Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2010, n. 6236
CASS
Sentenza 21 dicembre 2010

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È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto che censuri l'omesso esame di una consulenza tecnica di parte - redatta dopo la decisione del giudice di appello e prima del giudizio di legittimità - avente per oggetto le tracce foniche di telefonate intercettate, trattandosi di consulenza tecnica difensiva esperita su dati preesistenti dopo l'esaurimento dei giudizi di merito e senza che l'esercizio per tempo di codesta facoltà difensiva risulti indebitamente impedita e, quindi, di prova nuova - sussistendo in atti solo tracce foniche, oggetto di perizia d'ufficio - del tutto estranea al processo impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2010, n. 6236
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6236
    Data del deposito : 21 dicembre 2010

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