Sentenza 24 settembre 2001
Massime • 1
Integra il delitto di diffamazione con il mezzo della stampa la condotta del cronista che, nel dare notizia di una operazione di polizia giudiziaria, riporti solo una delle ipotesi investigative illustrate dagli inquirenti nel corso di conferenza stampa appositamente indetta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2001, n. 43450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43450 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 24/09/2001
1. Dott. FRANCESCO NICASTRO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 1340
3. Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PAOLO BRUNO - Consigliere - N. 49762/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da EL IO AN, nato a [...] [...] e LL GI, nato Sonnino 11.2.1943
Avverso la sentenza del Tribunale di Cassino del 20.7.2000, che ha dichiarato DE AC colpevole del delitto ex artt. 595 C. 1, 2, 3 cp e 13 legge 8.2.1948 n. 47 e AR colpevole del delitto ex art. 57 cp, con concessione ad entrambi di attenuanti generiche ritenute equivalenti, ha condannato DE AC alla pena di lire 3.000.000 di multa e AR alla pena di lire 2.000.000 di multa, oltre al risarcimento dei danni (da liquidarsi in sede civile) morali e materiali alla costituita PC ed al pagamento in favore della stessa della somma di lire 5.000.000 a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udito in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Maurizio Fumo,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. A. Galasso, che ha concluso perché sia dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e perché sia rigettato il ricorso
Osserva la Corte:
Il 6.7.1997 sul giornale "Latina oggi", del quale era direttore il AR, venne pubblicato l'articolo "Latitante arrestato in Francia", firmato dal DE AC. I due predetti furono tratti a giudizio del Tribunale di Latina e condannati per i reati in epigrafe rispettivamente specificati, in quanto il predetto articolo fu ritenuto lesivo della reputazione di AN CO. Il giornalista infatti scrisse, tra l'altro, che l'AN aveva avuto una lite con tale Di ZI RO, lite che, tuttavia, non era stata originata da futili motivi, ma che era connessa ad un regolamento di conti per fatti di droga. Secondo il capo di imputazione, del contesto dell'articolo in questione si poteva dedurre che tra l'AN ed il Di ZI vi era o vi era stata una cointeressenza in attività relative allo spaccio di stupefacenti.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dei due imputati, sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cpp, come modificato dalla legge 468/99, per violazione degli artt. 3
comma 1 e 24 comma 2 della Costituzione. Con altri motivi, ha dedotto: la manifesta illogicità della motivazione e la erronea applicazione dell'art. 51 cp., la illogicità e mancanza di motivazione in ordine alla liquidazione della provvisionale immediatamente esecutiva, la mancanza di motivazione nel diniego di prevalenza delle attenuanti generiche.
Quanto al primo motivo, i ricorrenti osservano che la modifica normativa sopra ricordata, stabilendo la inappellabilità delle sentenze che condannano a sola pena pecuniaria comprime intollerabilmente il diritto di difese e si sostanzia in una ingiustificata disparità di trattamento tra due parti del processo. Si ravvisano inoltre profili di irragionevolezza, in quanto può appellare l'imputato per ottenere una migliore formula assolutoria (nel caso in cui il proscioglimento sia intervenuto per prescrizione o amnistia) mentre è precluso l'appello in caso di condanna. Per quanto specificamente riguarda la diffamazione a mezzo stampa, è noto che spesso interviene condanna anche per gli interessi civili. Ebbene, ulteriore profilo di disparità e di irragionevolezza è costituito dal fatto che, anche in tal caso, la condanna non è appellabile da parte dell'imputato, mentre l'art. 577 cpp consente alla costituita PC di proporre appello anche agli effetti penali. Quanto ai residui motivi, i ricorrenti rilevano:
a) che è illogica la motivazione nella parte in cui ritiene che dal contesto dell'articolo l'AN venga descritto come un trafficante di stupefacenti, mentre si dà atto, nello stesso articolo, del fatto che la condotta penalmente rilevante attribuita all'AN non risulta "sufficientemente delineato nei suoi caratteri e nei suoi elementi essenziali". Lo stesso giudice di merito rileva come l'articolo, scevro da espressioni in sè offensive, tratti di argomento di interesse pubblico. L'addebito consisterebbe nel non aver riferito fatti rispondenti al vero. E tuttavia la sentenza non coglie la presenza della esimente ex art. 51 cp, dal momento che l'articolo dà atto che gli stessi inquirenti,
tra le varie, presero anche in considerazione la ipotesi che il ferimento fosse connesso ad "affari di droga", dandone notizia nel corso di una conferenza stampa (oltretutto l'AN era stato in passato sottoposto a procedimento penale per violazione della normativa sugli stupefacenti). La condotta del giornalista fu dunque del tutto aderente alla immediato ricostruzione dei fatti come operato dagli organi istituzionali. Per quanto poi specificamente attiene alla responsabilità del direttore del giornale, la sentenza è illogica nella parte in cui omette di porre nel debito rilievo il fatto che costui verificò la notizia consultando la agenzia Ansa. Dunque i due fecero affidamento sulla assoluta ottendibilità di fonti ufficiali.
b) non è comprensibile come il giudice possa aver ritenuto la sussistenza di un danno morale (liquidato in 5.000.000) in presenza della sopra descritta situazione processuale. Peraltro, nella liquidazione della provvisionale, non può prescindersi dalle condizioni economiche di coloro che si condannano al pagamento. Peraltro, la motivazione, sul punto, è contraddittoria, in quanto il giudice afferma che la PC non ha fornito elementi idonei a consentire una liquidazione del danno (che pertanto riserva ad un futuro, eventuale giudizio in sede civile), pervenendo poi alla liquidazione di una provvisionale, provvisoriamente esecutiva. c) la ritenuta equivalenza delle concesse attenuanti ex art. 62 bis cp è apoditticamente enunciato, non esiste motivazione che chiarisca per quale ragione dette attenuanti non possano essere ritenute prevalenti, con la conseguenza che si perviene alla quantificazione di pene eccessive. Pur concesso che i precedenti penali degli imputati non consentano la concessione della sospensione condizionale, ciò non è motivo, di per sè valida e sufficiente, per negare la prevalenza delle attenuanti generiche. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente è manifestamente infondata. Essa ovviamente ha ad oggetto il dettato dell'art. 593 del codice di rito come modificato dall'art. 18 della legge 468/99, ma prima della nuova modifica apportata dall'art. 13 della legge 128/2001.
Questa Corte, già investita della questione, ebbe a decidere - in dato 18.12.2000 e dunque sotto la vigenza della prima legge di modifica (cfr. ASN 200013129 - RV 217847) - che l'art. 593 cpp, non poteva essere sospettato di dettare disciplina contrastante con gli artt. 3 e 24 della Costituzione per avere esso stabilito la inappellabilità delle sentenze di condanna a sola pena pecuniaria. Tale disposizione infatti non viola ne' il principio di parità di trattamento (esso è uguale per situazioni similari), ne' il diritto di difesa (esso e garantito dalla possibilità di ricorso per cassazione).
Il secondo profilo della dedotta eccezione di costituzionalità, poi, poggia su di un presupposto non rispondente al vero. Infatti, poiché la PC può proporre impugnazione (contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile, e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento) con il mezzo previsto per il PM (art. 576 comma 1^ cpp) e poiché il limite della inappellabilità delle sentenze di cui al comma 3^ dell'art. 593 vale, ovviamente, anche per il PM, ne consegue che, nella ipotesi in cui alla PC sia consentita impugnazione anche agli effetti penali (delitti di ingiuria e diffamazione), detta impugnazione, ancora una volta, si esercita nei limiti e con le modalità riservati all'Organo dell'accusa. Consegue, ulteriormente, che, non potendo il PM - ex art. 18 legge 468/99 - appellare, non può (e non poteva) appellare neanche la PC.
Infondate sono anche le altre censure. Il ricorso va dunque rigettato ed il ricorrente condannato alle spese.
Invero, lo stesso ricorrente chiarisce come, nell'articolo, sia riportato una sola (e, per altro, la più sfavorevole per l'AN) delle ipotesi investigative formulate dagli inquirenti. Non vi fu dunque rispetto del principio della rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti (la conferenza stampa ed il suo contenuto) e quelli narrati, dal momento che la omissione ebbe quale effetto quella di comunicare al lettore che le indagini si sviluppavano lungo una unica direzione: quella che voleva il querelante ed il Di ZI come antichi soci in affari di stupefacenti. Nè di verifica (da parte del direttore) può parlarsi in senso tecnico, se è vero, come si sostiene nel ricorso, che costui si limitò a consultare un'altra fonte giornalistica. È evidente che, in casi del genere, la fonte non può certo essere identificata in un soggetto che non ha avuto il controllo diretto della notizia, ma che, a sua volta, la ha appresa da terzi.
Per quanto attiene alla doglianza relativa alla sussistenza del danno morale, è appena il caso di ricordare come consolidato giurisprudenza (ex plurimis ASN 199914660 - RV 215189) affermi che la valutazione, ovviamente equitativo, del danno morale debba essere rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, se adeguatamente motivato, non sia censurabile in sede di legittimità. Nel caso in esame, per altro, il Tribunale si è limitato a pronunziarsi solo sulla sussistenza di tele danno senza minimamente quantificarlo, riservandone la liquidazione al giudice civile e stabilendo una provvisionale, decisione, contro la quale, pacificamente, non può essere dedotta censura in sede di legittimità (cfr. ASN 200004973 - RV 215770, oltre a S.U. RV 186722).
Quanto al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, esso deve ritenersi sufficientemente motivato con il richiamo all'art. 133 cp ed al dichiarato intento di "adeguare l'entità della pena alla personalità degli imputati".
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido, alle spese del grado.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2001