Sentenza 1 luglio 2002
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392), sussiste il requisito della violenza sulla cosa nella condotta dell'agente che, pur non arrecando danni materiali, si manifesti come esercizio di un preteso diritto sulla cosa modificandone arbitrariamente la destinazione. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto integrato il reato in esame nella rimozione dei paletti che recintavano un posto auto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2002, n. 30021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30021 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 01/07/2002
1. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ILARIO MARTELLA - Consigliere - N. 933
3. Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere - N. 5705/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI IG, nato in [...] l'[...], avverso la sentenza resa, il 5 ottobre 2001, dal Tribunale di Trento. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano, udito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Antonio Abbate che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto che FU GN propone ricorso contro la sentenza, resa il 5 ottobre 2001, con la quale il Tribunale di Trento, modificando l'originaria imputazione di furto in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose, lo dichiarava responsabile di tale ultimo reato;
che il ricorrente lamenta la violazione di legge, oltre al difetto di motivazione, per avere il Tribunale pronunciato condanna per il delitto previsto dall'art. 392 c.p., nonostante che per tale ipotesi di reato fosse richiesta la procedibilità a querela e che tale istanza di punizione non fosse stata presentata dalla parte offeso e, inoltre, deduce violazione di legge per avere ritenuto "un semplice sollevamento dei paletti che delimitavano il posto macchina della parte offesa e nel successivo ricovero degli stessi..." configurasse "distruzione, rottura, deterioramento o comunque trasformazione fisica ovvero mutazione di destinazione di beni" richieste per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 392 c.p. e, comunque, che in tale comportamento potesse essere ravvisato l'elemento soggettivo del delitto in parola.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
Nonostante il ricorrente lamenti, oltre al difetto di motivazione, anche la violazione di legge, i motivi di ricorso sono in realtà diretti a dedurre unicamente tale ultimo vizio di violazione di legge sostanziale. Si censura, infatti, che il giudice di merito avrebbe pronunciato sentenza di condanna in mancanza della prescritta condizione di procedibilità ed avrebbe erroneamente qualificato la condotta - peraltro descritta in fatto dallo stesso imputato - come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. Ne consegue che il ricorso proposto dal FU è ammissibile in rito, poiché egli - sebbene per la sentenza impugnata fosse già previsto l'appello dall'art. 593 c.p.p. nel testo modificato dall'art. 13 legge 26 marzo 2001, n. 128, in quanto fu pronunciata il 5 ottobre 2001 - ha in realtà ha proposto un ricorso immediato per cassazione ex art.569 c.p.p.. Infatti, l'ambito di operatività di tale ultima disposizione è limitato all'ipotesi in cui la parte, benché abbia il diritto di appellare, proponga ricorso immediato per cassazione, denunciando soltanto il vizio di violazione di legge.
Il primo motivo di ricorso è del tutto infondato, in quanto dall'esame degli atti processuali, ai quali la questa Corte ha accesso al solo fine di verificare se in realtà il vizio denunciato sussista, risulta - si veda verbale di ricezione di denuncia di furto presentata da EN LO il 1^ dicembre 1998 ai Carabinieri della Stazione di Ponte Arche - che la parte offesa ebbe a formulare espressa istanza di punizione del colpevole soltanto un mese dopo avere avuto "notizia del fatto che costituisce reato" e cioè conoscenza certa del fatto delittuoso.
Quanto al vizio di violazione di legge relativo all'erronea qualificazione della condotta nella fattispecie criminosa di cui all'art. 392 c.p., deve rilevarsi, al pari di quello della denunciata insussistenza dell'elemento soggettivo, del tutto infondato. Non è da revocare in dubbio che, ai fini della sussistenza del dolo, non è richiesta la consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta, bensì la sola volontà di averla posta in essere. Volontà che, in realtà, lo stesso ricorrente non contesta, là dove lamenta che la condotta ascrittagli sia stata non correttamente configurata come reato. La rimozione dei paletti che recintavano il posto auto della parte offesa è di per sè stessa idonea a configurare l'illecito ritenuto in sentenza, in quanto il mutamento di destinazione è integrato ogni qualvolta il soggetto agente esprima, per farsi ragione da sè, un preteso diritto o dominio sulla cosa altrui, mediante l'amotio di opere o di strumenti anche precari realizzati dal titolare del bene. In particolare, integra atto di violenza - che concretizza il mutamento di destinazione - ogni condotta che, pur non arrecando danni materiali, si manifesti come esercizio di un preteso diritto sulla cosa, modificandone arbitrariamente la sua attuale condizione. In tal senso ed in una situazione del tutto simile, questa Corte ha ritenuto che costituisce atto di violenza sulla cosa, pur in mancanza di danni materiali, la rimozione di una rete di recinzione, anche se impeditiva di un legittimo diritto di passaggio (Sez. 3^, 16 gennaio 1980, dep. 18 marzo 1980, n. 3830, Sparacio, rv. 144715). Il ricorso, pertanto, va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2002