Sentenza 5 febbraio 2007
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Il reato di falsa perizia previsto dall'art. 373 cod. pen. è ipotizzabile anche nei confronti del consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso di un procedimento civile.
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1. Con l'ordinanza in commento la Sesta Sezione della Cassazione affronta la spinosa questione dei rapporti e delle interferenze tra le due forme di istigazione a delinquere previste dagli artt. 322 (Istigazione alla corruzione) e 377 c.p. (Intralcio alla giustizia). Per vero, è proprio quest'ultima disposizione a costituire il fulcro dell'indagine condotta dai Giudici di piazza Cavour, che analizzano la struttura e i presupposti di applicabilità del delitto di intralcio alla giustizia (già subornazione) nella particolare ipotesi in cui il soggetto indotto al mendacio sia il consulente tecnico del pubblico ministero. La Corte, infatti, è chiamata a sciogliere il nodo dell'applicabilità …
Leggi di più… - 2. Processo penale, consulente, Pubblico Ministero, denaro, offerta, penaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 dicembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2007, n. 14101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14101 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi Presidente del 05/02/2007
Dott. AGRÒ Antonio Stefano Consigliere SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Consigliere N. 176
Dott. ROTUNDO Vincenzo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio Consigliere N. 26149/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA IA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 16-3-2005 della Corte di Appello di Trento;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. Luca Pontalti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. Il difensore di VA IA ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale in data 16-3-2005 la Corte di Appello di Trento ha confermato la condanna, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di anni uno di reclusione (con i doppi benefici di legge e con interdizione dai pubblici uffici e dalla professione esercitata per la durata di un anno) inflitta al predetto in primo grado per il reato di cui all'art. 373 c.p., per avere (nella sua qualità di CTU nominato dal Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, nell'ambito di un procedimento civile) riportato, nelle relazioni tecniche del 24-5-2001 e del 18-12-2001, affermazioni non veritiere sulle distanze reali fra lo sbocco di un camino in atmosfera ed il poggiolo e la finestra di proprietà di AB, nonché sull'epoca di realizzazione del medesimo camino. Con il primo motivo si deduce la erronea applicazione dell'art. 373 c.p. e la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. Il
ricorrente sottolinea che nel caso di specie i giudici di merito non avrebbero contestato all'imputato di avere coscientemente affermato il falso nelle relazioni tecniche depositate, ma di "avere negligentemente omesso di indicare i criteri con i quali il risultato esposto nella propria consulenza tecnica era stato raggiunto". La Corte di Appello, nel ritenere provata la volontarietà di tale omissione da parte del CTU e nell'escludere che essa fosse stata determinata da errore o colposa leggerezza, non avrebbe considerato alcuni "indici di segno contrario" che erano emersi nel corso del processo (attenzione alla nocività dei fumi, piuttosto che alla datazione della canna fumaria;
effettiva presenza della indicazione "1993" sulla caldaia;
effettivo riscontro della esistenza di una finestra e delle relative misurazioni negli allegati della CTU;
presenza sul posto di un ulteriore tecnico di ufficio). Avrebbe dovuto, invece, escludersi il reato, consistendo le risultanze peritali in giudizi di valore che non potevano definirsi falsi ed essendosi adottati criteri metodologici "plausibili e non macroscopicamente incongrui".
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la erronea applicazione della legge penale in ordine alla disciplina dell'errore e la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in proposito. Nella fattispecie, l'VA avrebbe agito, rappresentandosi la realtà di fatti che, se in concreto effettivamente esistenti, escludevano la antigiuridicità del suo comportamento. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce la inoffensività della condotta posta in essere dall'imputato, in quanto le valutazioni del giudice nel procedimento civile in questione sarebbero state "assolutamente indifferenti alla data di costruzione del camino, avendo piuttosto attinenza alla nocività dei fumi da esso prodotti".
Con il quarto motivo in primo luogo si denuncia la impossibilità di ipotizzare il reato contestato, non avendo l'VA rivestito il ruolo di perito ma quello di consulente tecnico di ufficio, e, in secondo luogo, si sostiene che i giudici di merito avrebbero errato nel considerare dolosa e non colposa la fattispecie concreta, che al più avrebbe potuto integrare quella contravvenzionale prevista dall'art. 64 cpv. c.p.c.. Con l'ultimo ordine di censure si eccepisce la violazione dell'art.521 c.p.p., comma 2, in quanto l'imputato sarebbe stato condannato per fatti diversi (la omessa indicazione dei criteri di misurazione della distanza camino/poggiolo; la indicazione solo in foto della finestra;
il mancato esame di elementi che potevano sconfessare la data indicata sulla caldaia come coincidente con quella di realizzazione del camino) rispetto a quelli contestati (avere fornito affermazioni non vere sulle distanze reali fra sbocco del camino in atmosfera e poggiolo, sulla finestra di proprietà AB e sull'epoca di realizzazione del camino).
2.-. Le censure proposte dal ricorrente con i primi due motivi di ricorso, investendo direttamente la motivazione della sentenza impugnata, si risolvono nella dedotta violazione dell'art. 606 c.p.p., lettera e), denunciandosi errori di apprezzamento in ordine alle risultanze processuali e contraddizioni nell'iter argomentativo seguito dalla Corte di merito nella ricostruzione della vicenda processuale, laddove il giudice d'appello ha confermato la sua responsabilità per il reato a lui ascritto.
In tema di controllo sulla motivazione, è noto che alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Cass., S.U., 31 maggio 2001, Jakani). L'indagine sul discorso giustificativo della decisione impugnata ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risaltare ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass., S.U., 24 novembre 1999, Spina). "Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass., S.U., 30 aprile 1997, Dessimone;
Cass. 21 aprile 1999, Jovino). In sostanza, "in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" (Cass., 30 novembre 1999, Moro). In coerenza con queste decisioni, le Sezioni Unite hanno, infine, chiarito che l'illogicità della motivazione, censurabile ex art. 606 c.p.p., lettera e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (S. U. 24-9-2003, Petrella, rv. 226074). 3.-. Questo quadro non è sostanzialmente mutato neppure in virtù delle recenti modifiche all'art. 606 c.p.p., lettera e), apportate dalla L. n. 46 del 2006. Infatti neanche la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, oltre che dal testo del provvedimento impugnato anche "da altri atti del processo", può nel caso di specie "salvare" le censure proposte dal ricorrente dalla dichiarazione di inammissibilità della impugnazione proposta. Il sindacato di questa Corte resta pur sempre di legittimità, con la conseguenza che non può esserle demandato un riesame critico delle risultanze istruttorie. Il riferimento agli altri atti del processo può essere utilizzato unicamente per contestare la correttezza dell'iter logico- argomentativo utilizzato dal giudice di merito, non già per confutare in punto di fatto la valutazione dal medesimo offerta del materiale istruttorio allegato a fondamento della ipotesi accusatoria. Vale a dire che la omessa motivazione può essere dedotta là dove il giudice di merito abbia ingiustificatamente negato l'ingresso nella giustificazione della sua decisione ad un elemento di prova di segno contrario pacificamente risultante dagli atti processuali e dotato di efficacia "scardinante" dell'impianto motivazionale, non già quando ne abbia dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione difforme rispetto alla prospettazione del ricorrente. Allo stesso modo la illogicità manifesta e la contraddittorietà sussistono quando "gli altri atti del processo", specificamente indicati nel gravame, inficino in modo radicale dal punto di vista logico l'intero apparato motivazionale, e non quando siano stati coerentemente ed adeguatamente valutati nel provvedimento di merito in modo diverso rispetto alla tesi propugnata in ricorso. Nel caso di specie, la adeguatezza, nel senso sopra specificato, della motivazione della sentenza impugnata non è stata minimamente censurata dal ricorrente, che si è, invece, limitato esclusivamente ad apportare le sue critiche sulla valutazione data dal Giudice di merito al materiale indiziario sottoposto al suo esame, proponendone una diversa lettura.
In particolare, la Corte di Appello di Trento, facendo corretta applicazione dei parametri di cui all'art. 192 c.p.p., ha già preso in esame e respinto, con congrua motivazione, tutte le censure risollevate con l'odierno ricorso, osservando che:
- nell'affermare che la canna fumaria era stata realizzata nel 1993, l'VA non aveva fornito alcuna indicazione in ordine ai motivi di tale sua conclusione e la sommarietà di tale affermazione in presenza di un lavoro che si era accertato essere stato eseguito nel 1999 e a fronte di risultanze controverse (targhetta sulla caldaia recante l'anno 1993; targhetta sul bruciatore con l'anno 1998) impediva di scorgervi buona fede;
- identica tecnica era stata adoperata dall'imputato per quanto riguardava la finestra di proprietà AB (collocata a soli m. 7,02 dalla bocca di emissione), della distanza della quale nella elaborazione scritta non si era fornita alcuna precisazione (salvo un fugace accenno alla planimetria allegata, che invece la riportava), con la evidente finalità di mettere in ombra il dato;
- altrettanto laconico era stato l'VA in riferimento ai depositi carboniosi, in un primo tempo esclusi e solo a seguito del nuovo accesso (attuato in sede di accertamento integrativo) riconosciuti esistenti, ma attribuiti, questa volta, alla stessa stufa AB;
- in particolare, nella sua relazione tecnica l'imputato aveva collocato ad oltre dieci metri il poggiolo, senza specificare gli estremi ai quali aveva fatto riferimento per la misurazione e senza esplicitare i parametri utilizzati per il calcolo della distanza;
a parte l'incongruità di un calcolo della distanza basato esclusivamente sulla linea mediana (come successivamente spiegato in sede di "consulenza sulla sua consulenza"), "quasi che la superficie ...al di qua di quella linea, se ubicata (come in questo caso) a distanza inferiore ai 10 metri, potesse essere esposta liberamente a qualsiasi insulto o aggressione delle emissioni altrui". La reticenza sui criteri di calcolo seguiti indicava chiaramente, secondo la Corte di Appello, che l'esperto aveva inteso "non rendere leggibile quella situazione e chiudere l'argomento, suggerendo un'idea di normalità, quando, invece, lo stato dei luoghi presentava connotazioni ben diverse". Proprio in questa "manipolazione rappresentativa condotta con intelligenza e non certo in maniera pedestre" era consistita la falsa perizia, per altro riscontrata dal comportamento tenuto dal tecnico durante gli accessi, quale riportato dal consulente di parte AB, ing. Zambotti ("cameratismo con la parte EN e col suo consulente, divenuto addirittura imbarazzante e che lasciava dubitare della imparzialità del CTU"). Conseguentemente, nel caso di specie, le non corrispondenze contestate non erano state frutto di "errori, leggerezze o approssimazioni pur biasimevoli", ma di "precisa volontà consapevole di esprimere prospettazioni devianti". In definitiva, il tessuto motivazionale della sentenza censurata non presenta affatto quella carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lettera e) (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono queste censure. Come si è visto, gli elementi addotti dal ricorrente sono già stati tutti valutati e correttamente "smontati" dai giudici di merito. Le argomentazioni della Corte di Appello sono logiche ed adeguate e, a fronte di esse, il ricorrente si è limitato sostanzialmente a dedurre, in modo apodittico, tesi di segno contrario, ad insistere in ricostruzioni alternative dei fatti, a ribadire l'uso in perizia di criteri metodologici plausibili e non incongrui e a ripetere genericamente di avere agito in buona fede. Ma non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più adeguata) valutazione delle risultanze processuali. Non rientra, infatti, nei poteri di questa Corte quello di compiere una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione.
4.-. Anche i residui motivi di ricorso sono palesemente infondati. Quanto alla asserita inoffensività della condotta posta in essere, basta ricordare che nella sentenza impugnata si fornisce una convincente spiegazione in riferimento alla importanza nella causa civile della data di costruzione del camino, segnalando che "l'intera strutturazione del responso era indirizzata ad accreditare una grande risalenza nel tempo della canna fumaria, con la quale si accordava meglio la data del 1993 rispetto a quella del 1998". Anche la forzatura sulle distanze è puntualmente spiegata dai giudici di merito con il fatto che "accreditare il superamento del limite dei 10 metri non rendeva obbligatoria la sopraelevazione della canna fumaria". Si tratta di argomenti che correttamente pongono in rilievo come il comportamento dell'imputato, lungi dall'essere inoffensivo, era destinato ad avere concreta incidenza sull'esito della causa civile.
Nell'espressione "perito" adoperata dall'art. 373 c.p. rientra il consulente tecnico del processo civile (art. 64 c.p.c.). Trattandosi, come si è visto, di condotta dolosa e non di colpa grave, non è applicabile il capoverso di quest'ultima disposizione. Nel capo di imputazione è stato contestato all'VA di avere riportato nelle relazioni tecniche depositate "affermazioni non vere sulle distanze reali fra lo sbocco del camino in atmosfera ed il poggiolo e la finestra di proprietà AB, nonché sull'epoca di realizzazione del medesimo camino". È proprio per questi fatti che il ricorrente risulta essere stato condannato, sicché è di tutta evidenza che nessuna violazione dell'art. 521 c.p.p., comma 2, si è nella specie verificata.
5.-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille), non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 (mille) Euro in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2007