Sentenza 11 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di protezione delle opere d'ingegno nel campo dei prodotti audiovisivi,la distribuzione commerciale e la detenzione per la vendita di videocassette, contenenti opere cinematografiche prive del timbro della SIAE, costituisce indice univoco della loro riproduzione abusiva e rientra nell'ambito di operatività dell' art. 171 ter della legge 22 aprile 1941, n.633 e successive modifiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/1999, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. GENNARO TRIDICO Presidente del 11.1.1999
Dott. UMBERTO PAPADIA Consigliere SENTENZA
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Consigliere N. 2
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ALDO GRASSI Consigliere N. 13202/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da
UL MA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 14 Gennaio '98;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dr. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. E. Scardaccione, il quale ha chiesto dichiarasi inammissibile il ricorso, perché in fatto;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Roma in data 28/3/'96 AR IU veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena principale di due mesi di reclusione e cinquecentomila lire di multa ed a quella accessoria prevista dalla legge, con confisca delle cose in sequestro, in quanto colpevole del reato di cui all'art. 2 D.L. 9/'87, conv. con mod. in L. 27/3/'87, n. 121, in relazione all'art. 1 L. 20/7/'85, n. 400, che gli era stato contestato per avere detenuto, per venderle, 56 musicassette riproducenti opere cinematografiche non contrassegnate dalla S.I.A.E., come accertato il 5/02/'92.
Contro tale decisione l'imputato proponeva impugnazione chiedendo l'assoluzione, dal delitto ascrittogli, per non averlo commesso, mancando la prova che le videocassette, sebbene prive del timbro della S.I.A.E., fossero false ed illecitamente riprodotte. La Corte d'Appello di Roma confermava, con sentenza del 14/1/'98, la decisione impugnata in quanto lo IU era stato sorpreso mentre teneva esposte in vendita, su una bancarella lungo la pubblica via, cinquantasei videocassette riproducenti opere cinematografiche che, mancando del timbro della Società italiana autori ed editori, non potevano che essere state riprodotte illecitamente, tant'è che non era stata prodotta alcuna fattura o altro documento dal quale potesse desumersi la originalità delle pellicole in questione e la loro lecita riproduzione. Avverso la sentenza di appello lo IU ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone lo annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente che la Corte di merito avrebbe sottovalutata la circostanza che la semplice mancanza, sulle videocassette di che trattasi, del timbro della S.I.A.E., non sarebbe indice univoco della loro falsità o illecita riproduzione e che, non essendo stato accertato se le cassette fossero funzionanti, se contenessero i films indicati in copertina e se fossero state riprodotte in maniera lecita, la sua responsabilità penale -in ordine al reato ascrittogli- sarebbe stata affermata illegittimamente e senza adeguata motivazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, a mente dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
L'art. 1 L. 27/3/'87, n. 121, prevede che la distribuzione commerciale delle videocassette le quali riproducono opere cinematografiche avvenga sotto il controllo della S.I.A.E. e ciò allo scopo di contrastare il fenomeno della c.d. "pirateria cinematografica" e garantire la trasparenza e legittimità della circolazione dei prodotti audiovisivi (v. conf Cass. Sez. III, 5/V/'95, Basaglia).
La diffusione di sistemi di riproduzione di opere create per il circuito televisivo e per quello cinematografico, a mezzo di videocassette, ha imposto la necessità di proteggere -anche sotto il profilo penale- i diritti d'autore pure in tali campi e, così, è intervenuto il D.Lgs. 16/11/'94, n. 685, che ha aggiunto alla L.22/4/'41, n. 633, l'art. 171 ter il quale, nel prevedere come reato le indicate condotte, ha compreso, nell'oggetto materiale di esse, le opere destinate al circuito cinematografico ed a quello televisivo, estendendone la punibilità alla vendita ed al noleggio di videocassette, musicassette ed altri supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche ed audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnate dalla S.I.A.E. (v. conf. Cass. Sez. III, 4/7/'97, Lapeschi). Deve, pertanto, ritenersi che la distribuzione commerciale e, dunque, la detenzione per la vendita di videocassette contenenti opere cinematografiche prive del timbro della S.I.A.E. costituisce indice univoco della loro riproduzione abusiva ed a tale principio di diritto si è ispirata la sentenza impugnata la cui motivazione -sul punto- appare, pertanto, incensurabile in questa sede.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso proposto da AR IU avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 14/1/'98 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 Gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 Febbraio 1999