Sentenza 23 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2001, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA 009 23 %0.1 DRCASSAZION LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo - Presidente R.G.N. 9807/98 GENGHINI Consigliere- Cron.1889 MERCURIO Dott. Ettore Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere - Rep. Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Consigliere- Ud.20/10/00 Dott. Giovanni AMOROSO - Rel. Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 300 sul ricorso proposto da: per diritti L. P 23 GEN 2001 AMATO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato 3000 GIANZI FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli CANCELLERIA avvocati FALCI GIOVANNI, POSTIGLIONE MASSIMO, giusta delega in atti;
CG575369 - ricorrente
contro
USL UNITA' SANITARIA LOCALE N.50 DI NOCERA INFERIORE GESTIONE LIQUIDATORIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2000 in ROMA PIAZZA CAVOUR 10, presso lo studio • 4338 dell'avvocato ANGELINI MASSIMO, rappresentato e dife so -1- dall'avvocato ACCARINO FRANCESCO, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 197/97 del Pretore di NOCERA INFERIORE, depositata il 21/05/97 R.G.N. 1802/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato ANGELINI per delega ACCARINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 9807/98 ud. 20 ottobre 2000 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso del 12 luglio 1996 il dott. Giuseppe Amato ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza pronunciata in data 14 ottobre 1996 nell'ambito del procedimento dall'esponente instaurato contro la USL 50 di Nocera Inferiore, in persona del Commissario liquidatore, ordinanza con cui, disattesa l'eccezione di difetto di jus postulandi dei procuratori della parte opponente, era stata accolta l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione. Evidenziava l'esponente che dalla speciale normativa di cui all'art. 3 ultimo comma lett. b) r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, che consente agli avvocati e procuratori degli uffici legali la rappresentanza e l'assistenza esclusivamente "per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera", avrebbe dovuto dedursi che la gestione liquidatoria dell'USL 50 non poteva avvalersi del patrocinio di dipendenti dell'A.S.L., iscritti nel suddetto albo speciale. -Instauratosi il contraddittorio si costituiva la USL 50 Gestione liquidatoria contestando integralmente l'assunto attoreo. Decidendo sull'opposizione proposta, l'adito pretore di Nocera inferiore con sentenza del 21 maggio 1997 rigettava il ricorso condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali. Avverso tale pronuncia, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione il dr. Amato con un unico motivo di ricorso. Resiste con controricorso la USL 50 di Nocera inferiore. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 3 ultimo comma lettera b) del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 (convertito nella L. 22.1.1934 n. 36 e modificato dalla L. 23.11.1939 n. 1949), per aver il Pretore ritenuto insussistente il 2 difetto dello ius postulandi del procuratore costituito per la Unità Sanitaria Locale n. 50 di Nocera Inferiore, sebbene lo stesso fosse dipendente della ASL SA 1, Azienda Sanitaria Locale Salerno uno, e, quindi, iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo ordinario, presso il locale consiglio dell'ordine, con patrocinio limitato alle cause ed agli affari propri dell'ente presso il quale prestano la propria opera.
2. Il ricorso è inammissibile. Può innanzi tutto notarsi che la parte resistente ha dedotto nel controricorso che la gestione liquidatoria dell'USL ha provveduto al pagamento di quanto recato dal titolo posto in esecuzione dal ricorrente e che quindi la pretesa sostanziale di quest'ultimo è stata soddisfatta. Tale circostanza, non contestata dal ricorrente, comporterebbe che sia venuto meno l'interesse di quest'ultimo alla riattivazione della procedura esecutiva, sospesa con ordinanza del 14 ottobre 1996 del pretore di Nocera Inferiore e di conseguenza sarebbe parimenti venuto meno anche l'interesse del medesimo a coltivare l'opposizione agli atti esecutivi con cui ha contestato, senza esito favorevole, la legittimità del provvedimento di sospensione. Ma preliminare a tale rilievo è la considerazione che il ricorso è inammissibile perché si fonda unicamente sul dedotto difetto di jus postulandi del procuratore della U.S.L. resistente nel proporre l'originario ricorso per opposizione all'esecuzione. Nella 3 prospettazione del ricorrente infatti tale difetto afferirebbe - come risulta dalla narrativa della sentenza impugnata - all'iniziale ricorso ex art. 615 c.p.c. della U.S.L. n.50 di Nocera inferiore con cui la gestione liquidatoria dell'unità sanitaria contestava l'esistenza del titolo esecutivo posto dal dr. Amato a fondamento della procedura esecutiva promossa con atto di pignoramento notificato il 27 giugno 1996 e contestualmente (uno actu) domandava la sospensione dell'esecuzione. La contestazione fatta dalla difesa del resistente in ordine allo jus postulandi dell'avv. Rosa Russo, che rappresentava e difendeva l'unità sanitaria ricorrente in forza di procura a margine del ricorso, deve essere delibata dal giudice dell'opposizione all'esecuzione, senza che sia possibile scindere una cognizione sommaria, al fine dell'emissione del provvedimento cautelare, ed una cognizione piena, al fine della pronuncia della sentenza;
scissione che invece è possibile per la contestata esistenza del titolo esecutivo che il giudice del provvedimento cautelare valuta sommariamente, a livello di fumus boni juris, per concedere o negare la sospensione dell'esecuzione, e che il giudice dell'opposizione accerta con cognizione piena nel pronunciare la sentenza. -Quindi in disparte la possibilità, anche dopo l'introduzione del giudizio cautelare uniforme, di impugnare l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., già affermata da Cass. 18 aprile 1989 n.1836 è comunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal giudice dell'opposizione agli atti esecutivi su ricorso avverso l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione pronunciata nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione, ove la parte (ricorrente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi e resistente nel giudizio di opposizione all'esecuzione) faccia valere un vizio dell'originario ricorso di opposizione all'esecuzione; vizio che deve essere conosciuto dal giudice dell'opposizione all'esecuzione e non già da quello dell'opposizione agli atti esecutivi. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio. b
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma il 20 ottobre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore beaus uw feelin (Massimo Genghini) (Giovanni Amoroso) م صقر I Shill o 0 A 3 D 1 S 3 , S . 5 O A T L T . R L , A N O ' IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA B L 3 I L Depositata in Cancelleria 7 E D - D 8 A 23 GEN. 2001 I - T oggi, 1 S S 1 N A O IL COLLABORATOR C M E R P S A E A DI CANCELLE E M S C I A G I D Phill A G E A , E O D O L T R E T I T T A S R I N I L E G L D S E E E R O D 5