Sentenza 27 marzo 2003
Massime • 1
Non sussistono gli estremi del litisconsorzio necessario nell'ipotesi di domanda, formulata dal creditore con l'atto introduttivo del giudizio, volta ad ottenere l'adempimento di una obbligazione e contenente l'indicazione, in via subordinata, quale eventuale destinatario del pagamento che l'obbligato dovrà effettuare, di un altro soggetto, che dovrà poi riversare la somma all'avente diritto, non richiedendosi, in tal caso, che la vicenda processuale debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i predetti soggetti (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha così escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario con riferimento alla domanda avanzata da un privato che aveva richiesto, "ex lege" 590/1981, l'adempimento di un obbligo di contributo per danni da avversatì atmosferiche alla Regione Puglia, chiedendo nel contempo, ed in subordine, che la Regione stessa fosse dichiarata obbligata a versare l'importo di tale contributo al Comune di residenza del creditore, onde riversare la somma così ricevuta nel patrimonio del medesimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4561 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELL'ORO 3, presso l'Avvocato CHIARA RICCI rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA LIBERTI, GIUSEPPE CIPRIANI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RE IC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2505/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 02/08/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
uditi per il ricorrente gli Avvocati Liberti e Cipriani che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.5.1999 LA IO conveniva avanti al giudice di pace di Bari la Regione Puglia, chiedendone la condanna al pagamento di un contributo fino a L.
2.000.000 a seguito delle avversità atmosferiche che avevano comportato, nell'anno 1987, perdite di prodotti agricoli coltivati sui propri terreni siti in agro di Bitonto.
Sosteneva che tale contributo era regolato dalla Legge 590/81, modificata dagli artt. 2 e 4 della Legge 138/85 ed integrata dalle Leggi della Regione Puglia n. 19/79 e n. 38/82, con cui erano stati previsti interventi in favore delle aziende agricole colpite nella produzione in misura superiore al 35% e che a tal fine, nonostante avesse presentato regolare domanda al Comune di Bitonto, quale ente delegato "ex lege" a ricevere, istruire e liquidare l'indennità e gli fosse stato riconosciuto un contributo di L. 589.580, la Regione non aveva messo a disposizione i fondi necessari.
Chiedeva quindi che la Regione fosse condannata al pagamento di detta somma, oltre agli interessi nel limite complessivo di L. 2.000.000.
Si costituiva la Regione Puglia che eccepiva pregiudizialmente il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e la carenza di legittimazione passiva e sosteneva nel merito l'infondatezza della domanda. Con sentenza del 19.7-7.8.2000 il giudice di pace accoglieva la domanda, condannando la Regione Puglia al pagamento a favore dell'attore della richiesta somma di L. 589.580, oltre agli interessi. Disattendeva in primo luogo l'eccepito difetto di giurisdizione, riconoscendo poi la legittimazione passiva della Regione ed escludendo invece quella del Comune e della Provincia in quanto tali enti avevano esplicato, come previsto per legge, una mera attività amministrativa istruttoria delegata dalla Regione che non si era spogliata di ogni potere al riguardo, avendo conservato funzioni direttive e di controllo con possibilità di ingerenza in ogni fase del procedimento e di intervento diretto nella fase deliberativa.
Nel merito riteneva accertato, sulla base del prodotto elenco dei beneficiari approvato dal Comune di Bitonto e recante fra gli altri il nominativo dell'attore, il vantato credito con gli interessi dalla notificazione dell'atto introduttivo.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione la Regione Puglia, deducendo cinque motivi di censura, illustrati anche con memoria.
Con sentenza n. 11088/02 le Sezioni Unite di questa Corte rigettavano i primi due motivi di ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo le parti a questa Sezione in ordine agli altri tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte la questione di giurisdizione del giudice ordinario dedotta dalla Regione con i primi due motivi di ricorso, vanno esaminati i restanti motivi a seguito del rinvio operato a questa sezione.
Con il terzo motivo di ricorso la Regione Puglia denuncia violazione dell'art. 102 C.P.C., lamentando che il giudice di pace, nonostante l'attore avesse chiesto in subordine di dichiarare la Regione Puglia tenuta ad accreditare al Comune di Bitonto l'importo occorrente al pagamento del contributo e malgrado quindi detto Comune fosse stato coinvolto nel giudizio quale litisconsorte necessario, non abbia accolto la richiesta di integrazione del contraddittorio, senza considerare che la domanda aveva per oggetto l'accertamento di una situazione giuridica comune a più soggetti e che nessuna rilevanza può assumere la circostanza che la partecipazione al giudizio del Comune sia necessaria solo con riferimento alla domanda subordinata in quanto il giudizio al riguardo deve essere espresso non già "ex post" in base all'esito della lite ma "ex ante".
La censura è certamente ammissibile sotto il profilo dell'art. 113 comma 2 C.P.C, in quanto, pur riguardando una sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità in una controversia di valore non superiore a lire due milioni, prospetta una questione processuale che rientra fra quelle che possono essere fatte valere avanti alla Corte di Cassazione (per tutte Sez. Un. 716/99). La stessa è del pari ammissibile sotto il dedotto profilo della violazione dell'art. 102 C.P.C, in quanto, pur trattandosi di questione nuova dato che in primo grado non era stata richiesta l'integrazione del contraddittorio sul presupposto della presenza di un litisconsorzio necessario ma era stata eccepita dalla Regione solo la carenza della propria legittimazione passiva con l'indicazione di quella del Comune, e della Provimela, non v'è dubbio che la necessità di una tale mancata integrazione, qualora ricorressero gli estremi del litisconsorzio necessario, potrebbe essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quindi per la prima volta anche in Cassazione, sia pure sulla base degli atti già acquisiti nella precedenti fase.
Deve escludersi però in radice che nel caso in esame ne sussistano le condizioni, richiedendosi a tal fine, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, che la situazione dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di più soggetti (Cass. 11150/98) e non configurandosi tale ipotesi in presenza di una domanda diretta ad ottenere, come quella formulata con l'atto introduttivo, l'adempimento di una obbligazione, nemmeno qualora si indichi in via subordinata, quale eventuale destinatario dell'accredito che l'obbligato dovrà effettuare, un altro soggetto che dovrebbe provvedere poi a riversare la somma all'avente diritto. Una tale prospettazione, che fa riferimento sostanzialmente ad una modalità di pagamento attraverso la partecipazione di un terzo, non è idonea a qualificare tale terzo come litisconsorte necessario, sia perché si è pur sempre in materia di obbligazioni e sia perché, dovendosi in tale eventualità considerare tale terzo come semplice mandatario, egli non potrebbe ritenersi direttamente e personalmente obbligato.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 C.P.C., lamentando che il giudice di pace non si era pronunciato sulla specifica deduzione con cui, nel sostenere la infondatezza della domanda, l'Amministrazione aveva sottolineato che in base alla L.R. n. 10/89, la quale aveva sospeso gli interventi previsti dalla L.R. n.19/79, la concessione del contributo non era più consentita. La censura è inammissibile.
L'omessa pronuncia, nella previsione dell'art. 112 C.P.C, riguardante la violazione di doveri decisori, si configura unicamente nell'ipotesi in cui sia mancata da parte del giudice la statuizione sulla domanda proposta in giudizio, mentre rientra nell'ambito del vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 C.P.C, il silenzio dal medesimo osservato in ordine ad una o ad alcune della questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda.
Orbene, certamente in tale contesso va collocata la censura relativa alla mancata valutazione da parte del giudice del problema riguardante l'applicabilità della legge regionale successiva ( 10/89) che ha disposto la sospensione degli interventi, trattandosi di uno degli argomenti dedotti dalla Regione a sostegno della tesi della inesistenza dell'obbligo, con la conseguenza che la doglianza non può considerarsi correttamente formulata.
Del resto, lo stesso vizio di motivazione, qualora fosse stato dedotto, non avrebbe potuto trovare ingresso per i limiti propri del giudizio di Cassazione relativo ad una sentenza di equità del giudice di pace, essendo consentito il ricorso sotto tale profilo solo in presenza di una motivazione apparente od affetta da insanabile contraddittorietà (in tal senso vedi sempre Sez Un. 716/99). Situazione questa che non ricorre certamente nel caso in esame in cui il giudice di pace ha dato ragione del suo convincimento, richiamando la normativa nazionale e regionale che disciplina la materia ed enunciando su tale base il criterio di equità adottato.
Con il quinto motivo infine la ricorrente denuncia inesistenza e/o illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice di pace, nel rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O., non spiega le sue affermazioni, secondo cui si controverte in materia di diritti soggettivi e non sussistono spazi per una valutazione discrezionale della P.A. che rimane obbligata ad erogare la prestazione a seguito dell'accertamento delle condizioni fissate dalla legge. Sostiene infine che contraddittoriamente il giudice di pace, da una parte, evidenzia nelle premesse la necessità di un formale provvedimento di liquidazione per l'insorgenza del diritto al contributo e, dall'altra, fa poi scaturire nel caso in esame il diritto al contributo dalla mera approvazione dell'elenco degli aventi titolo compilato dalla Provincia.
La censura costituisce sostanzialmente una ripetizione dei primi due motivi di ricorso esaminati dalle Sezioni Unite le quali al riguardo, nel confermare la giurisdizione del giudice ordinario, hanno rilevato come lo stesso giudice di pace abbia riconosciuto che "era stato emanato il provvedimento idoneo a far sorgere il diritto soggettivo all'erogazione dell'indennità per cui è causa". Essa deve ritenersi pertanto assorbita o comunque preclusa dalla precedente decisione delle Sezioni Unite.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2003