Sentenza 3 aprile 2007
Massime • 1
Non è configurabile il delitto di calunnia nella condotta del titolare della potestà genitoriale su un minore, che ne denunci l'illecita sottrazione ad opera della madre naturale (che al momento del parto abbia chiesto di non comparire nella dichiarazione di nascita), in quanto l'azione della madre integra gli estremi del reato di cui all'art. 574 cod. pen.. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della sussistenza del reato di calunnia, che il denunciante abbia acquisito la potestà genitoriale a seguito di una procedura illecita di riconoscimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2007, n. 21343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21343 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 03/04/2007
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 552
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 26776/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciata in data 26.4.2005;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Di Casola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto;
Udito l'avv. Priolo M..
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. CE ZO è stato condannato in primo grado alla pena di anni tre di reclusione per il reato di calunnia.
2. È stato invece assolto dalla Corte d'appello di Reggio Calabria con la formula il fatto non sussiste.
3. La complessa vicenda processuale riguarda una denuncia sporta dal CE nei confronti di IO AN, madre del piccolo TO, per sottrazione di minore.
4. il CE esponeva di aver intrattenuto una relazione extraconiugale con la IO, da cui era nato un figlio, cui era stato attribuito il nome di TO, che la madre non aveva voluto riconoscere. Egli aveva, pertanto, riconosciuto il bambino come suo figlio naturale e si era preso cura di lui accudendolo nella propria abitazione. Sennonché, circa un mese dopo la nascita, la madre gli aveva sottratto il minore, impedendogli definitivamente ed illegittimamente di riportare il piccolo presso la propria abitazione. All'esito del dibattimento di primo grado i Giudici del tribunale di Palmi sono pervenuti alla conclusione che il CE, in quanto detenuto nel periodo del concepimento, non poteva essere il padre naturale del minore e che, pertanto, la denuncia di sottrazione di minore era stata sporta nella consapevolezza dell'innocenza della IO, al solo scopo di conservare la patria potestà sul minore, illegittimamente acquistata.
5. La Corte d'appello di Reggio Calabria, che ha mandato assolto l'imputato, espone un ragionamento affatto contrario. Sostengono i giudici della corte territoriale che al momento dell'esposto-denuncia il CE era formalmente il genitore del piccolo TO e l'unico soggetto legittimato a tenere con sè il bambino. L'episodio della sottrazione di minore non è frutto di invenzione. Effettivamente il piccolo fu portato via dalla madre, che, non avendo voluto riconoscere il bambino al momento della nascita, era sprovvista di potestà genitoriale. Piuttosto che portare via il piccolo, la IO avrebbe dovuto intentare un'azione di disconoscimento di paternità e denunciare la vicenda ed i suoi retroscena.
6. Avverso tale decisione ricorre il P.G. di Reggio Calabria per violazione di legge, inosservanza di norme processuali, vizio di motivazione.
7. Sostiene che i Giudici del gravame siano incorsi in errore nel sostenere che il CE fosse formalmente il genitore del piccolo e che il fatto materiale della sottrazione fosse veramente avvenuto. Difatti, la patria potestà al CE risulta formalmente attribuita solo a cagione della perpetrazione di un delitto, che ha consentito la falsa attestazione di stato.
8. Il ricorso è infondato.
9. La madre, la quale dopo il parto abbia dichiarato che non intende comparire, non acquista la potestà genitoriale. L'azione della madre, che, benché priva di potestà genitoriale, si sia materialmente riappropriata del neonato, è condotta illecita che integra gli estremi del reato di cui all'art. 574 c.p.. 10. Non commette, dunque, reato di calunnia il soggetto che, esercitando la patria potestà sul minore nel momento in cui avviene la sua sottrazione, denuncia l'illegale comportamento della madre naturale. Manca, invero, in simile caso, l'elemento oggettivo del reato: la denuncia di una condotta idonea ad integrare una fattispecie criminosa da parte della madre naturale è non solo rispondente ai dati del reale ma anche giuridicamente corretta. Tanto basta per escludere la sussistenza della calunnia, essendo del tutto irrilevante la considerazione che il denunciante abbia a sua volta acquisito la potestà genitoriale a seguito di una procedura illecita di riconoscimento di figlio naturale, comportamento questo suscettibile di altro ed autonomo giudizio di responsabilità penale. 11. Segue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2007