Versione
26 dicembre 2012
26 dicembre 2012
Art. 2.
Parita' di accesso alle cariche elettive
e agli organi esecutivi dei comuni e delle province
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le modalita' di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parita' di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici»;
b) all'articolo 46, comma 2, dopo la parola: «nominano» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,»;
c) all'articolo 71:
1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nelle liste dei candidati e' assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi»;
2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore puo' esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non piu' di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza»;
d) all'articolo 73:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi»;
2) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Ciascun elettore puo' altresi' esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non piu' di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».
2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, al primo comma:
1) la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente:
«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 . In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non puo', in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima»;
2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;
b) all'articolo 33, al primo comma:
1) la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente:
«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere piu' rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 , e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista»;
2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni».
3. All' articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 , dopo la parola: «nomina,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,».
Parita' di accesso alle cariche elettive
e agli organi esecutivi dei comuni e delle province
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le modalita' di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parita' di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici»;
b) all'articolo 46, comma 2, dopo la parola: «nominano» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,»;
c) all'articolo 71:
1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nelle liste dei candidati e' assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi»;
2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore puo' esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non piu' di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza»;
d) all'articolo 73:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi»;
2) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Ciascun elettore puo' altresi' esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non piu' di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».
2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, al primo comma:
1) la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente:
«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 . In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non puo', in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima»;
2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;
b) all'articolo 33, al primo comma:
1) la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente:
«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere piu' rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 , e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista»;
2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni».
3. All' articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 , dopo la parola: «nomina,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,».
Commentario • 1
- 1. Parità di genere nelle giunte anche dei Comuni fino a 3.000 abitantiGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 12 giugno 2023 · 0.9739971
Il Ministero dell'Interno si è espresso con parere n. prot. 0015203 del 22.5.2023 circa la parità di genere nelle Giunta comunali evidenziando che le disposizioni sulla parità di genere nelle giunte dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti non hanno un mero valore programmatico ma assumono carattere precettivo. In particolare: E' stato posto un quesito in materia di parità di genere nelle giunte dei comuni aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti. In particolare, viene chiesto se il sindaco del comune di …, ente con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, sia tenuto a nominare un assessore donna dal momento che attualmente la compagine giuntale è composta dal sindaco e …
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Giurisprudenza • 44
- 1. TAR Napoli, sez. II, sentenza 08/05/2015, n. 2591Provvedimento: […] Col ricorso in esame il sig. AT TT, nella qualità di delegato alla presentazione della lista civica “Con TT Sindaco Libertà”, ne ha impugnato la ricusazione dalla competizione elettorale per l'elezione del sindaco e dei consiglieri del Comune di Mugnano di Napoli, indetta per il giorno 31 maggio 2015, disposta dalla IV Sottocommissione Elettorale Circondariale di Marano di Napoli con verbale n. 71 del 3 maggio 2015 per inosservanza delle norme in tema di quote di genere dettate dall'art. 2 della legge 215/2012 e successivamente confermata con provvedimento della medesima Sottocommissione del 4 maggio 2015.Leggi di più...
- ricomposizione delle liste elettorali·
- ricusazione delle liste elettorali·
- quote di genere·
- art. 2 legge 215/2012·
- art. 73 d.lgs. 267/2000·
- annullamento degli atti amministrativi·
- arrotondamento aritmetico·
- gerarchia delle fonti·
- interpretazione delle norme·
- principio del favor admissibilis