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Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 30589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30589 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IM CR nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE DI APPELLO DI BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di Di MO SA, Di EO DA, GI SO, MP CO, RG AN e SA MO IA;
per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza nei confronti di IE RA SA, De IS SA e MO RA. RITENUTO IN FATTO As.. Penale Sent. Sez. 2 Num. 30589 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 29/03/2023 1. Di MO SA, Di EO DA, GI SO, MP CO, RG AN, SA MO IA, IE RA SA, De IS SA e MO RA, per il tramite dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza del 26/11/2021 della Corte di appello di Bari che ha riformato la sentenza del 16/04/2020 del G.u.p. del tribunale di Bari, riconoscendo circostanze attenuanti generiche in favore di tutti gli imputati e riducendo la pena loro inflitta per i reati in materia di armi, ricettazione, estorsione loro rispettivamente ascritti, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen.. Deducono: 2. DI IM IA. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 129 e 546 c.p.p., 416-bis.1 cod.pen.. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente denuncia l'apoditticità della motivazione con riguardo alle negazione delle circostanze attenuanti generiche, al riconoscimento della recidiva con il solo riferimento al certificato del Casellario giudiziale e all'esplorazione della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.. 3. AS RA. 3.1. Mancanza assoluta di motivazione. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente lamenta la mancata risposta della Corte di appello alle plurime argomentazioni sviluppate con il gravame quanto all'insussistenza della prova in relazione alla partecipazione di IE all'estorsione in danno di AR. 3.2. Mancanza assoluta di motivazione in relazione alle aggravanti di cui all'art. 629, comma secondo, cod.pen. e alla recidiva. Anche in questo caso il ricorrente denuncia l'omessa motivazione con riguardo ai motivi di gravame sviluppati in relazione alle aggravanti dell'estorsione e alla recidiva. 3.3. Omessa motivazione in relazione alla negazione dell'attenuante di cui all'art. 5 della Legge n. 895 del 1967 e ai motivi di gravame a essi riferita. 4. DI EO DA. 4.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Con 11 -p-Fi-Fno motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è carente sotto il profilo del coinvolgimento di Di EO nell'estorsione in danno dei signori ID e della sua appartenenza a un clan di tipo mafioso. La difesa denuncia l'illogicità della motivazione in relazione alla negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. e al riconoscimento della recidiva oltre che al trattamento sanzionatorio. 5. IE SO. 5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 444 e 125 cod.proc.pen.. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che anche per la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. sussiste l'obbligo di motivazione che, nel caso in esame, è stata del tutto omessa dalla Corte di appello in relazione alla congruità della pena e alla sussistenza della continuazione tra i reati. 6. DE AN SA. 6.1. Violazione di legge, erronea applicazione di norma processuale, vizio di motivazione in relazione agli artt. 599 e 602 cod.proc.pen.. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che la rinuncia ai motivi di appello fosse riferita a tutte le ipotesi di reato contestate a De IS, mentre in realtà riguardava soltanto le doglianze relative al capo 12 dell'imputazione (con esclusione, peraltro, dell'aggravante delle più persone riunite e armate), ma non anche per le censure esposte in relazione ai capi 7) e 9) dell'imputazione. Da qui la denuncia di omessa motivazione con riguardo a tutti i motivi non rinunciati. 7. ON RA. 7.1. Contraddittorietà della motivazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla valutazione finalizzata al computo della pena inflitta. Il motivo si rivolge al trattamento sanzionatorio, al cui riguardo si assume che la motivazione è solo apparente, risolvendosi in un'astratta enunciazione dei parametri cui la Corte di appello ha fatto riferimento, ma dimostrandosi contraddittoria nella parte in cui non tiene conto dello stato di incensuratezza di De IS, che ha risarcito e ha collaborato, così risultando incongrua una riduzione di pena inferiore a quella applicata ad altri coimputati, maggiormente gravati. 8. EM CO. 8.1. Omessa motivazione su punti decisivi e illogicità della motivazione. Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto motivare circa la sussistenza dei delitti, nonostante la rinuncia ai motivi di appello. 9. LO AN. 9.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 129 e 546 c.p.p., 62-bis cod.pen., 99, comma 4, cod.pen.. Il ricorrente lamenta la carenza della motivazione in relazione alla recidiva. 10. DI MO IA. 10.1. Mancata verifica della sussistenza della possibilità di applicare l'art. 129 cod.proc.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di Di IM IA è inammissibile perché è la mera reiterazione dell'atto di appello. 1.1. L'unico motivo di impugnazione, invero, è la pedissequa riproduzione -parola per parola- dell'ultimo motivo di appello, così che vengono riprodotte anche le censure relative alla negazione delle circostanze attenuanti generiche che, invero, riguardano la sentenza di primo grado, ma non anche la sentenza di appello, che quelle circostanze ha riconosciuto, in ragione della rinuncia ai motivi sulla responsabilità. Si deve, dunque, ricordare quanto da questa Corte costantemente spiegato, nel senso che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 2. Il ricorso di AS RA SA è fondato. 2.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso, deve convenirsi con la difesa sul fatto che la Corte di Appello si è ampiamente diffusa sulle dinamiche del gruppo, al cui interno si registrava la presenza del ricorrente, senza, tuttavia, essersi in alcun modo soffermata sul contestato delitto di estorsione in danno di AR Luigi;
allo stesso modo è vero che nella complessiva esposizione il collegio non si è confrontato in alcun modo con i motivi di appello e con le ulteriori eccezioni contenute in una memoria, riprodotte nel ricorso al solo fine di far risaltare l'assenza di motivazione sul decisivo tema dell'effettivo coinvolgimento dell'imputato nella estorsione contestata. 2.2. Le stesse considerazioni valgono anche con riguardo al secondo e al terzo motivo d'impugnazione. Nell'atto di gravame, in effetti, la difesa aveva esposto dei motivi di impugnazione, sufficientemente dotati del requisito della specificità, con cui esponeva - 4 - /kD L I-__ doglianze quanto alla configurabilità dell'aggravante delle più persone riunite, della recidiva e dell'attenuante di cui all'art. 5 della Legge n. 895 del 1967. L'esame di tali doglianze risulta del tutto pretermesso nella sentenza impugnata, con la conseguente fondatezza della denuncia di omessa motivazione con riguardo a tali punti. La sentenza va conseguentemente annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari, che avrà il compito di dare risposta alle doglianze non considerate dal giudice della sentenza impugnata. 3. Il ricorso di DI EO DA è inammissibile in ragione della rinuncia ai motivi dichiarata dall'imputato in sede di appello, dove ha insistito soltanto per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in funzione di un più mite trattamento sanzionatorio. Da qui l'inammissibilità di tutti i motivi di impugnazione, che affrontano temi afferenti ai motivi di appello rinunciati,, ivi compreso quello relativo all'art. 114 cod.pen.. A tale riguardo va ricordato che «è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello che, rilevata la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello dichiari l'inammissibilità sopravvenuta dei motivi oggetto di rinuncia, omettendone l'esame ai fini dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Pertanto, poiché, ex art. 597, comma primo, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali», (Sez. 5, Sentenza n. 2791 del 22/10/2014 Ud., dep. il 2015, Ferlito, Rv. 262682 — 01; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010 - dep. 01/02/2011, Izzo, Rv. 249269)». Va ulteriormente precisato che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche i motivi concernenti la sussistenza delle circostanze aggravanti e attenuanti del reato per i quali non sia stata fatta espressa riserva, in quanto relativi a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio. In tal senso, il ricorrente ha fatto specifica riserva solo in relazione alla riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche e alla possibilità di un più mite trattamento sanzionatorio. Da qui l'inammissibilità dei motivi di ricorso posti al di fuori di tale delimitazione. Quanto alla possibilità di determinare il trattamento sanzionatorio prendendo le mosse da una pena base diversa da quella individuata dal giudice, va rilevata come a tal riguardo il ricorrente esponga una mera apodittica enunciazione, così che l'assunto si mostra aspecifico in quanto privo di censure alla sentenza impugnata. Il ricorso è, quindi, inammissibile. 4. Il ricorso di IE SO è aspecifico. Il ricorrente -invero- impugna una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., che non trova rispondenza nel caso in esame, visto che la GI è stato attinto da una condanna pronunciata all'esito di un processo celebrato con rito ordinario, sia pure caratterizzato dalla rinuncia ai motivi di appello. Da ciò discende che il provvedimento impugnato deve ritenersi indenne da censure, visto che il ricorso rivolge censure riferibili a una sentenza che non trova alcuna rispondenza rispetto a quella pronunciata all'esito del processo celebrato a carico dell'imputato nel cui interesse viene inoltrato l'atto difensivo. Da qui l'enunciata inammissibilità del ricorso inoltrato nell'interesse di GI. 5. Il ricorso di DE AN SA è fondato. La difesa rappresenta che la rinunzia ai motivi era limitata al capo 12, con esclusione della contestata aggravante di aver agito in più persone riunite e con l'uso delle armi e, soprattutto, con esclusione delle eccezioni formulate in relazione ai capi 7 e 9. Fare cenno alle sentenze e specificare che abbiamo riscontrato. Rispetto a tali punti si registra l'assenza di totale di motivazione da parte della Corte di Appello, imponendosi, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio, al fine di dare risposta alle doglianze non rinunciate. 6. Il ricorso di DO RA è fondato. Il ricorrente -pur rinunciando ai motivi di appello principali-, insisteva per il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, con il quale si doleva dell'eccessivo rigore della pena sancita dal giudice di primo grado, di gran lunga superiore al minimo edittale. La Corte di appello, dal suo canto, ha determinato la pena con una motivazione cumulativamente riferita a tutti gli imputati. Tale motivazione, tuttavia, deve ritenersi apparente nei confronti di MO, in quanto si risolve della mera elencazione di tutti i parametri indicati dall'art. 133 cod.pen., cumulativamente e collettivamente riferiti a tutti gli imputati. Tanto perché, in tal guisa la Corte di appello non ha dato atto delle ragioni esposte da MO nel suo atto di appello, le cui doglianze sono così rimaste inesplorate, ancorché dotate di un sufficiente grado di specificità. Va infatti osservato come non soddisfi l'obbligo di motivazione incombente sul giudice la generica e astratta elencazione di tutti parametri indicati dall'art. 133 cod.pen., cumulativamente riferiti a tutti gli imputati di un medesimo procedimento, quando dalla struttura argonnentativa complessivamente considerata non sia possibile rintracciare nella sentenza della Corte di appello una risposta -sia pure implicita- alle 6 ..). Ci I._ I-..., censure contenute nel gravame con riguardo a un trattamento sanzionatorio sensibilmente scostato dal minimo edittale. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Bari, che avrà il compito di dare risposta al motivo di gravame esposto da MO in punto di trattamento sanzionatorio. 7. Il ricorso di EM CO è inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto motivare anche in relazione ai punti per cui vi era stata rinuncia ai motivi di appello. L'assunto è manifestamente infondato, per quanto già enunciato, ossia che «è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello che, rilevata la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello dichiari l'inammissibilità sopravvenuta dei motivi oggetto di rinuncia, omettendone l'esame ai fini dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Pertanto, poiché, ex art. 597, comma primo, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali», (Sez. 5, Sentenza n. 2791 del 22/10/2014 Ud., dep. il 2015, Ferlito, Rv. 262682 - 01; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010 - dep. 01/02/2011, Izzo, Rv. 249269)». Va ulteriormente precisato che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche i motivi concernenti la sussistenza delle circostanze aggravanti e attenuanti del reato per i quali non sia stata fatta espressa riserva, in quanto relativi a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio. Il ricorso di MP è, quindi, inammissibile. 8. Il ricorso di LO AN è inammissibile. La denuncia di omessa motivazione, infatti, è rivolta alla recidiva e alla mancata esplorazione della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. i cui motivi erano stati oggetto di rinuncia nel giudizio di appello. Vale quanto già richiamato a tal riguardo al paragrafo precedente. 9. Il ricorso di DI MO IA è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, non essendo a tal fine sufficiente la generica denuncia di omessa motivazione circa una non precisata causa evidente di proscioglimento. 10. La declaratoria di inammissibilità che colpisce i ricorsi di Di MO IA, Di EO DA, GI SO, MP CO, RG AN, SA MO IAla importa la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione a IE RA con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Annulla la sentenza impugnata in relazione a De IS SA, limitatamente ai capi 7 e 9 nonché alle aggravanti dell'aver agito in più persone riunite ed armate, contestate al capo 12, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Annulla la sentenza impugnata in relazione a MO RA, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibili i ricorsi di Di MO IA, Di EO DA, GI SO, MP CO, RG AN, SA MO IA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 marzo 2023 Il Consigliere est. Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di Di MO SA, Di EO DA, GI SO, MP CO, RG AN e SA MO IA;
per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza nei confronti di IE RA SA, De IS SA e MO RA. RITENUTO IN FATTO As.. Penale Sent. Sez. 2 Num. 30589 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 29/03/2023 1. Di MO SA, Di EO DA, GI SO, MP CO, RG AN, SA MO IA, IE RA SA, De IS SA e MO RA, per il tramite dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza del 26/11/2021 della Corte di appello di Bari che ha riformato la sentenza del 16/04/2020 del G.u.p. del tribunale di Bari, riconoscendo circostanze attenuanti generiche in favore di tutti gli imputati e riducendo la pena loro inflitta per i reati in materia di armi, ricettazione, estorsione loro rispettivamente ascritti, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen.. Deducono: 2. DI IM IA. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 129 e 546 c.p.p., 416-bis.1 cod.pen.. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente denuncia l'apoditticità della motivazione con riguardo alle negazione delle circostanze attenuanti generiche, al riconoscimento della recidiva con il solo riferimento al certificato del Casellario giudiziale e all'esplorazione della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.. 3. AS RA. 3.1. Mancanza assoluta di motivazione. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente lamenta la mancata risposta della Corte di appello alle plurime argomentazioni sviluppate con il gravame quanto all'insussistenza della prova in relazione alla partecipazione di IE all'estorsione in danno di AR. 3.2. Mancanza assoluta di motivazione in relazione alle aggravanti di cui all'art. 629, comma secondo, cod.pen. e alla recidiva. Anche in questo caso il ricorrente denuncia l'omessa motivazione con riguardo ai motivi di gravame sviluppati in relazione alle aggravanti dell'estorsione e alla recidiva. 3.3. Omessa motivazione in relazione alla negazione dell'attenuante di cui all'art. 5 della Legge n. 895 del 1967 e ai motivi di gravame a essi riferita. 4. DI EO DA. 4.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Con 11 -p-Fi-Fno motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è carente sotto il profilo del coinvolgimento di Di EO nell'estorsione in danno dei signori ID e della sua appartenenza a un clan di tipo mafioso. La difesa denuncia l'illogicità della motivazione in relazione alla negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. e al riconoscimento della recidiva oltre che al trattamento sanzionatorio. 5. IE SO. 5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 444 e 125 cod.proc.pen.. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che anche per la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. sussiste l'obbligo di motivazione che, nel caso in esame, è stata del tutto omessa dalla Corte di appello in relazione alla congruità della pena e alla sussistenza della continuazione tra i reati. 6. DE AN SA. 6.1. Violazione di legge, erronea applicazione di norma processuale, vizio di motivazione in relazione agli artt. 599 e 602 cod.proc.pen.. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che la rinuncia ai motivi di appello fosse riferita a tutte le ipotesi di reato contestate a De IS, mentre in realtà riguardava soltanto le doglianze relative al capo 12 dell'imputazione (con esclusione, peraltro, dell'aggravante delle più persone riunite e armate), ma non anche per le censure esposte in relazione ai capi 7) e 9) dell'imputazione. Da qui la denuncia di omessa motivazione con riguardo a tutti i motivi non rinunciati. 7. ON RA. 7.1. Contraddittorietà della motivazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla valutazione finalizzata al computo della pena inflitta. Il motivo si rivolge al trattamento sanzionatorio, al cui riguardo si assume che la motivazione è solo apparente, risolvendosi in un'astratta enunciazione dei parametri cui la Corte di appello ha fatto riferimento, ma dimostrandosi contraddittoria nella parte in cui non tiene conto dello stato di incensuratezza di De IS, che ha risarcito e ha collaborato, così risultando incongrua una riduzione di pena inferiore a quella applicata ad altri coimputati, maggiormente gravati. 8. EM CO. 8.1. Omessa motivazione su punti decisivi e illogicità della motivazione. Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto motivare circa la sussistenza dei delitti, nonostante la rinuncia ai motivi di appello. 9. LO AN. 9.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 129 e 546 c.p.p., 62-bis cod.pen., 99, comma 4, cod.pen.. Il ricorrente lamenta la carenza della motivazione in relazione alla recidiva. 10. DI MO IA. 10.1. Mancata verifica della sussistenza della possibilità di applicare l'art. 129 cod.proc.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di Di IM IA è inammissibile perché è la mera reiterazione dell'atto di appello. 1.1. L'unico motivo di impugnazione, invero, è la pedissequa riproduzione -parola per parola- dell'ultimo motivo di appello, così che vengono riprodotte anche le censure relative alla negazione delle circostanze attenuanti generiche che, invero, riguardano la sentenza di primo grado, ma non anche la sentenza di appello, che quelle circostanze ha riconosciuto, in ragione della rinuncia ai motivi sulla responsabilità. Si deve, dunque, ricordare quanto da questa Corte costantemente spiegato, nel senso che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 2. Il ricorso di AS RA SA è fondato. 2.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso, deve convenirsi con la difesa sul fatto che la Corte di Appello si è ampiamente diffusa sulle dinamiche del gruppo, al cui interno si registrava la presenza del ricorrente, senza, tuttavia, essersi in alcun modo soffermata sul contestato delitto di estorsione in danno di AR Luigi;
allo stesso modo è vero che nella complessiva esposizione il collegio non si è confrontato in alcun modo con i motivi di appello e con le ulteriori eccezioni contenute in una memoria, riprodotte nel ricorso al solo fine di far risaltare l'assenza di motivazione sul decisivo tema dell'effettivo coinvolgimento dell'imputato nella estorsione contestata. 2.2. Le stesse considerazioni valgono anche con riguardo al secondo e al terzo motivo d'impugnazione. Nell'atto di gravame, in effetti, la difesa aveva esposto dei motivi di impugnazione, sufficientemente dotati del requisito della specificità, con cui esponeva - 4 - /kD L I-__ doglianze quanto alla configurabilità dell'aggravante delle più persone riunite, della recidiva e dell'attenuante di cui all'art. 5 della Legge n. 895 del 1967. L'esame di tali doglianze risulta del tutto pretermesso nella sentenza impugnata, con la conseguente fondatezza della denuncia di omessa motivazione con riguardo a tali punti. La sentenza va conseguentemente annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari, che avrà il compito di dare risposta alle doglianze non considerate dal giudice della sentenza impugnata. 3. Il ricorso di DI EO DA è inammissibile in ragione della rinuncia ai motivi dichiarata dall'imputato in sede di appello, dove ha insistito soltanto per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in funzione di un più mite trattamento sanzionatorio. Da qui l'inammissibilità di tutti i motivi di impugnazione, che affrontano temi afferenti ai motivi di appello rinunciati,, ivi compreso quello relativo all'art. 114 cod.pen.. A tale riguardo va ricordato che «è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello che, rilevata la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello dichiari l'inammissibilità sopravvenuta dei motivi oggetto di rinuncia, omettendone l'esame ai fini dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Pertanto, poiché, ex art. 597, comma primo, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali», (Sez. 5, Sentenza n. 2791 del 22/10/2014 Ud., dep. il 2015, Ferlito, Rv. 262682 — 01; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010 - dep. 01/02/2011, Izzo, Rv. 249269)». Va ulteriormente precisato che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche i motivi concernenti la sussistenza delle circostanze aggravanti e attenuanti del reato per i quali non sia stata fatta espressa riserva, in quanto relativi a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio. In tal senso, il ricorrente ha fatto specifica riserva solo in relazione alla riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche e alla possibilità di un più mite trattamento sanzionatorio. Da qui l'inammissibilità dei motivi di ricorso posti al di fuori di tale delimitazione. Quanto alla possibilità di determinare il trattamento sanzionatorio prendendo le mosse da una pena base diversa da quella individuata dal giudice, va rilevata come a tal riguardo il ricorrente esponga una mera apodittica enunciazione, così che l'assunto si mostra aspecifico in quanto privo di censure alla sentenza impugnata. Il ricorso è, quindi, inammissibile. 4. Il ricorso di IE SO è aspecifico. Il ricorrente -invero- impugna una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., che non trova rispondenza nel caso in esame, visto che la GI è stato attinto da una condanna pronunciata all'esito di un processo celebrato con rito ordinario, sia pure caratterizzato dalla rinuncia ai motivi di appello. Da ciò discende che il provvedimento impugnato deve ritenersi indenne da censure, visto che il ricorso rivolge censure riferibili a una sentenza che non trova alcuna rispondenza rispetto a quella pronunciata all'esito del processo celebrato a carico dell'imputato nel cui interesse viene inoltrato l'atto difensivo. Da qui l'enunciata inammissibilità del ricorso inoltrato nell'interesse di GI. 5. Il ricorso di DE AN SA è fondato. La difesa rappresenta che la rinunzia ai motivi era limitata al capo 12, con esclusione della contestata aggravante di aver agito in più persone riunite e con l'uso delle armi e, soprattutto, con esclusione delle eccezioni formulate in relazione ai capi 7 e 9. Fare cenno alle sentenze e specificare che abbiamo riscontrato. Rispetto a tali punti si registra l'assenza di totale di motivazione da parte della Corte di Appello, imponendosi, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio, al fine di dare risposta alle doglianze non rinunciate. 6. Il ricorso di DO RA è fondato. Il ricorrente -pur rinunciando ai motivi di appello principali-, insisteva per il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, con il quale si doleva dell'eccessivo rigore della pena sancita dal giudice di primo grado, di gran lunga superiore al minimo edittale. La Corte di appello, dal suo canto, ha determinato la pena con una motivazione cumulativamente riferita a tutti gli imputati. Tale motivazione, tuttavia, deve ritenersi apparente nei confronti di MO, in quanto si risolve della mera elencazione di tutti i parametri indicati dall'art. 133 cod.pen., cumulativamente e collettivamente riferiti a tutti gli imputati. Tanto perché, in tal guisa la Corte di appello non ha dato atto delle ragioni esposte da MO nel suo atto di appello, le cui doglianze sono così rimaste inesplorate, ancorché dotate di un sufficiente grado di specificità. Va infatti osservato come non soddisfi l'obbligo di motivazione incombente sul giudice la generica e astratta elencazione di tutti parametri indicati dall'art. 133 cod.pen., cumulativamente riferiti a tutti gli imputati di un medesimo procedimento, quando dalla struttura argonnentativa complessivamente considerata non sia possibile rintracciare nella sentenza della Corte di appello una risposta -sia pure implicita- alle 6 ..). Ci I._ I-..., censure contenute nel gravame con riguardo a un trattamento sanzionatorio sensibilmente scostato dal minimo edittale. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Bari, che avrà il compito di dare risposta al motivo di gravame esposto da MO in punto di trattamento sanzionatorio. 7. Il ricorso di EM CO è inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto motivare anche in relazione ai punti per cui vi era stata rinuncia ai motivi di appello. L'assunto è manifestamente infondato, per quanto già enunciato, ossia che «è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello che, rilevata la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello dichiari l'inammissibilità sopravvenuta dei motivi oggetto di rinuncia, omettendone l'esame ai fini dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Pertanto, poiché, ex art. 597, comma primo, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali», (Sez. 5, Sentenza n. 2791 del 22/10/2014 Ud., dep. il 2015, Ferlito, Rv. 262682 - 01; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010 - dep. 01/02/2011, Izzo, Rv. 249269)». Va ulteriormente precisato che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche i motivi concernenti la sussistenza delle circostanze aggravanti e attenuanti del reato per i quali non sia stata fatta espressa riserva, in quanto relativi a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio. Il ricorso di MP è, quindi, inammissibile. 8. Il ricorso di LO AN è inammissibile. La denuncia di omessa motivazione, infatti, è rivolta alla recidiva e alla mancata esplorazione della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. i cui motivi erano stati oggetto di rinuncia nel giudizio di appello. Vale quanto già richiamato a tal riguardo al paragrafo precedente. 9. Il ricorso di DI MO IA è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, non essendo a tal fine sufficiente la generica denuncia di omessa motivazione circa una non precisata causa evidente di proscioglimento. 10. La declaratoria di inammissibilità che colpisce i ricorsi di Di MO IA, Di EO DA, GI SO, MP CO, RG AN, SA MO IAla importa la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione a IE RA con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Annulla la sentenza impugnata in relazione a De IS SA, limitatamente ai capi 7 e 9 nonché alle aggravanti dell'aver agito in più persone riunite ed armate, contestate al capo 12, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Annulla la sentenza impugnata in relazione a MO RA, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibili i ricorsi di Di MO IA, Di EO DA, GI SO, MP CO, RG AN, SA MO IA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 marzo 2023 Il Consigliere est. Il Presidente