Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 aprile 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 novembre 2013 |
Commentario • 1
- 1. CACCIA: richiesta di referendum abrogativo di parti della L.157Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 14 maggio 2021, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione: «Volete che sia abrogata la legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 46 del 25 febbraio 1992, nelle …
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Giurisprudenza • 24
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 18/07/2025, n. 26456Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VENEZIA nel procedimento a carico di: BI SS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/11/2024 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO STANI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, OLGA MIGNOLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; Letta la memoria rassegnata dagli avv. Daniele Grasso e Alvise Bragadin, nell'interesse di SA IB, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26456 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: SIANI …Leggi di più...
- art. 221 T.U.L.P.S.·
- art. 21 legge n. 157/1992·
- porto illecito armi·
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- motivazione sequestro·
- art. 53 Regolamento T.U.L.P.S.·
- confisca obbligatoria·
- fumus commissi delicti·
- riesame sequestro·
- sequestro probatorio
- 2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/07/2024, n. 6456Provvedimento: Pubblicato il 18/07/2024 N. 06456/2024REG.PROV.COLL. N. 02676/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2676 del 2021, proposto da GI ER, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Fusco, Antonio Camarca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Villaricca, non costituito in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 3631/2020, resa tra le parti. Visti il ricorso in appello e i …Leggi di più...
- parità delle parti·
- atti di macro-organizzazione·
- difetto di giurisdizione·
- principio di perentorietà dei termini·
- indennità di posizione·
- atti di micro-organizzazione·
- giurisdizione·
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- decadenza dei termini di impugnazione·
- errore scusabile·
- giurisdizione del lavoro·
- art. 414 c.p.c.·
- tutela giurisdizionale·
- translatio iudicii
- 3. TAR Milano, sez. I, sentenza 13/11/2023, n. 2637Provvedimento: Pubblicato il 13/11/2023 N. 02637/2023 REG.PROV.COLL. N. 02690/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2690 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucio Mazzotti, Angelo Carlo Orlando, Stefania Balarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio; per l'annullamento - del Decreto del Questore della Provincia di Milano di revoca della licenza di porto di fucile n. 180499-P …Leggi di più...
- pericolosità sociale·
- tutela della pubblica incolumità·
- uso improprio delle armi·
- circolare del Ministero dell'Interno n. 559-C-3159.10100 del 14.2.1998·
- misure di sicurezza per la detenzione delle armi·
- art. 43 del r.d. 18.6.1931, n. 773·
- sospensione della licenza di porto di armi·
- art. 11 del r.d. 18.6.1931, n. 773·
- giudizio di non affidabilità·
- pubblica incolumità·
- normativa sul trasporto delle armi per uso sportivo·
- valutazione discrezionale dell'amministrazione·
- revoca licenza di porto di fucile·
- prova della buona condotta
- 4. Trib. Napoli Nord, sentenza 17/05/2022, n. 2637Provvedimento: R.G. 12815/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres. Matilde Pezzullo, ha pronunciato all'udienza del 17.5.2022 la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 12815/2019 vertente TRA rappresentato e difeso dall'avv.to DI MICHELE NICOMEDE Parte_1 Ricorrente CONTRO in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. PATI CLAUSI Controparte_1 MARCO Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso del 18.9.2019 parte ricorrente in epigrafe, già dipendente del dal Controparte_1 01/12/1982, esponeva che con …Leggi di più...
- requisiti per indennità·
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- indennità di vigilanza
- 5. Corte d'Appello Bari, sentenza 27/10/2021, n. 1864Provvedimento: R.G. n. 2309/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati: 1) Dott. ssa Manuela Saracino Presidente 2) Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere 3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato; T R A (San Giovanni Rotondo -07.02.1954), Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv. to Pasqua Triggiani; -Appellante- E , in persona del Sindaco pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. to Michele Natale; -Appellato- SVOLGIMENTO DEL …Leggi di più...
- art. 9 L. 65/1986·
- pubblico impiego privatizzato·
- giurisdizione giudice del lavoro·
- art. 50 d.lgs. 267/2000·
- contributo unificato·
- diritto a retribuzione dirigenziale·
- disapplicazione atti amministrativi·
- art. 13 D.P.R. 115/2002·
- art. 7 L. 65/1986·
- art. 107 d.lgs. 267/2000·
- mansioni superiori·
- art. 11 L.R. 37/2011
Versioni del testo
- Art. 1.
Nella legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 10, nel sesto comma , il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall' articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e' consentita nel numero di due per le armi comuni da sparo, di sei per le armi da caccia previste dall' articolo 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 , e di sei per le armi per uso sportivo".
Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 10. sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), come modificato dall' art. 5 della legge 16 luglio 1982, n. 452 , e dalla legge qui pubblicata, e il seguente:
"La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall' art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e' consentita nel numero di due per le armi comuni da sparo, di sei per le armi da caccia previste dall' art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 , e di sei per le armi per uso sportivo. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore e' subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica".
Il testo vigente dell' art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza soprarichiamato e' il seguente:
"Art. 31. - Salvo quanto e' disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza-licenza del questore.
La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare o antiche".
Il testo vigente dell'art. 9 (Messi di caccia), primo e secondo comma, sopra citati, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), e' il seguente:
"La caccia e' consentita con l'uso di fucile: con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di noti piu' di tre colpi, di calibro non superiore a 12, nonche' della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 640 millimetri.
E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri". - Art. 2. (( 1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241 , tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall' art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 , se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. )) 2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attivita' sportive.
(( 3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova e' redatto un apposito elenco. )) - Art. 3.
Delle armi per uso sportivo e' consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneita' psicofisica e previa attestazione, di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attivita' sportiva.