Sentenza 21 dicembre 2010
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto che censuri l'omesso esame di una consulenza tecnica di parte - redatta dopo la decisione del giudice di appello e prima del giudizio di legittimità - avente per oggetto le tracce foniche di telefonate intercettate, trattandosi di consulenza tecnica difensiva esperita su dati preesistenti dopo l'esaurimento dei giudizi di merito e senza che l'esercizio per tempo di codesta facoltà difensiva risulti indebitamente impedita e, quindi, di prova nuova - sussistendo in atti solo tracce foniche, oggetto di perizia d'ufficio - del tutto estranea al processo impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2010, n. 6236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6236 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 21/12/2010
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1951
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - N. 42343/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LU IZ N. IL 18/10/1971;
avverso l'ordinanza n. 45079/2009 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 04/11/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SABEONE Gerardo;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Stroscio Salvatore.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza n. 32972 del 15 giugno 2010 la Prima Sezione Penale di questa Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto tra gli altri, da UC AU avverso la sentenza n. 449 del 23 aprile 2009 della Corte di Appello di Messina che aveva, a sua volta, confermato la sentenza n. 1136 del 13 luglio 2007 del Tribunale di Messina con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di anni 10 di reclusione e di Euro 50.000 di multa, perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 110 c.p. e D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 1.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso straordinario il condannato UC, a mezzo dei propri procuratori speciali per i seguenti motivi:
a) violazione degli artt. 606 e 625 bis c.p.p., in relazione alla prova nuova sottoposta solo all'esame della Corte di legittimità e non valutata: si evidenzia l'errore consistito nell'aver considerato a carico dell'imputato la cessione continuata di stupefacenti mentre le emergenze processuali ne evidenziavano una soltanto;
b) violazione dell'art. 625 bis c.p.p., ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per non avere i Giudici di legittimità preso in esame il contenuto di una perizia fonica, redatta solo dopo la decisione della Corte di Appello e poco prima della celebrazione del giudizio avanti questa Suprema Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo (v. da pagina 1 a 35 del ricorso), oltre a introdurre il tema effettivo del ricorso che sarà più diffusamente e in seguito esaminato, contiene, altresì, contestazioni circa l'apprezzamento della prova operato dai Giudici del merito sul tema del numero delle cessioni della sostanza stupefacente ascritte all'imputato nonché sul contenuto di alcune delle effettuate intercettazioni telefoniche e, all'evidenza, non è meritevole di esame da parte di questa Corte di legittimità.
3. Il secondo motivo (v. da pagina 35 a 43 del ricorso nonché l'intera memoria pervenuta il 7 dicembre 2010, contenente motivi aggiunti al ricorso) evidenzia l'opinione defensionale che la Prima Sezione di questa Corte abbia compiuto, nell'impugnata decisione, un errore di fatto, nascente dalla mancata considerazione del "contenuto di una perizia fonica purtroppo redatta solo dopo il 2^ grado e poco prima che si celebrasse il giudizio in Cassazione" (v. pagina 35 del ricorso), errore ritenuto dal ricorrente idoneo, ai sensi dell'art.625 bis c.p.p., a determinare la correzione dell'errore stesso.
Giova, però, premettere in punto di diritto, per dare una risposta all'idea di errore di fatto che diffusamente sostiene il ricorso, che storia, ratio e lettera dell'art. 625 bis c.p.p., introdotto dalla L.26 marzo 2001, n. 128, art. 6, comma 6 su chiara sollecitazione della
Corte Costituzionale (v. Sentenza n. 395 del 13 luglio 2000) e sul modello di quanto era avvenuto in relazione l'art. 395 c.p.c., comma 4, (v. Sentenza n. 17 del 30 gennaio 1986, cui seguiva l'introduzione dell'art. 391 bis c.p.c., v. Sentenza n. 36 del 31 gennaio 1991) hanno contribuito alla formazione di canoni interpretativi divenuti, nonostante la relativamente recente istituzione della norma, principi consolidati (v. a partire da Cass. Sez. Un. 27 marzo 2002 n. 16103 fino, da ultimo, a Sez. 1, 15 aprile 2009 n. 17362), anche per via della sostanziale adesione ad essi di larga parte della dottrina e della speculare elaborazione già formatasi, appunto, sull'art. 395 c.p.c., comma 5. Così, il rilievo che la regola dell'intangibilità dei provvedimenti della Corte di Cassazione, pur avendo perduto il carattere di assolutezza per effetto appunto dell'art. 625 bis c.p.p. in materia penale e di quello, analogo, della revocazione per la materia civile resta a cardine del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato nonché del sistema stesso processuale e sta alla base del principio che le disposizioni regolataci del ricorso straordinario non possono trovare applicazione oltre i casi in esse considerati, in forza del divieto sancito dall'art. 14 preleggi, costituendo appunto deroga all'intangibilità del giudicato.
Natura eccezionale del rimedio e lettera della disposizione che lo istituisce non consentono di sindacare a mezzo di ricorso straordinario altro (asserito) errore di fatto che non sia quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte di Cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, che deve essere connotato, altresì, dall'influenza esercitata sulla decisione (in tal senso "viziata") dalla inesatta percezione di risultanze processuali, il cui travisamento conduce ad una sentenza diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore e la cui ingiustizia o invalidità costituiscono effetto di detto errore. Di conseguenza:
a) va esclusa ogni possibilità di dedurre errori valutativi o di giudizio;
b) l'errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell'art. 625 bis c.p.p., deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di Cassazione e, per usare la terminologia dell'art. 395 c.p.c., n. 4), cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella introduzione dell'art.625 bis c.p.p., nel supporre "la esistenza di un fatto la cui verità
è incontrastabilmente esclusa" ovvero nel supporre "l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita" e purché tale fatto non abbia rappresentato "un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare", anche implicitamente ovvero che al dibattito processuale "appartiene per legge (questioni rilevabili d'ufficio)";
c) l'errore di fatto deve rivestire "inderogabile carattere decisivo";
d) deve escludersi che nell'area dell'errore di fatto denunziabile con ricorso straordinario possano essere ricondotti gli errori percettivi non inerenti al processo formativo della volontà del Giudice di legittimità, perché riferibili alla decisione del giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere, anche se risoltisi in travisamento del fatto, soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie ovvero con la revisione. In conclusione, e per quel che rileva ai fini del presente giudizio, esulando dall'errore di fatto ogni profilo valutativo, esso coincide con l'errore revocatorio, secondo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della "invenzione" o della "omissione", non estensibile al travisamento delle risultanze, in cui sia in tesi incorsa la stessa Corte di Cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio.
Nel caso di specie, questa volta in punto di fatto, basterebbe a giustificare la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso la constatazione, ricavabile dalle stesse asserzioni defensionali del ricorrente, della estraneità al processo impugnato dei materiale probatorio di cui si sostiene il non corretto esame.
Nonostante la contraria affermazione del ricorrente, la consulenza tecnica di parte fatta esperire sulle tracce foniche delle telefonate intercettate dopo l'emissione della sentenza di appello non è "una prova già esistente in atti valutata in modo incompleto dalla Corte territoriale" (v. pagina 3 della memoria aggiuntiva) ma è vera e propria nuova prova, in quanto in atti vi erano solo le tracce foniche, oggetto della perizia d'ufficio, ma non anche, per usare le medesime parole della sentenza 32972/10, "una consulenza tecnica difensiva esperita su dati preesistenti dopo che i giudizi di merito si sono esauriti e senza che l'esercizio per tempo di codesta facoltà difensiva risulti indebitamente impedita". Non si vede, pertanto, in quale errore di fatto ovvero errore materiale sia incorsa la Prima Sezione di questa Corte per un presunto mancato esame di qualcosa di completamente estraneo al processo impugnato.
A ciò si aggiunga, come il problema dell'indicato mancato esame del nuovo materiale probatorio sia stato, vieppiù, affrontato dalla decisione impugnata (v. pagine 37 e 38 della sentenza 32972/10) che ha, tra l'altro, escluso un preteso "travisamento" della prova compiuto dai Giudici del merito.
Dal previo esame, da parte di questa Corte, del suddetto fatto non può che discendere un'ulteriore causa d'inammissibilità del ricorso, per quanto prima evidenziato in punto di diritto poiché la questione ha già formato oggetto dell'esame, quale punto controverso, della decisione impugnata.
4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500 in favore delle Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011