Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2002, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
E N O I A L Z L A E R D T " 7 S 9 I 1 G . 3 T E 01654702 . R R N A ' A 7 L 6 D L 9 E 1 E - D T 5 - N I 8 S E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N S E Oggetto E E G " S G I E i'venuchlite SEZIONE PRIMA CIVILE A L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente R.G.N. 14956/99 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Cron. 4233 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. Ud. 21/09/2001 FITTIPALDI ConsigliereDott. Onofrio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA della PROVINCIA di BARI, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI h PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
LD LE;
: (σ FIUSEPPE) intimato avversO la sentenza n. 46/99 del Pretore di BARLETTA, depositata il 03/05/99; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1918 udienza del 21/09/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe 1 Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Sannicandro accoglieva l'opposizione proposta da HE MA nei confronti della ordi- nanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Bari a fronti della infrazione all'art. 158, comma 5 Cds, che punisce il parcheggio di autovettura in prossimità di curva. Il primo giudice riteneva che la contestazione della in- frazione era avvenuta il 26 gennaio 1995 e che da tale data aveva iniziato a decorrere il termine previsto per il pagamento della sanzione nella misura minima. Rile- vava quindi che entro il predetto termine tale pagamen- to da parte del MA, estintivo della pretesa della Amministrazione, si era verificato. Ricorre per Cassazione con quattro motivi il Pre- fetto di Bari. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile perchè non contiene al- cun cenno ai fatti della causa, come richiesto dall'art. 366 cpc.. Non supplisce a tale omissione l'avere il ricorrente portato nel suo atto la sentenza impugnata, comprensiva della cosidetta narrativa, ovve- 2 ro dello svolgimento del processo. La funzione della previsione di cui al n. 3 dell'art. 366 cpc., infatti, che è ben lungi dal porre in essere un obbligo di attività meramente formale e ripetitiva, è di contribuire sin dal primo momento del processo alla dialettica tipica del giudizio di legit- timità mediante una esposizione dei fatti della causa rilevlanti per l'appunto in un tal giudizio, e dunque fatti di causa perciòdi per se critica. I cenni ai debbono costituire il primo passo della prospettazione necessariamente dialettica che la parte fà della vicen- da processuale. Tale prospettazione nel caso di specie し è inesistente. In tal senso pertanto Occorre decidere. Non deve essere data pronuncia sulle spese perchè l'intimato non ha spiegato attività in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. A L E L N E O D I " In Roma il 21 settembre 2001. Z 7 9 A 1 . R 3 T T . R S N I A ' Il Presidente Il Consigliere estensore G 7 L E 5 L 3 R A 1 - D A 8 - D Giuseppe Maria Giovanni Losavio 0 S M E Glosar T G N S E S * * * CORTE SUPREMAD CASS IL CANCELLIERE Prima Sezione IV SA PA Depositato in Cancelleria H - 7 FEB. 2002 IL CANCELLIERE