Sentenza 10 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2004, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ID ISTITUTO FINANZIARIO ITALIANO DI DISTRIBUZIONE SPA in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore DEL VECCHIO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE N. 14, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GAFFURI, giusta delega in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
e contro
PRIMO UFFICIO PROVINCIALE IVA MILANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 43/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 24/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/03 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato PAFUNDI GABRIELE (con delega) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha ad oggetto la richiesta della società ID (Istituto Finanziario Italiano di Distribuzione) s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, di restituzione di restituzione di crediti di imposta IVA per gli anni 1988 e 1989, di importo, rispettivamente, di L. 63.833.000 e di L. 49.049.000. La commissione tributaria di primo grado respingeva il ricorso della società contribuente ritenendo che quest'ultima non avesse prodotto alcuna documentazione a dimostrazione del proprio diritto al rimborso.
Questa decisione veniva confermata, anche nella motivazione, dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza in data 26 maggio / 24 giugno 1998. La società ID, in liquidazione coatta amministrativa, proponeva ricorso per Cassazione, con tre motivi, con atto notificato il 23 luglio 1999.
Resisteva l'Amministrazione finanziaria con controricorso notificato il 16 ottobre 1999.
La ricorrente ha presentato una memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione la società ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 e dell'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972.
Secondo la ricorrente in base all'art. 57 l'amministrazione aveva a disposizione quattro anni per esaminare, ed eventualmente rettificare, i dati contenuti nella dichiarazione dei contribuenti. Trascorso questo termine l'ufficio decadeva dal potere di accertamento, e le risultanze delle dichiarazioni non potevano più essere contestate divenendo immodificabili.
Nel caso di specie, il termine era scaduto, e l'ufficio non aveva mai contestato la genesi dei crediti della società.
2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente prospetta un diverso profilo di violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972. Argomentava che in base alla formulazione della norma vigente fino al 1990 (quando il testo era stato modificato), e perciò anche quando erano state presentate le dichiarazioni IVA per gli anni 1988 e 1989, il diritto al rimborso era subordinato all'avvenuto compimento di operazioni imponibili nel periodo di imposta cui si riferiva la dichiarazione, e che questo presupposto si sarebbe realizzato in proprio favore per anni di riferimento 1988 e 1989.
I presupposti di fatto richiesti dalla legge per il rimborso erano mutati solamente a seguito della modifica del 1990: nell'attuale formulazione lo stesso art. 30 presupponeva, infatti, che in caso di cessazione dell'attività imprenditoriale il contribuente avesse senz'altro diritto alla restituzione dei tributi versati in eccedenza rispetto al dovuto.
Secondo la ricorrente nel caso specifico sarebbe maturato anche questo presupposto perché dal 1989 la società era stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed aveva cessato di svolgere le attività che rientravano nel proprio oggetto sociale.
3. Infine, con il terzo motivo di impugnazione, svolto in via ulteriormente subordinata, la società ID denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del decreto legislativi n. 546 del 1992.
Le dichiarazioni IVA in esame, erano divenute incontrovertibili prima che fosse pronunziata la sentenza impugnata, e, conseguentemente, anche le istanze di restituzione contenute al loro interno avrebbero acquisito valore di diritti incontestabili.
Era errata, perciò, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la società ID non avrebbe dimostrato le ragioni delle proprie pretese creditorie.
La Commissione tributaria, se non fosse stata convinta, avrebbe dovuto disporre d'ufficio le indagini e le acquisizioni di documenti che ritenesse necessarie.
Invece non aveva indicato quali altri mezzi probatori sarebbero stati necessari.
In caso di rifiuto del rimborso, infine, ricadeva sull'ufficio l'onere di dimostrare le ragioni del rifiuto stesso.
4. Il ricorso è inammissibile perché non coglie, e non critica, l'effettiva ratio decidendi posta dalla Commissione Tributaria Regionale alla base della propria motivazione.
Quest'ultima si basa, per la verità, su di un'unica allegazione di fatto (e non di diritto), quella - contenuta specificamente nel penultimo periodo di pag. 3 della sentenza - secondo cui neppure nel giudizio di appello la società contribuente aveva prodotto documenti che comprovassero il suo diritto a percepire in rimborsi richiesti. Si tratta, perciò, di una motivazione in fatto, relativa al mancato assolvimento, in concreto, da parte della società contribuente dell'onere della prova che gravava su di lei.
La ricorrente non contesta affatto che non fosse vero che lei stessa non aveva assolto a questo suo onere della prova (non afferma di avere in concreto prodotto in atti elementi di prova sufficienti), nè deduce l'insufficienza della motivazione della sentenza su questo punto.
Vengono piuttosto sviluppati tre motivi di censura in diritto, tutti non conferenti rispetto alla motivazione - di fatto e non di diritto - della sentenza impugnata.
5. Non è conferente, innanzi tutto, il primo motivo di impugnazione, con cui la società ricorrente argomenta che il proprio diritto al rimborso non poteva più essere posto in discussione, perché l'amministrazione era decaduta dal potere di rettificarle per la scadenza dei termini.
Per la verità la sentenza impugnata non nega affatto, in diritto, la fondatezza dell'argomentazione su cui la società ID fonda la propria censura, e secondo cui una volta scaduti i termini di legge il diritto al rimborso non poteva più essere contestato perché l'amministrazione era decaduta dal potere di contestare le risultanze della dichiarazione IVA della contribuente;
non nega neppure, per la verità, che l'impossibilità per l'amministrazione di porre in dubbio risultanze della dichiarazione comportasse il diritto per la contribuente di percepire il rimborso della somma riportata in essa a proprio favore;
si limita soltanto ad affermare che però non erano stati forniti sufficienti mezzi di prova dei fatti materiali che comportavano il diritto al rimborso.
Al contrario la società ricorrente non sostiene affatto che questa prova era stata fornita, ed in particolare di avere prodotto agli atti del procedimento le dichiarazioni IVA relative agli anni 1988 e 1989 dalle cui risultanze finali sarebbe derivato - secondo le sue allegazioni - il proprio diritto al rimborso richiesto.
5. Nei limiti poi in cui contesta l'accertamento di fatto, contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui la contribuente non aveva fornito le prove materiali del proprio diritto al rimborso, il motivo di impugnazione costituisce una censura di fatto, come tale inammissibile in questa sede di legittimità.
Per far valere l'inesattezza di quell'accertamento di fatto, la ricorrente avrebbe dovuto proporre, piuttosto che ricorso per Cassazione, istanza di revocazione, se ed in quanto ammissibile dal punto di vista strettamente processuale.
6. A sua volta è inconferente anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale la società lamenta un diverso profilo di violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972. La società sostiene di avere diritto al rimborso, perché, essendo stato sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, aveva cessato l'esercizio dell'impresa, e non svolgeva più attività che rientrassero nel proprio oggetto sociale.
Anche a questo proposito valgono sostanzialmente le medesime osservazioni le medesime osservazioni svolte trattando del primo motivo: la sentenza impugnata non nega affatto, in diritto, che, in caso di assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa e di cessazione dell'attività di impresa, la società potesse avere diritto al rimborso, si limita ad affermare che non era stata fornita la prova di questo diritto, o, più esattamente, che non era stata fornita la prova dell'esistenza dei presupposti di fatto richiesti dalla legge per i rimborsi.
A sua volta, del resto, la ricorrente non afferma specificamente che questa prova era stata effettivamente fornita, indicando in che cosa consistesse, e lamentando - se del caso - l'omissione di pronunzia sul punto relativo all'esistenza di tale prova, o, almeno, il difetto di motivazione sul punto relativo all'insussistenza della prova del diritto ai rimborsi.
7. Anche a questo secondo mezzo di impugnazione va estesa la considerazione ulteriore secondo cui esso, nella misura in cui contesta l'accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata, si risolve in una censura di fatto, inammissibile nel giudizio di legittimità, e da far valere, eventualmente, in sede revocatoria.
8. Non è fondato, invece, il terzo motivo di impugnazione, svolto in via subordinata, e relativo al mancato esercizio da parte da parte della commissione tributaria del potere di acquisire d'ufficio elementi di prova ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 546/1992. Questo potere, infatti, ha carattere discrezionale, e perciò il suo mancato esercizio non è censurabile in Cassazione, ma, soprattutto, un simile potere non può essere esercitato d'ufficio per sopperire carenze delle parti nell'adempiere ai loro oneri probatori: il giudice non può sostituirsi in questo alle parti, perché in questo modo finirebbe per favorire una di esse in danno dell'altra sconvolgendo così la normale dialettica processuale.
9. Il ricorso perciò deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto delle circostanze sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2004