Sentenza 14 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2002, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA _ Im nome del Popolo Italiano 0373 6/02 Sezione lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro dr. Giuseppe Ianniruberto R.G.n.10614/1999 Presidente 8784 dr. Alberto Spand Consigliere Cron. Consigliere rel. Rep. dr. Donato Figurelli Consigliere Ud.07.11.2001 dr. Giovanni Mazzarella dr. Guido Vidiri Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (già Ferrovie dello Stato S.p.A.), con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, im persona dell'avv. Giancarlo Alvi- no, giusta atto per not. Paolo Castellini di Roma del 5/3/1999, rep. m. 56911, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ozzola in virtù di procura speciale a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del medesimo alla via Germanico n. 172, 4262 ricorrente;
CONTRO
DA CO, intimato;
: - 1. per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cosenza in data 26 giugno 1996 - 2 luglio 1998, m. 893/98, R.G.A.C. n. 911/96; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 7 novembre 2001; udito l'avv. N. Corbo per delega dell'avv. Massimo Ozzola per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostitute Procuratore Gene- glimento del ricorso. Пушен rale dr. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'acco- 0 1 2 1 Svolgimento del processo. Com ricorso del 19 gennaio 1995 il signor CO RA, premesso che aveva lavorato alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato dal 1960 fino al 6 gennaio 1991%; che la datrice di lavoro, subentrata all'OPAFS Opera di Previdensa edi Assistenza per i Ferrovieri dello Stato aveva calcolato - l'indennita di buonuscita sulla base dello stipendio spet- tante al momento della cessazione del rapporto, senza tener conto degli ulteriori benefici economici derivanti dall'ap- plicazione del CCNL 90/92 e scaglionati nel tempo per mere Ауто esigenze di cassa, chiedeva al Pretore del Lavoro di Cosenza di dichiarare il diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita, tenendo conto di tutti gli aumenti retributivi previsti dal contratto collettivo nel triennio di vigenza della contrattazione e di condannare le Ferrovie dello Stato al pagamento della differenza dovuta, con interessi e rivalu- tazione e com vittoria delle spese legali. Si costituiva in giudizio la società F.S., che contestava la fondatezza della domanda attrice. In particolare le F.S. deducevano di aver corrisposto l'indennità di buonuscita in base "all'ultimo stipendio mensile", comprensivo quindi degli aumenti tabellari maturati fino alla cessazione del rapporto in piena coerenza con l'art. 14 della legge 829/73. Il Pretore com sentenza del 18 aprile 1996 accoglieva la do- manda del lavoratore. Avverso detta sentenza proponeva appello - 3. la società F.S., a cui resisteva il RA. Com sentenza in data 26 giugno 1996Hall 2 luglio 1998 il Tribunale di Cosenza rigettava l'appello e compensava le spese. Osservava il Tribunale che, ai fini della risoluzione della presente controversia, occorre prendere le mosse dagli artt. 38, punto 5, e 96, punto 4, del CCNL 90/92, i quali stabiliscono che le "le misure degli stipendi" e quindi gli aumenti retributivi previsti dall'art. 377 **hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul premio di esercizio, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita, etc..."; e che "i benefici economici relati- 想 vi alla parte tabellare derivanti dall'applicazione del CCNL sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste, al personale tutto comunque cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo Pensioni del personale delle P.S., nel periodo di vigenza contrattuale". Dal combinato di- sposto dei citati articoli appare incontestabile il diritto dei ricorrenti ad ottenere la liquidazione dell'indennità per cui è causa, tenendo conto di tutti gli aumenti tabellari previsti dal contratto collettivo, entrati a far parte del patrimonio dei dipendenti fin dalla sua entrata in vigore, anche se scaglionati nel tempo. Ne la predetta interpretazio- me della morma collettiva contrasta com l'art. 14 della legge ove si consideri che l'espressione "ultimo stipendio899/739 4 - mensile", a cui fa riferimento l'art. 14 legge 829/73 deve essere intesa come ultimo stipendio a cui il lavo- ratore avrebbe diritto se non fosse cessato dal servizio e nom come ultimo stipendio di fatto erogato al lavoratore e che l'art. 14 si limita a fissare il parametro di riferi- mento per la liquidazione dell'indennità di buonusciita, ma non esclude che la contrattazione collettiva possa stabilire, come nel caso in esame, quali siano gli elementi retributivi da prendere in esame. Ne può validamente sostenersi che l'art. 96, punto 4, CCNL 90/92 si riferisca esclusivamente al tratta- прило mento di quiescenza e l'ant. 96 punto 3 al trattamento di pre- videnza, visto che nessun dato testuale consente di limitare il campo di applicazione del punto 4 al trattamento di quiescen- 28. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 28 maggio 1999, Ia società Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassa- zione, affidato ad un unico motivo. L'intimato non si è costituito in giudizio. La ricorrente ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione. Con l'unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 14 L. n. 829/1973, dell'art. 7, comma 30 I. m. 75/80, dell'art. 21 u. comma L. 210/85, dell'art. 1, comma 14 D.L. n. 386/91, dell'art. 13 D.L. m. 98/1995, violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 38 comma 5° e 96 commi 3° · 5- e 4° CCNL 90/92 in relazione agli artt. 12 e 1362 e ss. c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione in ordi- ne alla(pretesa) operatività degli aumenti previsti dall'art. 37 CCNE anche com riferimento alla indennità di buonuscita dei dipendenti cessati medio tempore, il tutto in relazione all'art. 360 nm. 3 e 5 c.p.c. La ricorrente deduce che il Tribunale nom ha considerato che l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle F.S., anche dopo l'avvenuta privatizzazione del rapporto di lavo- ro, ha continuato ad essere regolamentata dalla precedente рите normativa pubblicistica e ad essere erogata dall'OPAFS, ente di diritto pubblico istituito con legge n. 829 del 14. 12.73; che, com l'entrata in vigore della L. n. 210/85 è cambiato soltanto il soggetto al quale faceva carico l'onere di corrispondere il trattamento di buonuscita (Ente Ferrovie dello Stato anzichè Stato), mentre rimaneva immutata la di- sciplina normativa;
che, per quanto attiene la soppressione dell'OPAFS, la L. m. 204/95 ha disposto l'applicabiltà della legge n. 829/773 e successive modifiche disciplinante l'atti vità del soppresso Ente -, fino al 31 dicembre 1995; che la buonuscita dei dipendenti delle F.S. mon è istituto che può essere regolamentato determinato "sic et simpliciter" dalla contrattazione collettiva ed è necessario che le modifiche riguardanti la materia siano approvate da una legge;
che il Tribunale ha disatteso tutte le citate leggi, ritenendo che unica fonte del diritto del dipendente, ai fini dell'eroga - 5 zione e quantificazione dell'indennità di buonuscita, + fosse il CCNL 90/92; che tuttavia, anche im tale caso, il Tribunale non ha fatto buon governo delle norme conte- nute nel CCNL di settore, im quanto le ha applicate dan- done una interpretazione erronea e fuorviante, svincolata dal tenore letterale delle medesime e non im armonia con la normativa che disciplinava la materia della buonuscita. Il ricorso è fondato. Deve escludersi, invero, che il contratto collettivo di la- voro per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, stipulato per il periodo 1990-1992, possa avere validamente previsto il computo dell'indennità di buonuscita sulla base della retribuzione comprensiva di tutti gli aumenti previsti dal medesimo contratto anche con riferimento ai lavoratori ces- sati dal servizio prima delle date stabilite per l'effettiva decorrenza degli aumenti, e nei cui confronti comunque sia mancata la corresponsione di detti aumenti e la relativa contribuzione ai fini dell'indennità di buonuscita, poichè una clausola in tal senso contrasterebbe con la disciplina legale di detta indennità; questa, infatti, è commisurata per legge all'ultimo stipendio percepito dal lavoratore (art. 220 d.P.R. n. 2092 del 1973 sul trattamento di quie- scenza e art. 14 legge n. 829 del 1973, disposizione quest'ul- tima che, come precisa l'art. 21 della legge n. 210 del 1985, continua a regolare l'indennità di buonuscita pur dopo la -7- privatizzazione dei rapporti di lavoro), ed era erogata da un ente diverso dal datore di lavoro, finanziato con i contributi a carico del lavoratore e del datore di la- : voro, proporzionali alla retribuzioni corrisposte, fin quando l'OPAFS è stato soppresso con passaggio al datore - - dall'art.di lavoro della erogazione delle prestazioni 1, comma 43, della legge n. 537/ del 1993, rimanendo peral- tro riconfermata la previgente disciplina dell'indennità di buomuscita dall'art. 13 del d.l. n. 98 del 1995, convertito dalla 1. n. 204 del 1995 (Case. 23 giugno 2000 m. 8558; v. pure Cass. 5 ottobre 1999 n. 11080; Cass. 20 ottobre 1998 n. 10400). Il ricorso deve essere pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata;
e, nom essendo necessari ulteriori accerta- menti di fatto, ai sensi dell'art. 384, 1° comma c.p.c., la causa va decisa nel merito, con il rigetto della domanda del RA. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese dell'intero processO.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda del RA compensa le spese dell'intero procEBBO. Così deciso in Roma il 7 novembre 2001. Il Presidente (dr. Giuseppe Fanniruberto) Linser Painment Il Consigliere estensore (ar) Donato Figurelli) fracto mill Quare Savelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 1. 4 MAR. 2002 Judre calle IL CANCELLIE I D A 0 , S 1 3 S O 3 . L A 5 T L T , R O . A A B ' S N I L E D L P 3 E S 7 A I - D T N 8 I S - S G O 1 N O P 1 E A M S I E D I G A E A , D G O O E E T R L T T T I S N I R A E I G S L E D E L R E O D 9 - 1