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17 maggio 2014
17 maggio 2014
Art. 12. Modifiche al codice penale
in materia di prescrizione del reato 1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale , dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:
«3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell' articolo 420-quater del codice di procedura penale ».
2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale , e' aggiunto il seguente:
«Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell' articolo 420-quater del codice di procedura penale , la durata della sospensione della prescrizione del reato non puo' superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice».
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell' articolo 159 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 159. (Sospensione del corso della prescrizione).
- Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare e' imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non puo' essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facolta' previste dall' articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale .
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell' articolo 420-quater del codice di procedura penale .
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorita' competente accoglie la richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui e' cessata la causa della sospensione.
Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell' articolo 420-quater del codice di procedura penale , la durata della sospensione della prescrizione del reato non puo' superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.».
in materia di prescrizione del reato 1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale , dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:
«3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell' articolo 420-quater del codice di procedura penale ».
2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale , e' aggiunto il seguente:
«Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell' articolo 420-quater del codice di procedura penale , la durata della sospensione della prescrizione del reato non puo' superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice».
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell' articolo 159 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 159. (Sospensione del corso della prescrizione).
- Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare e' imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non puo' essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facolta' previste dall' articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale .
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell' articolo 420-quater del codice di procedura penale .
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorita' competente accoglie la richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui e' cessata la causa della sospensione.
Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell' articolo 420-quater del codice di procedura penale , la durata della sospensione della prescrizione del reato non puo' superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.».
Commentari • 3
- 1. CAPO I - DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENAWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio 1. La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato. Leggi il commento -> 1. L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie (1). 2. Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta. 3. L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa. 4. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. 5. L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, né ai delinquenti …
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Giurisprudenza • 8
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