Sentenza 23 settembre 2014
Massime • 1
La nuova ipotesi di revisione, introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza additiva n. 113 del 2011, presuppone che la decisione della Corte Edu cui sia necessario conformarsi sia stata emessa in un giudizio in cui il soggetto impugnante ex artt. 629 e ss. cod. proc. pen. abbia rivestito la qualità di parte, dovendo escludersi che gli effetti delle cosiddette "sentenze pilota" della Corte di Strasburgo si estendano al di là dei limiti soggettivi dello Stato parte in causa. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione finalizzata ad ottenere la applicazione dei principi affermati dalla Corte Edu nei confronti di uno stato diverso da quello italiano).
Commentario • 1
- 1. Revisione europea, limiti stretti (Cass. 7918/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2014, n. 8358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8358 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 23/09/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 3143
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere - N. 1441/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR GI, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza n. 35/13 R.G. Revisioni della Corte di appello di Messina del 21 novembre 2013;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILI Andrea;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. RIELLO Luigi, il quale ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 novembre 2013 la Corte di appello di Messina ha giudicato inammissibile la istanza di revisione della sentenza della Corte di appello di Catania del 27 luglio 2011, definitiva in data 19 dicembre 2012, a carico di IN GI, presentata dal medesimo.
Ha osservato la Corte che la istanza, con la quale era stata riproposta una domanda già dichiarata inammissibile in data 27 settembre 2013, si fondava sulla circostanza che:
la Corte costituzionale, con sentenza n. 113 del 2011, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva una ipotesi di revisione del giudicato penale quando ciò sia necessario al fine di uniformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU;
la medesima Corte, con sentenza n. 143 del 2013, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale della L. n. 354 del 1975, art. 41 bis, comma 2 quater, lett. b), ultimo periodo, nella parte in cui esso limitava i contatti fra detenuto sottoposto al regime carcerario di cui alla predetta norma ed il proprio avvocato difensore;
in tale sentenza era richiamata la decisione della Corte EDU emessa sul caso Ocalan
contro
IA, definito dal ricorrente tale da presentare "significative assonanze con quello in esame";
tale sentenza costituiva una "sentenza pilota", tale che, anche secondo l'avviso della Corte di cassazione, espresso nella sentenza n. 34472 del 2012, pure il soggetto che non abbia adito personalmente l'organo di giustizia sovranazionale ha diritto di vedersi estesa dallo Stato di appartenenza la stessa tutela riconosciuta dalla Corte EDU.
Pertanto il ricorrente, rilevato di essere stato detenuto secondo le modalità di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 41 bis, durante il processo da lui subito e di avere patito perciò la violazione del diritto di difesa ha chiesto la revisione del processo. La Corte territoriale, preso atto del fatto che il IN ha dimostrato di essere stato sottoposto al regime custodiale di cui alla indicata disposizione dal 5 aprile 2011, con le connesse restrizioni anche in relazione alla possibilità di avere contatti col proprio difensore, e che la sentenza di cui si chiede la revisione è stata emessa in data 27 luglio 2011, rileva che l'estensione della portata dell'art. 630 c.p.p., presuppone l'esistenza di una pronunzia favorevole emessa dalla Corte sovranazionale in favore dell'istante cui sia necessario conformarsi;
osserva, altresì, che nel caso di specie l'istante non solo non ha documentato l'esistenza di tale pronunzia, ma la ha anzi implicitamente esclusa attraverso il richiamo del meccanismo delle sentenza pilota, con riferimento al caso Ocalan
contro
IA. Tale meccanismo, ad avviso della Corte messinese, non è affatto richiamabile nel caso in esame, essendo stata la sentenza cui ci si riferisce pronunziata non nei confronti dello Stato italiano ma nei confronti di altro Stato.
In definitiva, ha concluso la Corte territoriale di Messina, il ricorso per revisione deve essere dichiarato inammissibile per difetto dei presupposti.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il IN, in proprio, deducendo quattro motivi di ricorso. Col primo di essi deduce la contraddittorietà della ordinanza per avere dapprima sostenuto che la sentenza Ocalan
contro
IA non è una sentenza pilota, per non essere espressamente indicata come tale, salvo poi rilevare che è possibile rilevare in altre sentenze della CEDU, parimenti non qualificate come sentenza pilota, i tratti sostanziali che le caratterizzano.
Col secondo, pur non chiaramente rubricato, deduce il travisamento del fatto sostenendo che la Corte messinese avrebbe ritenuto che l'istanza di revisione sarebbe fondata sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 354 del 1975, art. 41 bis, comma 2 quater, lett. b), ultimo periodo, laddove essa, invece, essa si basa sui principi desumibili da più articolati presupposti giurisprudenziali.
Col terzo motivo deduce la violazione di legge per non avere la Corte di appello applicato l'art. 117 Cost., comma 1, secondo il quale le norma della CEDU, nel caso l'art. 6, comma 3, lett. b), della Convenzione, integrano il predetto parametro costituzionale nella parte in cui impone alla legislazione italiana di conformarsi ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.
Infine col quarto motivo deduce la illogicità manifesta ed il travisamento dei fatti per avere la Corte siciliana ritenuto inammissibile la sua richiesta anche attraverso il confronto fra la posizione sua e quella del soggetto direttamente interessato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2011; la illogicità risiederebbe nel fatto che in ogni caso la sentenza della Consulta non riguarda solo tale caso ma deve estendersi a tutti mentre il travisamento dei fatti starebbe nella circostanza che il confronto è basato su dati, il numero dei processi pendenti a carico di ciascuno, erronei.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, essendo risultato manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile.
Osserva il Collegio che il ricorso proposto dal IN si fonda sul presupposto della possibilità di azionare l'art. 630 c.p.p., come risultante al seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale della norma sopra indicata nella parte in cui essa non prevedeva un diverso caso di revisione della sentenza quando ciò fosse stato necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU, anche nella ipotesi che la sentenza alla quale si afferma essere necessario conformarsi sia stata emessa dalla Corte internazione in un giudizio che non vedeva quale parte il ricorrente nel giudizio di revisione.
Detta premessa è, però, erronea.
Osserva, infatti, la Corte che la ratio della citata sentenza della Corte costituzionale è quella di dare piena attuazione al combinato disposto degli artt. 41 e 46 della CEDU, in base ai quali da una parte gli Stati contraenti sono impegnati a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo sulle controversie di cui sono parti e, per altro verso, se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno della parte contraente non permette che in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.
Come rilevato nella citata sentenza della Consulta, "è peraltro consolidata, nella più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, l'affermazione in forza della quale, quando la Corte constata una violazione, lo Stato convenuto ha l'obbligo giuridico, non solo di versare agli interessati le somme attribuite a titolo di equa soddisfazione, ma anche di adottare le misure generali e/o, se del caso, individuali necessarie (...).
Ciò in quanto, alla luce dell'art. 41 della CEDU, le somme assegnate a titolo di equo indennizzo mirano unicamente ad accordare un risarcimento per i danni subiti dagli interessati nella misura in cui questi costituiscano una conseguenza della violazione che non può in ogni caso essere cancellata (...).
La finalità delle misure individuali che lo Stato convenuto è tenuto a porre in essere è, per altro verso, puntualmente individuata dalla Corte europea nella restitutio in integrum in favore dell'interessato. Dette misure devono porre, cioè, il ricorrente, per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata una inosservanza della Convenzione" (Corte costituzionale, sentenza n. 113 del 2011). È di tutta evidenza che la attuazione del rimedio della restituito in integrum in via giudiziaria presuppone che il soggetto che agisca per questa sia portatore diretto di un provvedimento giurisdizionale che riconosca il suo diritto al rimedio in questione e non semplicemente che egli voglia avvalersi, in via estensiva, del contenuto di un provvedimento reso inter alios.
Nè vale a escludere quanto sopra affermato la particolare circostanza che il giudizio che il ricorrente ha richiamato nella suo ricorso, ed il cui dispositivo costituirebbe il motivo che giustificherebbe il ricorso proposto dal IN in sede di revisione, abbia dato, o meno, luogo ad una cosiddetta "sentenza pilota".
Invero, la stessa struttura del giudizio di fronte alla Corte EDU, si tratta, infatti, in linea di principio di un giudizio fra parti avente ad oggetto un caso singolo, non può prestarsi, anche nelle ipotesi espressamente qualificate dalla detta Corte come "sentenza pilota" o, più correttamente, pilot judgements, ad una estensione degli effetti della decisione al di là del limiti soggettivi dello Stato parte in causa.
Al di là di ogni altra considerazione, una eventuale estensione degli effetti lato sensu pregiudizievoli di una sentenza (e tale si deve ritenere per un ordinamento statuale la possibilità, per effetto di essa, di conseguire l'adito ad una impugnazione straordinaria avente la forza di "rompere il giudicato" formatosi secondo le regole processuali di quell'ordinamento) nei confronti di:
una parte che non abbia partecipato al giudizio in seno al quale la decisione è scaturita, e che, pertanto, non è stata posta nella condizione di "dire e contraddire" nel corso di tale giudizio, sarebbe fenomeno che si porrebbe esso stesso chiaramente in contrasto coi principi del giusto processo quali sanciti dalla stessa Convenzione EDU.
Tutto ciò premesso, avendo la Corte di Messina fatto corretta applicazione dell'art. 630 c.p.p., pur nel testo risultante dalla ricordata sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011, essendo, conseguentemente, risultati manifestamente infondati i motivi del ricorso proposto dal IN, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente va condannato, stante l'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2015