Sentenza 8 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2020, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2020 |
Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IR CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/12/2017 del Tribunale di Reggio Emilia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Simona Canoni, in sostituzione dell'avv. Luca Boselli, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. i.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/12/2017, il Tribunale di Reggio Emilia dichiarava IR CO responsabile del reato di cui all'art. 29-quattordecies, comma 2, del d.lgs 152/2006 - perché non osservava le prescrizioni della autorizzazione integrativa ambientale rilasciata dalla provincia di Reggio Emilia il 11.10.2013 (in particolare la prescrizione del valore limite dell'emissione dell'inquinante CO monossido di carbonio) - e lo condannava alla pena di euro 6.000,00 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione IR CO, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 45 cod.pen., lamentando di aver pienamente dimostrato, con le testimonianze dei tecnici ZA e Messori di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare lo sforamento dei limiti imposti alle emissioni del monossido di carbonio;
era, infatti, stato dimostrato che il macchinario utilizzato per la produzione di energia elettrica termica aveva subito delle rotture proprio in concomitanza dei controlli dell'Arpa, nonostante venisse compiuta la manutenzione ordinaria;
detti fatti integravano la fattispecie di cui all'art. 45 cod.pen. ed il Tribunale aveva errato nell'affermare che l'imputato non aveva posto in essere alcuna attività finalizzata ad evitare il superamento dei valori previsti dall'autorizzazione. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e travisamento delle prove, lamentando che l'affermazione di responsabilità era stata basata sul travisamento delle risultanze probatorie , in quanto il Tribunale non aveva esaminato tutti gli elementi emersi durante l'istruttoria dibattimentale, non avendo tenuto conto delle testimonianze rese dai testi ZA e SS, dalle cui dichiarazioni emergeva che l'imputato aveva posto in essere tutte le cautele e le misure possibili per evitare il superamento dei limiti delle emissioni di monossido di carbonio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi proposti.
2. Il Tribunale, nell'affermare la responsabilità del ricorrente per il reato contestato, ha escluso la configurabilità delle esimenti di cui all'art. 45 cod.pen., con argomentazioni congrue e logiche (cfr pag 2 della sentenza impugnata, ove il Giudice di merito, alla luce delle risultanze istruttorie, ha rimarcato come le prove offerte dalla difesa non comprovavano una regolare e continuativa attività di prevenzione delle problematiche verificatesi all'impianto da parte dell'imputato), non sindacabili nel merito;
la decisione è, inoltre, corretta giuridicamente, in quanto conforme ai seguenti principi di diritto: in materia di inquinamento atmosferico la causa di inesigibilità per caso fortuito, di cui all'art. 45 cod. pen., non può essere richiamata allorché l'evento sia riconducibile al titolare dell'insediamento, anche soltanto per omissione, allorché trattasi di conseguenze prevedibili ed evitabili con misure strutturali di prevenzione (Sez.3, n.26191 del 29/04/2003, Rv.225386 - 01); in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, non è consentito all'interessato invocare genericamente il caso fortuito o la forza maggiore, sì da escludere il nesso psichico tra azione ed evento, in relazione ad accadimenti naturali, quali l'inclemenza atmosferica, che possono e devono essere previsti attraverso la positiva adozione di accorgimenti tecnici adeguati negli impianti di depurazione, atti ad evitare sversamenti di valori nell'ambiente, pur nel caso di rottura accidentale di tubi, guarnizioni o di arresto della energia. Questo dovere di speciale diligenza non va confuso con la cosiddetta responsabilità oggettiva, perché implica l'adozione di misure tecniche ed organizzative onde, evitare non qualsiasi inquinamento, ma solo quello che supera i limiti legali, considerati invalicabili nell'interesse della salute dei cittadini e della salvaguardia ambientale (Sez.3, n.3954 del 07/02/1995, Rv.201985 - 01); il titolare di un insediamento produttivo ha il dovere positivo di prevenire ogni forma di inquinamento, attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie, attinenti al ciclo produttivo, alla organizzazione, ai presidi tecnici, alla costante vigilanza. Di conseguenza l'inclemenza atmosferica (dovuta a pioggia abbondante o freddo intenso), i guasti meccanici dell'impianto di depurazione, i comportamenti irregolari dei dipendenti non sono fatti imprevedibili e pertanto non costituiscono caso fortuito o forza maggiore (Sez.3, n.8828 del 29/03/1989, Rv.181624 - 01).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle am