Articolo 4 della Legge 14 ottobre 1974, n. 525
Articolo 3
Versione
22 novembre 1974
Art. 4.
Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblee per locali idonei e adeguatamente attrezzati, messi a disposizione dall'universita' fermo restando il regolare funzionamento delle attivita' didattiche e scientifiche, e di avvalersi di ogni altro strumento democratico utile allo svolgimento delle assemblee stesse.
Gli organi accademici regolano, secondo criteri generali e oggettivi, l'uso di tali locali in caso di concorso di piu' richieste.
Gli studenti eletti nei consigli di facolta', di amministrazione delle universita' e delle opere universitarie, decidono a maggioranza circa la data e le modalita' di convocazione e svolgimento dell'assemblea destinatala formulare il regolamento, che deve essere reso pubblico.
Tale regolamento deve stabilire in ogni caso i modi di convocazione, di autoconvocazione e di svolgimento delle assemblee, il numero dei presenti necessario per la validita' di esse, il diritto di tutti gli studenti di parteciparvi, le garanzie per le minoranze, la pubblicita' degli atti, incluse le eventuali posizioni dissenzienti, i sistemi di votazione e quanto altro e' richiesto per assicurare la democraticita' del dibattito e delle conclusioni.
Il consiglio di amministrazione accerta la conformita' del regolamento alle norme di cui al comma precedente.
Le assemblee possono sollecitare la presa di posizione degli organi accademici, per quanto di competenza di questi ultimi, sulle proprie richieste.

Entrata in vigore il 22 novembre 1974