Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4561
CASS
Sentenza 27 marzo 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non sussistono gli estremi del litisconsorzio necessario nell'ipotesi di domanda, formulata dal creditore con l'atto introduttivo del giudizio, volta ad ottenere l'adempimento di una obbligazione e contenente l'indicazione, in via subordinata, quale eventuale destinatario del pagamento che l'obbligato dovrà effettuare, di un altro soggetto, che dovrà poi riversare la somma all'avente diritto, non richiedendosi, in tal caso, che la vicenda processuale debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i predetti soggetti (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha così escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario con riferimento alla domanda avanzata da un privato che aveva richiesto, "ex lege" 590/1981, l'adempimento di un obbligo di contributo per danni da avversatì atmosferiche alla Regione Puglia, chiedendo nel contempo, ed in subordine, che la Regione stessa fosse dichiarata obbligata a versare l'importo di tale contributo al Comune di residenza del creditore, onde riversare la somma così ricevuta nel patrimonio del medesimo).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4561
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4561
    Data del deposito : 27 marzo 2003

    Testo completo