Versione
6 maggio 2014
6 maggio 2014
Art. 1. 1. Il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 , recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126 , recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalita' di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonche' a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamita' naturali.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2014.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 27.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126 , recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalita' di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonche' a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamita' naturali.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2014.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 27.
Giurisprudenza • 16
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. I, sentenza 13/12/2022, n. 484Provvedimento: […] p.lla 800. Per la prima unità – foglio 28 p.lla 4166 sub 1 – la ricorrente aveva regolarmente assolto il pagamento, tanto che il Comune di Casalbordino nulla aveva richiesto. Quanto alle due residue unità spiegava che le stesse erano costituite da immobili destinate esclusivamente a servizio della rete autostradale di interesse pubblico e classificate in categoria “E”, espressamente esentati da tassazione ai sensi dell'art. 1, 3° co. legge 68/2014. Ha concluso per l'annullamento dell'avviso con spese vinte.Leggi di più...
- art. 1, 3° co. legge 68/2014·
- TASI 2016·
- annullamento avviso di accertamento·
- soccombenza·
- categoria catastale E·
- spese di lite·
- esenzione TASI