Sentenza 4 novembre 1998
Massime • 1
In tema di riesame delle misure cautelari, ove l'istante si avvalga della facoltà prevista dall'art. 583 cod. proc. pen. di trasmettere la richiesta a mezzo posta, il termine di cessazione dell'efficacia della misura stabilito dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. decorre non dalla data di spedizione della raccomandata ma -anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale 1-22 giugno 1998, n. 232- dalla data in cui la raccomandata perviene alla cancelleria del giudice competente per il riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/1998, n. 3132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3132 |
| Data del deposito : | 4 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Lisciotto Francesco Presidente del 4/11/1998
1. Dott. Olivieri Renato Consigliere SENTENZA
2. " Malzone Ennio " N. 3132
3. " De AZ IT AN " REGISTRO GENERALE
4. " AV TO " N. 34393/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Proc. Rep. Tribunale Padova nei confronti di Bouchira Wahid, n. Arabat (Marocco) il 27.1.76, indagato in ordine al delitto di cui all'art. 73 7.U. 309/90;
avverso ordinanza Tribunale del riesame Venezia 5.8.98, che disponeva l'immediata scarcerazione dell'indagato per decadenza della misura cautelare.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Malzone;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. G. Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva
Risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato che il giudice del riesame ha ritenuto che, in ipotesi di richiesta di riesame della misura coercitiva adottata presentata mediante invio a mezzo di raccomandata (art. 583 cpp.), il dies a quo, ai fini dell'osservanza del termine decadenziale della misura stabilito dall'art. 309, co. 10, cpp., coincida con la data di spedizione della raccomandata. Ritiene il ricorrente che sia stato violato il principio desumibile dal combinato disposto degli artt. 309, comma 4^, 582, comma 2^, 583 cpp., secondo cui in ipotesi di presentazione della richiesta il riesame, anziché nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, mediante invio a mezzo posta o nella cancelleria della pretura in cui la parte si trovi, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, la richiesta, ai fini della decorrenza del termine decadenziale di cui al 10^ comma dell'art. 309 cpp, si considera presentata lo stesso giorno in cui perviene nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. Il ricorso è fondato. L'art. 309, 4^ comma, cpp., nello stabilire le modalità di presentazione della richiesta di riesame del provvedimento dispositivo della misura cautelare, non deroga alle disposizioni complementari di presentazione dell'impugnazione (artt. 582, co. 2^, e 583 cpp.). La ratio legis è evidente. L'interesse ad ottenere il riesame del provvedimento nel termine più breve possibile è del proponente l'impugnazione. Se costui si avvale della facoltà prevista dagli artt. 582 cpv e 583 cpp., dovrà giocoforza attendere che l'impugnazione arrivi al giudice competente: in caso contrario, si metterebbe in moto un meccanismo perverso che ridurrebbe, sino ad annullarli, i termini previsti per la decisione.
Una conferma di tale assunto si ha nell'interpretazione data dalla Corte Costituzionale con sentenza 1-22 giugno 1998 n. 232 delle norme che regolano l'impugnazione dei provvedimenti dispositivi delle misure cautelari, nel punto in cui asserisce che, in ipotesi di impugnazione di provvedimenti dispositivi di misure coercitive fatta con le modalità di cui agli artt. 309, commi 1 e 4, 582 e 583 cpp., la decorrenza del termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti ha, come dies a quo, il giorno in cui la richiesta perviene nella cancelleria del tribunale del riesame e non è quello della presentazione dell'istanza nella cancelleria della pretura del luogo in cui si trovano le parti private, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ne' è quello della data di spedizione della raccomandata o del telegramma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale della Libertà di Venezia.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 1998