Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2004, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL TI, in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 29, presso lo studio BETTONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BR DI IM BR & C SAS, (già BR SPA poi BR SAS di IA BR & C. ) in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3322/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 11/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/03 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato BALLARINI Tito, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per accoglimento primo motivo, rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 27.10/11.12.1998, la Corte di appello di Milano, nel pronunciare sulla controversia tra OL sas e l'avv. Gianfranco Travaglia tra l'altro statuiva che erano compensate in ragione di un terzo le spese del doppio grado di giudizio, poneva le rimanenti a carico della OL spa, confermava nel resto l'impugnata sentenza e liquidava le spese di quel grado in complessive L.
5.908.500 oltre agli oneri fiscali e previdenziali, se ed in quanto dovuti per legge.
Avverso tale capo della decisione, l'avv. Tito LA, condifensore del Travaglia, propone ricorso per Cassazione basato su due motivi, nel presupposto che la Corte meneghina aveva omesso di pronunziarsi sulla distrazione delle spese benché egli si fosse dichiarato antistatario sia in primo grado (con relativa statuizione del Tribunale) che in appello e precisamente nella comparsa conclusionale, non ottenendo la relativa pronuncia della Corte territoriale.
Il LA proponeva altresì un secondo motivo di ricorso. Con ordinanza collegiale in data 22.3.2002, questa Corte disponeva il rinnovo della notifica, ritenuta irrituale;
procedutosi a tanto, si perviene all'odierna udienza. L'intimata non ha spiegato attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 93 c.p.c.; si sostiene che la sentenza impugnata, nello statuire la soccombenza, sia pure parziale, della società OL, avrebbe omesso di pronunciare la distrazione delle spese a suo favore, stante che la relativa richiesta era stata avanzata.
Va premesso che il procuratore distrattario è parte limitatamente al capo di pronuncia con cui gli sono state attribuite le spese e alle censure che investono specificamente e direttamente tale capo;
egli è pertanto legittimato a partecipare in proprio al giudizio di impugnazione soltanto se, con questa, si attacca il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura (cfr. Cass. SS.UU. 2.8.1995, n. 8458; arg. ex Cass. 7.4.1999, n. 3356). Ciò premesso, il motivo è fondato: è stato infatti ritenuto che quando il giudice di merito, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari, ometta di provvedere sulla domanda di distrazione proposta dal difensore si ha un vero e proprio vizio di omessa pronuncia, denunciabile in Cassazione direttamente e personalmente dal difensore interessato (da ultimo Cass. Sez. 2^, 30.10.1998, n. 10864). Nè può assumere rilievo in senso contrario il fatto che la richiesta, in appello, sia stata avanzata solo nella conclusionale, atteso che la sentenza di primo grado, che aveva disposto la distrazione, non era stata confermata quanto alle spese, di talché risulta evidente che nella richiesta di conferma di quella decisione doveva ritenersi compresa e reiterata anche la richiesta di distrazione.
Conseguentemente, il motivo deve essere accolto, esulando dalla pronuncia della Corte di appello di Milano, ogni statuizione relativa alla distrazione.
Con il secondo motivo (violazione dell'art. 24 l. 13.6.1942, n. 749) si lamenta che la Corte territoriale avrebbe ridotto i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato senza adeguata motivazione. La doglianza è inammissibile;
il motivo è infatti generico stante che la liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali il giudice del merito avrebbe errato, cosa questa assolutamente carente nella specie (v. Cass. 12.4.2001, n. 5467). Poiché non occorrono particolari accertamenti di fatto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e può essere decisa (v. Cass. 18.6.2003, n. 9698), a norma dell'art. 348 cpc, nel merito, disponendosi che le spese pari a L. 3.939.000 (euro 2.034,00) vengano distratte a favore dell'avv. Tito LA, dichiaratosi antistatario.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese relative al presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo;
cassa senza rinvio e, decidendo nel merito, dispone che le spese liquidate nella sentenza impugnata siano distratte a favore dell'avv. Tito LA, dichiaratosi antistatario. Compensa le spese di questo grado.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004