Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2016, n. 6584
CASS
Sentenza 23 novembre 2016

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In materia di caccia, qualora la legge regionale. (nella specie, l. reg.. Friuli Venezia Giulia 1 ottobre 2001, n. 26) preveda una sanzione amministrativa per la condotta di detenzione non autorizzata di esemplari di animali impagliati o imbalsamati, è applicabile, nel concorso tra sanzione penale (art. 30, comma secondo, legge 11 febbraio 1992, n. 157, in relazione all'art. 6, comma terzo, della stessa legge) e amministrativa, soltanto quella penale, come stabilito dall'art. 9, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In tema di caccia, l'art. 30, comma secondo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo cui in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del descritto trattamento, è disposizione di carattere generale che si applica a tutti i detentori di spoglie impagliate o imbalsamate di animali appartenenti a specie protette. (In motivazione, la S.C. ha osservato che il principio trova conforto nell'art. 6, comma terzo, della legge n.157 del 1992, norma che per i tassidermisti, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette, prevede anche l'obbligo di segnalare alla autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette, pena la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività).

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 dicembre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2016, n. 6584
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6584
Data del deposito : 23 novembre 2016

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