CASS
Sentenza 7 settembre 2023
Sentenza 7 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/09/2023, n. 36985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36985 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN ZO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 12 aprile 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Benedetto Paternò Raddusa;
Lette le conclusioni trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le memorie difensive trasmesse nell'interesse del ricorrente, con le quali è stata ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 6 Num. 36985 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 07/07/2023 1. ZO AN, anche nella qualità di legale rappresentante della tl li società tra professionisti Ireos, impugna il provvedimento descritto in epigrafe con il quale il Tribunale di Firenze ha rigettato il riesame interposto avverso il sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale;
sequestro caduto su due diversi immobili riferibili alla disponibilità della detta società, attinti dal vincolo con decreto del 17 marzo 2023, poi integrato, su sollecitazione della Procura istante, con altro decreto del 27 marzo 2023. Il tutto sul presupposto in forza del quale presso i citati immobili risulterebbe svolta l'attività professionale odontoiatrica oggetto della Ireos stp nel cui contesto sono maturate le condotte illecite poste a fondamento dell'iniziativa cautelare portata allo scrutinio della Corte: in particolare, il ricorrente, titolare del relativo studio dentistico e socio della detta società tra professionisti, secondo la prospettazione accusatoria, in concorso con il padre SE AN, avrebbe consentito alla GL EZ e alla moglie EL AD AP di svolgere l'attività di medico odontoiatra pur senza esserlo. 2. A sostegno dell'impugnazione si adducono due diversi motivi, entrambi declinati contestando la violazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen e la violazione di legge correlata al portato meramente apparente della motivazione spesa nel disattendere i motivi di riesame. 2.1. Rimarca la difesa che nel corso dell'udienza di riesame era stato precisato che dei due immobili sequestrati, solo quello posto al civico n. 5 della via NI di Firenze era asservito all'attività professionale coinvolta dall'attività di indagine, mentre quello collocato al civico n. 4 non era interessato dall'attività dello studio odontoiatrico bensì da una ristrutturazione, in atto al momento di esecuzione del vincolo, finalizzata all'apertura di una diversa realtà soggettiva (la Clinica Ireos), avente ad oggetto prestazioni sanitarie le più varie - non solo, se non marginalmente, di matrice odontoiatrica-, comunque rimesse alla direzione sanitaria di un soggetto rimasto estraneo al perimetro dell'attività di indagine. 2.2. Ciò malgrado, ad avviso della difesa, il Tribunale, confondendo i due siti, riteneva interessati dai detti lavori di ristrutturazione quello distinto dal civico n. 5; estendeva al primo considerazioni argomentative riferibili in realtà solo a quello nel quale veniva pacificamente esercitata l'attività teatro delle condotte contestate;
non considerava l'autonoma distinzione tra i due cespiti e la necessità, anche sul piano della proporzionalità della misura, di limitare il perimetro della cautela escludendo dal vincolo quello interessato dalla nuova iniziativa professionale, anche alla luce delle attuali condizioni del bene in questione e delle emergenze attestate dalla documentazione allegata a supporto, integralmente travisata perché non esaminata. 2 2.3. La difesa ha ulteriormente ribadito la fondatezza delle ragioni di doglianza con la memoria trasmessEkmediante PEC. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso riposa su censure infondate e merita la reiezione. 2. La disamina degli atti trasmessi alla Corte, favorita anche dal tenore dei vizi dedotti dalla difesa del ricorrente, smentisce in parte, ma in termini dirimenti, la prospettazione difensiva e ne disvela l'infondatezza. 3. In linea con quanto indicato nel ricorso, emerge che l'originario sequestro era inizialmente riferito all'immobile sito al civico n. 4 della via Bellini di Firenze ed è stato esteso su sollecitazione del Pubblico Ministero procedente anche all'immobile di cui al civico n. 5 della stessa via. La lettura del verbale delle operazioni relative alla esecuzione, tuttavia, dà conto del fatto che l'attività professionale, nel cui contesto sono state realizzate le condotte valorizzate a supporto del provvedimento in contestazione, veniva essenzialmente resa nel civico n. 5 (si veda il punto 3 del verbale, pag 1), mentre l'altro cespite, quello situato al n. 4, coinvolto in origine dalla iniziativa cautelare, era interessato da una attività di ristrutturazione, come segnalato dalla difesa. ci E' emerso, ancora, che presso quest'ultimo immobile è stata riscontrata la presenza di alcuni ambienti dedicati alla esecuzione di prestazioni professionali di chirurgia estetica ma anche odontoiatrica, sia al piano terra (due punti riuniti non funzionanti e un terzo ambiente predisposto al fine) sia al piano superiore (altro riunito odontoiatrico, non ancora funzionante); le che, per quel che qui immediatamente interessa, il vincolo è stato eseguito solo sulle stanze destinate all'attività odontoiatrica, lasciando, in particolare, libero l'accesso per le attività di cantiere. Infine, le stesse allegazioni al ricorso ( il provvedimento dirigenziale prodotto anche in sede di riesame) consentono di evidenziare che la Clinica Ireoknon è soggetto autonomo e diverso dalla società tra professionisti rappresentata dal AN e riferibile agli indagati;
piuttosto, è una struttura sanitaria costituita all'interno della medesima compagine, destinata ed autorizzata a svolgere, nel detto civico n. 4 della via Bellini, anche attività odontoiatrica oltre che quella di chirurgia ambulatoriale, con varie prospettive. 4 La descritta situazione in fatto priva di rilievo le censure svolte dal ricorso, dirette a contestare strumentalità e proporzionalità della misura in esame alla luce delle condotte illecite valorizzate - e mai contrastate- a sostegno della misura in esame. 4 .
1. E' di tutta evidenza, infatti, che, sotto il primo aspetto, anche l'immobile di cui al civico n. 4 della via Bellini assume, per i diversi riuniti odontoiatrici 3 riscontrati, concrete e autoevidenti potenzialità immediatamente correlate alle iniziative professionali nel cui contesto sono maturate le condotte illecite legittimanti l'intervento preventivo, di matrice impeditiva, assentito dai giudici della cautela;
e in questa cornice, poco importa che l'attività ivi complessivamente resa o da realizzare, risulti ( o comunque verrà) svolta sotto una diversa indicazione nominativa, essendo pacifica l'identità strutturale sulla quale si innestano le due realtà professionali in questione, tutte riconducibili alla società tra professionisti rappresentata dal ricorrente. Del resto, a ben vedere, se effettivamente ci si trovasse innanzi ad un soggetto giuridico diverso, del tutto estraneo alle situazioni di reato considerate dall'iniziativa contestata ed erroneamente attinto dal vincolo cautelare, la legittimazione a contraddire sul punto sarebbe spettata a tale diversa realtà soggettiva e non al AN, anche nella qualità di rappresentante della lireos 14.2. In relazione al profilo della proporzione, infine, non può non rimarcarsi che proprio le modalità esecutive del , più volte evocate dalla difesa a sostegno del proprio assunto, consentono, nel caso, di evidenziare che in concreto il disposto sequestro non ha arrecato lesione alcuna alle prerogative dei soggetti interessati, così da privare di contenuti effettivi la doglianza. Per un verso, infatti, il vincolo legato alla regiudicanda risulta apposto consentendo il libero accesso al cantiere, così da favorire, dunque, in assenza di altre e più dettagliate indicazioni contrarie, la prosecuzione dell'attività di ristrutturazione che riguarda il cespite coinvolto;
per altro verso, lo stesso risulta in fatto delimitato ai soli riuniti odontoiatrici, cosi da mostrarsi pienamente coerente alle condotte illecite oggetto della contestazione provvisoria portate alla attenzione della Corte. 4.3. Da qui la infondatezza del ricorso, dalla quale consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/07/2023. (7_
udita la relazione svolta dal componente Benedetto Paternò Raddusa;
Lette le conclusioni trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le memorie difensive trasmesse nell'interesse del ricorrente, con le quali è stata ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 6 Num. 36985 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 07/07/2023 1. ZO AN, anche nella qualità di legale rappresentante della tl li società tra professionisti Ireos, impugna il provvedimento descritto in epigrafe con il quale il Tribunale di Firenze ha rigettato il riesame interposto avverso il sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale;
sequestro caduto su due diversi immobili riferibili alla disponibilità della detta società, attinti dal vincolo con decreto del 17 marzo 2023, poi integrato, su sollecitazione della Procura istante, con altro decreto del 27 marzo 2023. Il tutto sul presupposto in forza del quale presso i citati immobili risulterebbe svolta l'attività professionale odontoiatrica oggetto della Ireos stp nel cui contesto sono maturate le condotte illecite poste a fondamento dell'iniziativa cautelare portata allo scrutinio della Corte: in particolare, il ricorrente, titolare del relativo studio dentistico e socio della detta società tra professionisti, secondo la prospettazione accusatoria, in concorso con il padre SE AN, avrebbe consentito alla GL EZ e alla moglie EL AD AP di svolgere l'attività di medico odontoiatra pur senza esserlo. 2. A sostegno dell'impugnazione si adducono due diversi motivi, entrambi declinati contestando la violazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen e la violazione di legge correlata al portato meramente apparente della motivazione spesa nel disattendere i motivi di riesame. 2.1. Rimarca la difesa che nel corso dell'udienza di riesame era stato precisato che dei due immobili sequestrati, solo quello posto al civico n. 5 della via NI di Firenze era asservito all'attività professionale coinvolta dall'attività di indagine, mentre quello collocato al civico n. 4 non era interessato dall'attività dello studio odontoiatrico bensì da una ristrutturazione, in atto al momento di esecuzione del vincolo, finalizzata all'apertura di una diversa realtà soggettiva (la Clinica Ireos), avente ad oggetto prestazioni sanitarie le più varie - non solo, se non marginalmente, di matrice odontoiatrica-, comunque rimesse alla direzione sanitaria di un soggetto rimasto estraneo al perimetro dell'attività di indagine. 2.2. Ciò malgrado, ad avviso della difesa, il Tribunale, confondendo i due siti, riteneva interessati dai detti lavori di ristrutturazione quello distinto dal civico n. 5; estendeva al primo considerazioni argomentative riferibili in realtà solo a quello nel quale veniva pacificamente esercitata l'attività teatro delle condotte contestate;
non considerava l'autonoma distinzione tra i due cespiti e la necessità, anche sul piano della proporzionalità della misura, di limitare il perimetro della cautela escludendo dal vincolo quello interessato dalla nuova iniziativa professionale, anche alla luce delle attuali condizioni del bene in questione e delle emergenze attestate dalla documentazione allegata a supporto, integralmente travisata perché non esaminata. 2 2.3. La difesa ha ulteriormente ribadito la fondatezza delle ragioni di doglianza con la memoria trasmessEkmediante PEC. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso riposa su censure infondate e merita la reiezione. 2. La disamina degli atti trasmessi alla Corte, favorita anche dal tenore dei vizi dedotti dalla difesa del ricorrente, smentisce in parte, ma in termini dirimenti, la prospettazione difensiva e ne disvela l'infondatezza. 3. In linea con quanto indicato nel ricorso, emerge che l'originario sequestro era inizialmente riferito all'immobile sito al civico n. 4 della via Bellini di Firenze ed è stato esteso su sollecitazione del Pubblico Ministero procedente anche all'immobile di cui al civico n. 5 della stessa via. La lettura del verbale delle operazioni relative alla esecuzione, tuttavia, dà conto del fatto che l'attività professionale, nel cui contesto sono state realizzate le condotte valorizzate a supporto del provvedimento in contestazione, veniva essenzialmente resa nel civico n. 5 (si veda il punto 3 del verbale, pag 1), mentre l'altro cespite, quello situato al n. 4, coinvolto in origine dalla iniziativa cautelare, era interessato da una attività di ristrutturazione, come segnalato dalla difesa. ci E' emerso, ancora, che presso quest'ultimo immobile è stata riscontrata la presenza di alcuni ambienti dedicati alla esecuzione di prestazioni professionali di chirurgia estetica ma anche odontoiatrica, sia al piano terra (due punti riuniti non funzionanti e un terzo ambiente predisposto al fine) sia al piano superiore (altro riunito odontoiatrico, non ancora funzionante); le che, per quel che qui immediatamente interessa, il vincolo è stato eseguito solo sulle stanze destinate all'attività odontoiatrica, lasciando, in particolare, libero l'accesso per le attività di cantiere. Infine, le stesse allegazioni al ricorso ( il provvedimento dirigenziale prodotto anche in sede di riesame) consentono di evidenziare che la Clinica Ireoknon è soggetto autonomo e diverso dalla società tra professionisti rappresentata dal AN e riferibile agli indagati;
piuttosto, è una struttura sanitaria costituita all'interno della medesima compagine, destinata ed autorizzata a svolgere, nel detto civico n. 4 della via Bellini, anche attività odontoiatrica oltre che quella di chirurgia ambulatoriale, con varie prospettive. 4 La descritta situazione in fatto priva di rilievo le censure svolte dal ricorso, dirette a contestare strumentalità e proporzionalità della misura in esame alla luce delle condotte illecite valorizzate - e mai contrastate- a sostegno della misura in esame. 4 .
1. E' di tutta evidenza, infatti, che, sotto il primo aspetto, anche l'immobile di cui al civico n. 4 della via Bellini assume, per i diversi riuniti odontoiatrici 3 riscontrati, concrete e autoevidenti potenzialità immediatamente correlate alle iniziative professionali nel cui contesto sono maturate le condotte illecite legittimanti l'intervento preventivo, di matrice impeditiva, assentito dai giudici della cautela;
e in questa cornice, poco importa che l'attività ivi complessivamente resa o da realizzare, risulti ( o comunque verrà) svolta sotto una diversa indicazione nominativa, essendo pacifica l'identità strutturale sulla quale si innestano le due realtà professionali in questione, tutte riconducibili alla società tra professionisti rappresentata dal ricorrente. Del resto, a ben vedere, se effettivamente ci si trovasse innanzi ad un soggetto giuridico diverso, del tutto estraneo alle situazioni di reato considerate dall'iniziativa contestata ed erroneamente attinto dal vincolo cautelare, la legittimazione a contraddire sul punto sarebbe spettata a tale diversa realtà soggettiva e non al AN, anche nella qualità di rappresentante della lireos 14.2. In relazione al profilo della proporzione, infine, non può non rimarcarsi che proprio le modalità esecutive del , più volte evocate dalla difesa a sostegno del proprio assunto, consentono, nel caso, di evidenziare che in concreto il disposto sequestro non ha arrecato lesione alcuna alle prerogative dei soggetti interessati, così da privare di contenuti effettivi la doglianza. Per un verso, infatti, il vincolo legato alla regiudicanda risulta apposto consentendo il libero accesso al cantiere, così da favorire, dunque, in assenza di altre e più dettagliate indicazioni contrarie, la prosecuzione dell'attività di ristrutturazione che riguarda il cespite coinvolto;
per altro verso, lo stesso risulta in fatto delimitato ai soli riuniti odontoiatrici, cosi da mostrarsi pienamente coerente alle condotte illecite oggetto della contestazione provvisoria portate alla attenzione della Corte. 4.3. Da qui la infondatezza del ricorso, dalla quale consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/07/2023. (7_