Sentenza 25 novembre 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi di querela recapitata per posta la sottoscrizione dell'atto è condizione ineludibile di validità sotto il profilo dell'identificazione del querelante. (In aderenza al principio la Corte ha escluso l'esistenza dei requisiti di validità nel caso di timbro apposto in calce all'atto di querela recante la dizione "visto per la ricezione della presente denunzia" e firmato dal Maresciallo Comandante della Stazione di Carabinieri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/1999, n. 5668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5668 |
| Data del deposito : | 25 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Lacanna Presidente del 25.11.1999
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N.5668
3. Dott. Pier Francesco Marini Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere N.21534/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo
avverso la sentenza emessa il 26.1.99 del Tribunale di Agrigento nei confronti di Castiglione Calogera, nata il [...] a [...] la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto qualificarsi appello il ricorso e trasmettersi gli atti alla Corte di Appello territorialmente competente;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella fase degli atti preliminari al dibattimento, il Tribunale ha emesso sentenza di non doversi procedere in ordine al delitto di diffamazione perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di valida querela.
La Procura Generale ricorre e deduce la "erronea applicazione di norme processuali e la manifesta illogicità della motivazione", sostenendo che l'art. 337 c.p.p., "mentre prescrive che l'autorità che riceve la querela provveda ad attestare la data e Il luogo di presentazione, non prescrive che provveda anche ad attestare l'avvenuta identificazione del querelante, ma si limita ad imporre la sua identificazione" e che, comunque, l'omessa attestazione non determina l'incertezza assoluta sulla identità del soggetto ed è ovviabile attraverso l'esame del verbalizzante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso è ammissibile.
La sentenza emessa nella fase degli atti preliminari al dibattimento è sentenza predibattimentale, inappellabile, con la conseguenza che il provvedimento è impugnabile, ex artt. 469, 568, comma 2, c.p.p., soltanto mediante ricorso per cassazione, per il quale non opera il limite di cui al terzo comma dell'art. 569 stesso codice e che è proponibile la denunzia dei vizi di motivazione. Non può essere accolta, quindi, la richiesta della Procura Generale di qualificare come appello l'impugnazione e di trasmettere gli atti alla Corte di Appello territorialmente competente.
2 - Il ricorso non è fondato.
La querela, quale dichiarazione di volontà ricettizia con la quale il titolare del relativo diritto chiede che venga esercitata l'azione penale nei confronti del reo, deve essere proposta, per il combinato disposto degli artt. 337 e 333 c.p.p., per iscritto o oralmente, personalmente o tramite procuratore speciale, al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, oppure deve essere inviata a costoro, con sottoscrizione autenticata, tramite un incaricato o per posta in plico raccomandato. "L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione e all'identificazione della persona che la propone". La ratio della norma va individuata nell'esigenza di assicurare la storicità di dati, oggettivi e cronologici, da una parte, personali e di certa identificazione del querelante, dall'altra parte, in forme che non ammettono equipollenti, perché dirette ad accertare, nel momento della presentazione, la tempestività della istanza di punizione e la legittimazione attiva. Tali dati debbono risultare, anche implicitamente, dal contesto dell'atto e non possono essere ne desunti ne ricostruiti aliunde ed ex post, attraverso l'esame interessato del querelante, che può anche risultare irreperibile, e del verbalizzante, in quanto viene in considerazione una norma di ordine pubblico e di garanzia, diretta, non solo ad evitare l'inutile dispiegarsi dell'indagine istruttoria, dell'azione penale e dell'attività di organizzazione della giurisdizione, ma anche e soprattutto ad assicurare, a tutela dell'inquisito, la trasparenza formale e la certezza degli atti processuali, la quale potrebbe essere inquinata, in ordine al rispetto del termine perentorio e alla certa provenienza e alla sicura presentazione dell'atto dal soggetto legittimato, da involontarie o surrettizie omissioni. La sottoscrizione, l'autenticazione, nei casi in cui è richiesta, l'annotazione della data di presentazione e la identificazione del querelante sono, quindi, requisiti formali essenziali dell'atto di querela. La mancanza di uno di essi, nelle fattispecie prospettate, determina l'improcedibilità dell'azione penale. È vero, in merito, che per il principio di tassatività delle nullità, l'omissione non è processualmente sanzionata. È anche vero, tuttavia, che tali requisiti di forma sono essenziali, non per la validità, ma per l'esistenza stessa, in senso tecnico-giuridico, della querela che tale non è e non opera come condizione di procedibilità se non è sottoscritta, se la sottoscrizione non è autenticata, nei casi di inoltro tramite incaricato o l'ufficio postale, se manca l'annotazione della data di presentazione o se non è identificato il querelante. È vero, inoltre, che, in queste ultime ipotesi, la ritualità e l'efficacia della querela dipendono, in sostanza, da elementi esterni all'atto e alla volontà del querelante che viene ad essere danneggiato da omissioni direttamente imputabili al pubblico ufficiale deputato alla ricezione. È anche vero, tuttavia, che la norma, in funzione della finalità perseguita, inquadra, con determinazione tipica, questi requisiti formali nel momenti strutturali della formazione e della presentazione della querela e che l'omissione è addebitabile anche a inerzia del querelante. Questi, facultizzato a richiedere copia della querela, a norma dell'art. 107 disp. att. del codice di procedura e posto, così, oltre che con la lettura e la successiva sottoscrizione, nelle condizioni di controllare la regolarità formale dell'atto, è legittimato a pretendere che il pubblico ufficiale provveda alle annotazioni di legge. Peraltro, a norma dell'art. 124 c.p.p., i magistrati e gli organi ausiliari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti alla osservanza delle norme del codice di rito, anche quando l'inosservanza non importa nullità, a pena di responsabilità disciplinare e, eventualmente, anche di responsabilità civile per il risarcimento dei danni cagionati, ricorrendone i presupposti.
In definitiva, l'identificazione del querelante, nell'ipotesi di querela presentata, con dichiarazione scritta o orale, personalmente dal soggetto legittimato, svolge la stessa funzione normativamente assegnata, nell'ipotesi di querela inviata tramite posta o persona incaricata alla sottoscrizione autenticata che, infatti, dall'elaborazione giurisprudenziale è ritenuta ineludibile condizione di validità dell'istanza di punizione e di procedibilità dell'azione penale (Cass, Sez. V., 13.8.98, Pres. Lacanna, rel.Badia, rv. 211444; conf. 195364, 208659, 199851, 213417, 195364, 213417;
Corte cost., sent. 287/95). Ciò posto, si osserva che, nella fattispecie, il timbro apposto in calce all'atto di querela - "Visto per la ricezione della presente denunzia - Agrigento, 24.11.95 - M.llo comandante di Stazione" non soddisfa, neppure implicitamente, i requisiti minimi di esistenza dell'istanza di punizione, sia per la mancata indicazione del soggetto che materialmente presenta l'atto di querela, che reca la sottoscrizione non autenticata di AR SE, sia per la mancata identificazione del querelante.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio, il 25 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2000