Sentenza 22 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2002, n. 5866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5866 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
A CORTE SU0 5 8 6 5 / 0 REPUBBLICA ITALIANA 0 2 E 4 N 8 O m 9 I e 1 Z t - s A 1 i R s 1 T - S l I 4 a G 2 DI CASSAZIONE e E . h R Oggetto L c i A f 3 i D d 2 SEZIONE PRIMA CIVILE o E . SANZIONE T m T N AMMINISTRATIVA R E S A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 4773/00 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Cron. 12185 Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Rep. Ud. 24/01/2002 FORTE ConsigliereDott. Fabrizio ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI S. MARIA A MONTE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso l'avvocato PIERO D'AMELIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO MERUSI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LO RI;
- intimato avversO la sentenza n. 160/98 della Pretura di PISA, 2002 Sezione distaccata di PONTEDERA, depositata il 193 17/03/99; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Verino, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 In data 6 giugno 1998 i vigili urbani del Comune di S. Maria a Monte, а mezzo di autovelox, rilevavano che un motociclo di proprietà di PO RI aveva superato il limite di velocità consentito in frazione Montecalvoli. Il verbale di accertamento veniva notifi- cato al PO in data 15 giugno 1998 e contro di esso il PO proponeva ricorso in opposizione dinanzi al- la Pretura di Pisa, sezione distaccata di Pontedera. Il Comune di S. Maria a Monte si costituiva resistendo al ricorso. Il Pretore, con sentenza depositata il 17 marzo 1999, ha accolto l'opposizione per non essere stata la violazione contestata immediatamente, pur essendolo nel caso di specie possibile. Avverso la sentenza il Comune di S. Maria a Monte ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato 2 il 2 marzo 2000 a PO RI, formulando due mo- tivi di gravame. La parte intimata non ha controdedot- to. Il Comune ha anche depositato memoria. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 14 della legge n. 689 del 1981 e degli artt. 384 e 385 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Si deduce in proposito che l'art. 14 prevede in via gene- rale che la violazione, quando é possibile deve essere immediatamente, ma l'art. 384 sopracitato contestata prevede fra i casi di impossibilità della contestazione immediata l'accertamento della violazione a mezzo di apparecchio di rilevamento che consente la determina- zione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accerta- mento, ○ comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. In tali casi é sufficiente la notifica del verbale di accertamento en- tro novanta giorni. La sentenza impugnata avrebbe violato tale norma- tiva, accogliendo l'opposizione. Si deduce, altresì, che in ogni caso, la mancanza della contestazione immediata non estingue 1' obbligazione di pagamento della sanzione ove il ver- bale sia stato successivamente notificato nel termine 3 prescritto. Con il secondo motivo si denunciano vizi motiva- zionali. Si deduce in proposito che il Pretore ha omes- SO ogni motivazione in ordine alla impossibilità di contestazione immediata, dedotta dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 384 lett e) del d. P. R. n. 495 del 1992, nonché all'allegazione che la pattuglia in servi- zio era una soltanto e che la contestazione immediata avrebbe potuto avere luogo solo attraverso un insegui- mento del veicolo. 2 Il ricorso é fondato nei sensi appresso indicati. Questa Corte, da ultimo con la sentenza 21 feb- braio 2001, n. 2494, in conformità di quanto già rite- nuto dalle sentenze 2 agosto 2000, n. 10107; 3 aprile 2000, n. 4010, 18 giugno 1999, n. 6123, ha affermato che la disposizione generale in tema di contestazione delle sanzioni amministrative, contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, deve ritenersi derogata dalla disciplina speciale dettata in tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale dagli artt. 200 e 201 del nuovo codice della strada. L'art. 200 dispone infatti che la violazione "quando è possibile, deve essere immediatamente conte- stata"; l'art. 201 dispone che la contestazione va fat- ta mediante notifica del verbale "qualora la violazione 4 non possa essere immediatamente contestata" e nel ver- bale debbono essere indicati "i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata". Diversamente, l'art. 14 della legge n. 689 del 1981 si limita a pre- vedere la contestazione a mezzo di notificazione del verbale "se non è avvenuta la contestazione immediata", prescindendo dalla possibilità o meno di tale contesta- zione e non imponendo alcuna indicazione al riguardo. Dalla diversità delle due discipline discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio costantemente affermato in rela- zione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazio- ne immediata, pur possibile, della violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa (da ultimo Cass. 11 set- tembre 1999, n. 9695; 17 gennaio 1998, n. 377; 2 luglio 1997, n. 5904). Dalla su detta disciplina del codice stradale si desume, al contrario, che la contestazione immediata della violazione delle norme da esso stabilite ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, cosicchè non può essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione costituisce vio- 5 lazione di legge che rende illegittimi i successivi at- ti del procedimento. Delle ragioni della sua omissione deve essere data, quindi, motivazione nel verbale di contestazione. Nella citata sentenza n. 2494 del 2001 è stato confermato il principio, già enunciato da questa Corte con la sentenza 18 giugno 1999, n. 6123, secondo il quale in tema di violazioni del codice della strada, ove il giudice dell'opposizione ragionevolmente riten- ga, con prudente apprezzamento - e con le limitazioni quanto alle ipotesi indicate nell'art. 384 del Regola- mento di esecuzione che la contestazione immediata, del cui difetto l'interessato si sia doluto, sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circo- stanze del caso e tenuto conto del principio di econo- micità dell'azione amministrativa, deve annullare il verbale di accertamento della violazione. Tale regola, in via di principio, è applicabile anche in materia di contestazione di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparec- ("autovelox") cosicchè, in man- chiature di controllo immediata della violazione, canza di contestazione necessario che nel relativo verbale notificato siano indicate le ragioni per le quali non sia stata possibi- le la contestazione immediata (Cass. 21 marzo 2001, n. 6 2494; 3 aprile 2000, n. 4010; 5 novembre 1999, n. 12330), ragioni sulla cui esistenza è possibile il sin- dacato giurisdizionale, con salvezza del limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione dei servizi di vigilanza da parte dell'Autorità amministra- tiva. In proposito va peraltro considerato che l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada identifica, senza carattere di esaustività, al- cuni casi di impossibilità di contestazione immediata, statuendo, in caso di accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature di rilevamento della velocità, che deve considerarsi impossibile la rilevazione imme- diata nei casi in cui l'apparecchiatura consenta la de- terminazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a di- stanza dal posto di accertamento, o comunque nella im- possibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Ne deriva che, in tali ipotesi, ove non consenta la determinazionel'apparecchiatura dell'illecito se non dopo il transito del veicolo, é sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l'apparecchiatura permetta l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo la conte- 7 stazione deve essere immediata, sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell'Amministrazione e senza che sulle modalità di or- ganizzazione sia possibile come sopra evidenziato alcun sindacato giurisdizionale. Nel caso di specie il Pretore ha accolto l'opposizione sulla base dell'affermazione che era pos- sibile l'immediata contestazione senza potenziali ri- schi, ed a sostegno di tale generica affermazione ha allegato che ciò era stato ammesso dalla stessa Ammini- strazione a condizione che fossero state presenti due pattuglie. Così motivando, peraltro, il Pretore per un verso non ha dato, in fatto, un'adeguata motivazione sulla concreta possibilità, nel caso di specie, di con- testazione immediata;
per altro verso ha offerto una motivazione errata in diritto, risolvendosi essa, SO- stanzialmente, in una censura delle modalità di orga- nizzazione del servizio, di esclusiva spettanza dell'Amministrazione, alla quale unicamente é rimessa, in modo insindacabile, la gestione del proprio persona- le in relazione alle varie esigenze amministrative alle quali deve fare fronte, ivi comprese quelle essenzia- li in relazione alla sicurezza - di vigilare sul ri- 8 spetto dei limiti di velocità sulle strade. Il ricorso va pertanto accolto per quanto di ra- gione, la sentenza cassata e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Pisa, (legge 16 giugno 1998, n. 188, in relazione al d.lgsv. 19 febbraio 1998, n.51), nessuna incidenza avendo nel presente giudizio l'entrata in vigore del d. lgsv. 30 dicembre 1999, n. 507, che attribuisce al Giu- dice di pace competenze in materia di opposizioni alle ordinanze ingiunzioni irrogative di sanzioni ammini- strative, atteso che tale attribuzione non ha carattere retroattivo e deve quindi trovare applicazione il prin- cipio generale di cui all'art. 5 c.p.c.
P. Q. M.
I L 9 L La Corte di cassazione 8 O 6 B . E N e l Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la E , a N 1 n O 8 e I p 9 Z 1 sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del A a - R 1 m T 1 e S I t - s 4 G i giudizio di cassazione, al Tribunale di Pisa. E 2 s R . l a L A e D 3 Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2002, nella ca- h E 2 c i T . f i N T d E S R o mera di consiglio della prima sezione civile. E A m Il Presidente Il Consigliere estensore Francesco Felicetti Antonio Saggiohрасий па سمر Jelente CORTE SUPREMATICAS Pri IL CANCELLIERE DOP 22 ABD 9 il IL CANCELLIE