Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 24 ottobre 2022
Sentenza 24 luglio 2023
Ordinanza cautelare 27 dicembre 2023
Accoglimento
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00914/2026REG.PROV.COLL.
N. 09463/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9463 del 2023, proposto dalla AUSL Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Valerio Tallini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Luciani, 1,
contro
la dottoressa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Pizzutelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima), n. 605/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della dott.ssa -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025, il Cons. FA RP e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dott.ssa -OMISSIS-, “Dirigente Statistico” titolare di “Borsa di studio” presso la UOC Farmacia della SL di Frosinone, ha inoltrato domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione indetta dalla medesima Azienda con “ Avviso di ricognizione finalizzato ad individuare tutto il personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20 comma 1 e 2 del D.Lgs. 75/2017 e s.m.i .”, dichiarando di aver prestato servizio presso il suddetto ente dal 6 settembre 2016 fino alla data della presentazione della domanda.
In particolare, la dottoressa -OMISSIS-ha rappresentato di aver svolto mansioni di “Statistico” e “Ricercatore III livello”, con rapporto di lavoro “Borsa di studio” nei periodi dal 1° ottobre 2011 al 15 settembre 2013, dal 6 settembre 2013 al 31 luglio 2015 e dal 6 settembre 2016 al 30 ottobre 2021.
2. Con atto deliberativo n. 797 del 23 novembre 2021, la SL ha escluso la dottoressa -OMISSIS-dalla procedura di stabilizzazione, riscontrando la carenza dei requisiti previsti dall’art. 20, c. 1 e 2, del d.lgs. n. 75/2017, non potendosi computare le “ borse di studio ” ai fini dell’accesso alla procedura.
3. La dottoressa -OMISSIS-ha quindi impugnato l’esclusione dinanzi al T.a.r. per il Lazio, sez. staccata di Latina, deducendo che la nozione di “ contratto di lavoro flessibile ” di cui all’art. 20, co. 2, lett. a ), del d.lgs. n. 75/2017, utile ai fini della stabilizzazione, ricomprende anche i rapporti di lavoro costituiti mediante borse di studio, i quali, al pari di un rapporto di lavoro ordinario, sono idonei ad inserire stabilmente il lavoratore nell’organizzazione aziendale.
Ciò posto, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, nonché degli artt. 2 e 3 di detto accordo, in materia di divieto di abuso del lavoro flessibile da parte della pubblica amministrazione, assumendosi vittima di un abuso decennale di forme di lavoro flessibile da parte della SL, sì che l’ammissione alla procedura di stabilizzazione avrebbe dovuto costituire di per sé una sanzione per l’illecito commesso in suo danno dall’Amministrazione.
4. Il T.a.r., respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla SL, ha accolto il ricorso, ritenendo che l’art. 20, comma 2, lett. a ), del d.lgs. n. 75/2017, nel richiedere, per l’accesso alla procedura di stabilizzazione, la titolarità di un “ contratto di lavoro flessibile ”, sia idoneo a ricomprendere anche le borse di studio, risultando la norma connotata da un particolare favor partecipationis insito nella natura della procedura, che non pone problemi di accesso concorsuale all’impiego pubblico.
5. La SL ha impugnato la decisione, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità e/o l’improcedibilità sopravvenuta del ricorso introduttivo, non avendo la dottoressa -OMISSIS-provveduto ad impugnare la graduatoria finale della procedura, intervenuta nell’anno 2022.
6. Nel merito, la SL ha dedotto che la fruizione delle borse di studio non è idonea ad integrare il possesso dei requisiti necessari per accedere alla procedura di stabilizzazione ex art. 20, co. 2, del d.lgs. n. 75/2017, poiché, ciò che rileva ai fini della partecipazione al concorso riservato per la stabilizzazione, non è il servizio in sé e le sue caratteristiche, ma la tipologia di contratto in base al quale l’attività lavorativa è stata espletata, nella quale non può rientrare la borsa di studio, che ha una finalità prettamente formativa, in cui l’esercizio di prestazioni lavorative assume carattere recessivo e non qualificante del rapporto.
Peraltro, l’appellante ha osservato che, nel caso di specie, ciascuna borsa di studio assegnata alla dottoressa -OMISSIS-era stata finanziata dalla società privata di riferimento e non dalla SL, mancando, in concreto, ogni altro elemento indicatore della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Azienda.
7. Si è costituita la dottoressa -OMISSIS-, deducendo l’inammissibilità dell’eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso introduttivo sollevata dall’SL. Sul punto, l’appellata ha rilevato che gli atti deliberativi, con i quali la SL aveva proceduto alla stabilizzazione del personale precario, erano stati emessi in pendenza del giudizio di primo grado e che, pertanto, l’Azienda avrebbe dovuto proporre l’eccezione in quel grado di giudizio, non potendo provvedervi in appello, state la preclusione prevista dall’art. 104 c.p.a.. Inoltre, l’appellata ha dedotto che la procedura di stabilizzazione del personale precario non è assimilabile ad una procedura concorsuale, sostanziandosi nel solo inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che sono in possesso di requisiti predeterminati per legge, con la conseguenza che non sussisterebbe in capo al concorrente escluso l’obbligo di impugnazione dell’atto finale di approvazione della graduatoria. Infine, la dottoressa -OMISSIS-ha fatto rilevare che, nel caso di specie, la procedura non era esitata in un’unica “ graduatoria finale ”, ma in tante graduatorie quanti erano i profili professionali per i quali l’Amministrazione si era determinata a procedere alla stabilizzazione e che, in relazione alla posizione da ella prescelta, non risultavano altri aspiranti con il medesimo profilo professionale.
7.1. Nel merito, l’appellata ha dedotto di avere pieno titolo ad essere inserita nella stabilizzazione del personale, avendo prestato servizio, per 4 anni (periodo di tempo superiore al triennio previsto come requisito) mediante un contratto (borsa di studio) ricompreso nel novero del rapporto di lavoro flessibile, ricevendo la retribuzione direttamente dalla SL con propri fondi e mediante stabile inserimento nell’organizzazione dell’ente, con regolare presenza fisica presso i locali dell’Amministrazione e predeterminazione delle ore lavorative.
8. Con ordinanza n. 5161/2023 questa Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari per difetto del periculum in mora .
9. Le parti hanno presentato memorie e repliche in vista dell’udienza di discussione dell’appello nel merito.
10. All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
11. Preliminarmente, deve essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio per (sopravvenuta) carenza di interesse, stante la mancata impugnazione della deliberazione n. 206 del 22 marzo 2022 (con la quale l’SL ha proceduto “ all’indizione di apposite procedure concorsuali riservate, finalizzate ad acquisire le domande di partecipazione del personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, per le figure professionali e le unità di seguito riportate: - nr. 4 posti di CPS – Infermiere; - nr. 2 posti di Assistente Amministrativo ”), della deliberazione n. 758 del 4 ottobre 2022 (attraverso la quale la SL ha proceduto all’ammissione e all’esclusione dei candidati) e della deliberazione n. 917 del 25 novembre 2022 (con la quale la SL ha preso atto dei verbali della Commissione giudicatrice ed ha approvato la graduatoria finale relativa ai 2 posti di “ Assistente Amministrativo ”, nominando i 2 vincitori e disponendone l’assunzione in servizio).
11.1. L’eccezione è ammissibile, ma non è fondata.
11.2. L’eccezione è ammissibile poiché il giudice d’appello può esaminare d’ufficio l’ammissibilità (o la procedibilità) del ricorso di primo grado, precludendo l’art. 104 del c.p.a. la proposizione, per la prima volta in appello, solo delle nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio. Infatti, le eccezioni vietate in appello, ai sensi dell'articolo 345, comma secondo, del c.p.c. (che il 104 c.p.a. riproduce fedelmente), sono soltanto quelle in senso proprio, ovvero quelle “ non rilevabili d’ufficio ” perché riservate alle parti.
11.3. Tuttavia, l’eccezione è infondata, poiché, come emerge chiaramente dalla lettura dagli atti del giudizio, la dottoressa -OMISSIS-ha concorso per il profilo professionale di tecnico statistico e, stante la sua esclusione, alcuna graduatoria è stata pubblicata o approvata in relazione a tale profilo. Non esistendo, dunque, un’unica graduatoria finale per l’intera procedura di stabilizzazione e non essendo stata approvata alcuna graduatoria per il profilo di tecnico statistico, non esisteva alcun ulteriore atto lesivo suscettibile di essere impugnato dalla ricorrente, la quale non avrebbe potuto essere stabilizzata in un profilo professionale diverso da quello prescelto.
12. Nel merito l’appello è fondato.
13. La dottoressa -OMISSIS-, come si evince dal ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al T.a.r. risulta essere stata preposta ad uno specifico progetto, con rapporto “ borsa di studio ”, presso la SL di Frosinone nei seguenti periodi:
- dal 1° ottobre 2011 al 15 settembre 2013 (con sponsor Novartis Farma S.p.a.);
- per il periodo 6 settembre 2013-31 luglio 2015 (sulla base del Bando di Farmacovigilanza della Regione Lazio);
- dal 6 settembre 2016 al 30 ottobre 2021 (con sponsor la società Pfizer).
La stessa ha quindi sostenuto che anche il rapporto costituito sulla base di una borsa di studio rientri nella nozione di contratto di lavoro flessibile prevista dall’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, deducendo altresì di aver prestato la maggior parte delle ore lavorate per attività estranee ai progetti, con stabile inserimento nell’organizzazione della SL, dovendosi pertanto qualificare il rapporto di lavoro alla stregua di un contratto di collaborazione, ad onta dell’inquadramento formale quale “ borsa di studio ”, e dovendosi dunque addivenire ad una interpretazione “sostanzialistica” del concetto di “ contratto di lavoro flessibile ”, coerente con la finalità di superare il precariato nelle pubbliche amministrazioni.
14. Tali deduzioni non possono essere condivise.
15. L’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 “ Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni ”, prevede, al comma 2:
“ Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso ”.
16. L’interpretazione della norma non consente di ricomprendere, nella nozione di “ contratto di lavoro flessibile ”, anche la titolarità di borse di studio.
17. E’ preliminare chiarire l’ambito applicativo del “ contratto di lavoro flessibile ”.
17.1. Trattasi di locuzione sprovvista di una specifica definizione normativa, nella quale vengono assommate plurime forme di contratto di lavoro, diverse dal contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (che costituisce l’archetipo del contratto di lavoro), caratterizzate da una maggiore elasticità da parte del datore di lavoro o del lavoratore e che comportano deroghe alla disciplina ordinaria in termini di stabilità, durata, orario e modalità di collaborazione.
Il d.lgs. n. 81/2015, richiamato dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, disciplina in modo organico le principali tipologie di contratto di lavoro flessibile (contratto a tempo determinato, lavoro intermittente, lavoro part- time , apprendistato, lavoro tramite piattaforme digitali, lavoro accessorio). Tra queste non è ricompreso il contratto di lavoro tramite “ borsa di studio ”.
Quest’ultima, della quale pure manca una definizione normativa, consiste in una erogazione economica, conferita sulla base di un bando, con finalità essenzialmente formativa, consistente nel sostentamento dell’attività di studio, formazione, specializzazione o ricerca, non qualificata quale corrispettivo di una prestazione lavorativa e senza vincolo di subordinazione.
Manca, pertanto, il presupposto cardine del rapporto di lavoro, costituito dalla corrispettività, avendo piuttosto la borsa di studio una funzione di sostegno economico, connesso ad un percorso di crescita professionale.
17.2. Ciò posto, deve essere ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo plesso, che ha reiteratamente affermato come, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, ciò che rileva, ai fini della partecipazione al concorso riservato per la stabilizzazione, non è il servizio in sé e le sue caratteristiche, ma precipuamente la tipologia di contratto in base al quale l’attività viene espletata, ponendo la norma decisiva rilevanza e riferimento al “ contratto ” ed alla relativa tipologia, in termini generali di “ contratto di lavoro flessibile ”, con la rilevante conseguenza che “ la borsa di studio è inidonea a dare luogo non solo ad un rapporto di pubblico impiego, ma anche ad un rapporto di lavoro autonomo, sia perché le prestazioni connesse al godimento di una borsa di studio o di specializzazione non comportano un rapporto di lavoro subordinato tra l’Ente concedente ed il beneficiario della concessione sia perché neppure sussiste nei casi anzidetti l’esercizio di un’attività di lavoro autonomo; specificandosi, altresì, che, anche se l’esercizio dell’attività di borsista comporta l’esecuzione di prestazioni, queste non possono configurarsi come prestazioni lavorative in quanto la causa della concessione di essa è ben diversa da quella che caratterizza il rapporto di lavoro. D’altra parte, la borsa di studio, come del resto l’assegno di ricerca, ha una finalità prettamente formativa del suo titolare, ove l’esercizio di prestazioni lavorative assume carattere decisamente recessivo e non qualificante del rapporto ” (Cons. Stato, sez. I, 20 settembre 2023, n. affare 623/2022, che richiama Cons. Stato, sez. VI, 31 ottobre 2008, n. 5432).
18. Né, in senso contrario, può essere valorizzata la prima delle due pronunce citate dal T.a.r. e richiamate dall’odierna appellata, atteso che, nella fattispecie decisa dalla sentenza di questa Sezione n. 5013 del 20 giugno 2022 veniva in rilievo una problematica diversa, poiché era stato censurato il difetto di motivazione del provvedimento della SL, che non aveva specificato, come invece avrebbe dovuto, a quale tipologia di contratto (tra cui anche la “ borsa di studio ”) doveva essere riferita l’esclusione (illegittima) del candidato.
19. Ciò posto, su altro e diverso piano si pone (e deve essere valutata) la possibilità di riqualificare l’attività prestata in esecuzione di una “ borsa di studio ” alla stregua di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, quando l’attività svolta, a prescindere dal titolo (che degrada a mera “etichetta”), maschera un’attività di fatto lavorativa, sulla base degli ordinari indici sintomatici all’uopo utilizzati dalla giurisprudenza (preordinazione dei turni di lavoro, sottoposizione al potere di direttiva, assegnazione di mansioni stabili e continuative, integrazione nell’organizzazione).
19.1. Ci si trova, in sostanza, sul piano degli abusi in concreto da parte del datore di lavoro, che introduce il tema, sollevato dall’odierna appellata anche nel presente grado di giudizio, della concezione sostanzialistica del contratto di lavoro flessibile, atta a ricomprendere ogni forma di attività lavorativa sorretta da un rapporto sinallagmatico con un’amministrazione.
Ed è in questo senso che la sentenza appellata ha ritenuto di dover attribuire alla concreta esecuzione del rapporto lavorativo la “ natura ” di “ contratto di lavoro flessibile ”, rilevando che la parte ricorrente aveva documentato l’assegnazione diretta delle borse di studio da parte della SL di Frosinone, con svolgimento dell’attività lavorativa all’interno della struttura e dell’organizzazione dell’ente, regolare presenza fisica presso i locali aziendali, predeterminazione delle ore lavorate e liquidazione periodica degli emolumenti spettanti.
19.2. Orbene, al riguardo, il Collegio premette che il rapporto di lavoro tra l’odierna appellata e la SL di Frosinone può essere conosciuto e valutato, in questa sede, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del c.p.a. – radicandosi al riguardo la giurisdizione del giudice ordinario - e, dunque, senza efficacia di giudicato ed al solo fine di stabilire se le concrete modalità di svolgimento del rapporto, per come emergenti dalle allegazioni delle parti, possano essere ricondotte ad un “ contratto di lavoro flessibile ” ( sub specie di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di rapporto di lavoro subordinato).
19.3. Al quesito il Collegio ritiene di dover risposta negativa.
19.4. Invero, l’appellata ha individuato i presupposti di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro subordinato dalla messa a disposizione, da parte della SL, della postazione di lavoro e del personal computer connesso al sistema informatico aziendale ed alle piattaforme del S.S.N., con conseguente e stabile inserimento nell’organizzazione aziendale, confermata dalle continue proroghe disposte dall’Azienda con propri fondi. Inoltre, l’appellata ha evidenziato la natura predeterminata della prestazione di lavoro minimo da effettuare, sottoposta alla vigilanza del responsabile della UOC Farmacia, il pagamento degli emolumenti a scadenze fisse (mensili), l’obbligo di seguire programmi e direttive fornite dal responsabile, il controllo meccanizzato delle presenze in ingresso ed in uscita dal posto di lavoro mediante badge , l’assenza in concreto di causa formativa almeno quanto alla seconda e terza borsa di studio e, comunque, la esclusività o netta prevalenza della causa lavorativa, dimostrata non soltanto dalle varie proroghe disposte, ma soprattutto dall’adibizione ad attività estranee ai progetti connessi alle borse di studio.
19.5. Tali deduzioni non trovano conferma in atti.
19.6. Le borse di studio con finalità formativa usufruite dall’odierna appellata, infatti, aventi ad oggetto attività di monitoraggio dell’attività sanitaria e farmaceutica, sono state finanziate da soggetti terzi rispetto alla SL ( sponsor Novartis Farma S.p.a, Pfizer, Regione Lazio) e corrispondono con l’ambito delle attività concretamente poste in essere, avendo avuto le suddette borse di studio ad oggetto le seguenti macroaree: “ Monitoraggio della spesa sanitaria e promozione dell’appropriatezza terapeutica nella Asl di Frosinone ”, “ Farmacoutilizzazione ed aderenza agli indirizzi regionali dei farmaci attivi sul sistema renina-angiotensina. Monitoraggio ed audit per l’implementazione dell’appropriatezza prescrittiva dalla a.u.s.l. di Frosinone ”, “ Analisi di farmacoutilizzazione di farmaci antagonisti della vitamina k (AVK) e nuovi anticoagulantiorali (NAO) ”. Diversamente, le ulteriori attività che la dottoressa -OMISSIS-ha dedotto di aver effettuato, in disparte l’elencazione fornita, non hanno trovato un puntuale e specifico riscontro in atti.
19.7. Anche gli ulteriori indici rilevatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato dedotti dall’appellata non sono dimostrati, atteso che l’assegnazione di una postazione di lavoro e del personal computer connesso al sistema informatico aziendale rappresentano i normali strumenti operativi necessari ad effettuare l’attività oggetto della borsa di studio, mentre l’assegnazione di un badge rilevatore delle presenze e l’autorizzazione a connettersi ai sistemi aziendali risultano imprescindibili sia per l’accesso ai locali della SL, sia per l’utilizzo dei relativi sistemi da parte di ogni soggetto esterno, avendo ogni azienda un proprio sistema informatico protetto da firewall e sistemi di accesso ristretto. Ancora, risulta fisiologico il coordinamento dell’attività da parte del responsabile della UOC Farmacia, in ragione del fatto che l’attività del borsista non può svolgersi in maniera del tutto autonoma e scollegata dall’ordinario funzionamento dell’azienda, così come la predeterminazione di un orario di svolgimento dell’attività lavorativa, che deve eseguirsi negli orari di funzionamento degli uffici.
19.8. E del resto, come è stato evidenziato dalla giurisprudenza del giudice del lavoro, “ la circostanza che l’attività del borsista non si esaurisca nello studio e nell’approfondimento culturale, ma si completi con prestazioni analoghe a quelle del personale dipendente, non è di per sé idonea ad implicare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato ove difetti il requisito dell’assoggettamento del borsista medesimo ai poteri e alle direttive del suddetto ente, non ravvisabile nel suo mero obbligo di osservare le prescrizioni interne concernenti il funzionamento dell’ente datore della borsa di studio. Ciò è altresì conforme alla giurisprudenza della CGUE, che qualifica il borsista come lavoratore solo se esercita la propria attività per un determinato periodo di tempo sotto l’altrui potere direttivo e se percepisce una retribuzione a titolo di controprestazione per tale attività (Corte di Giustizia 17.7.2008, causa n. 94/07). ” (Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 1891 del 9 febbraio 2012).
19.9. Tali considerazioni rendono inconferente anche il richiamo alla seconda delle decisioni citate nella sentenza impugnata e richiamate dall’odierna appellata (C.G.A.R.S., 27 luglio 2021, n. 757), relativa ad una diversa fattispecie nella quale, a differenza dell’odierno giudizio, le peculiarità del rapporto di borsa di studio avevano evidenziato le caratteristiche che accomunano detto rapporto ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
20. Per queste ragioni, l’appello deve essere accolto e, in riforma della decisione impugnata, il ricorso della dottoressa -OMISSIS- deve essere respinto.
21. La peculiare natura delle questioni fattuali e giuridiche trattate giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo del giudizio.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RA GR, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
FA RP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA RP | RA GR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.