aveva condannato per concorso in ricettazione di un ciclomotore, compendio di furto ai danni di LO CA. Deduce il ricorrente vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui al comma 2 dell'articolo 648 cod. pen, considerato che il ciclomotore non aveva valore economico di mercato stante il fatto che risaliva a vent'anni prima e si trovava in pessime condizioni. Rileva che la Corte territoriale sul punto si è limitata ad affermare che nel caso in esame non poteva essere riconosciuta l'ipotesi attenuata perché la mancata riconducibilità del veicolo e del contrassegno a colui che lo guidava ha comportato l'impossibilità di risalire ad eventuali violazioni anche gravi del codice della strada. Rileva che trattasi di un ragionamento ipotetico ed astratto che non trova alcun fondamento nel caso in esame e nella giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di attenuante di cui all'articolo 648 co 2 cod.pen. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha negato l'ipotesi attenuata contemplata dall'articolo 648 su presupposti che, non solo non sono stati provati, ma non rientrano neppure nella disposizione in esame. Secondo una costante giurisprudenza l'attenuante deve essere accertata valutando ogni aspetto, oggettivo e soggettivo, del fatto e della personalità del suo autore (C., Sez. II, 20.6.2017, n. 42866; C., Sez. II, 15.11.2013, n. 50066; C., Sez. I, 7.7.2010, n. 33510; C., Sez. V, 18.4.2002). Ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133, ivi compresa la capacità a delinquere (C., Sez. II, 14.10-2.11.2022, n. 41289; C., Sez. II, 6.7-27.9.2021, n. 35528; C., Sez. II, 6.12.2013, n. 51818; C., Sez. VI, 2.2.2011, n. 7554) e, in particolare, i precedenti penali (C., Sez. II, 8.1.2009, n. 3188); il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine;
se, invece, è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 (C., Sez. II, 10.6-22.7.2022, n. 29346; C., Sez. I, 13.3.2012, n. 13600; C., Sez. II, 9.7.2010, n. 28689). 1 Alla luce delle considerazioni espresse la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'articolo 648 co 2 (ora 648 co 4) cod.pen con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte d'appello di Salerno. Deve essere dichiarato irrevocabile il giudizio di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'articolo 648 comma 4 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Salerno. Dichiara irrevocabile il giudizio di responsabilità Così deciso in Roma il 25/05/2023 Il presidente estensore NA ER 2 b(x,•&, ei3"IU T9.1 L tZ,r,u 9,,k << AIV‘e \(\ e V\ 3 k/ An\ I \i'WL.3,9 VItee Ut't “\N\-,) \iIQ)_, s IFs'kì WLA CA 9).k ) -k.'iOU.1) (3 ()' ( Olte A CORTE DI CASSAZIONF U.R.P. CENTRALE eol_ndk h 1\\]\\DA- ?-7