Sentenza 9 novembre 2010
Massime • 1
In caso di confisca del ciclomotore utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, la misura ablativa non può essere estesa anche alla targa-contrassegno del medesimo, atteso che la stessa ha la funzione di identificare non il veicolo sulla quale è apposta ma il suo guidatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2010, n. 41693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41693 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 09/11/2010
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 1890
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 34783/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento;
avverso sentenza della Corte di Appello di Trento resa in data 2 luglio 2008;
nei confronti di:
ME SA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Anna Maria Fazio;
udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del sostituto Dr. Eugenio Selvaggi che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità.
OSSERVA
considerato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento ha confermato la condanna, affermata dal giudice monocratico di quel Tribunal, di ME SA, per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e di guida in stato di ebbrezza di un ciclomotore ed ha disposto, in accoglimento di uno specifico motivo, il dissequestro e la restituzione della targa contrassegno del ciclomotore confiscato;
che il Procuratore Generale presso quella Corte ha proposto ricorso per violazione di legge in relazione all'art. 97 C.d.S. e art. 240 c.p.p., rilevando che alla confisca del motoveicolo doveva seguire anche quella della targa, per il principio della riferibilità della misura ablativa a tutto il veicolo, nel suo complesso unitario ed inscindibile;
ritenuto che
il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, come messo in evidenza dalla Corte di appello, con motivazione che si condivide, la ed targa - contrassegno non ha la medesima funzione identificativa della targa dei veicoli iscritti al PRA, ma solo quella di consentire, quale che sia il motociclo cui sia apposta, la identificazione del guidatore;
che trattandosi cioè di un contrassegno non collegato inscindibilmente al mezzo, ma alla persona, il provvedimento di confisca non è giustificato, specie considerando che all'appellante non era stato ne' revocata ne' sospesa la patente di guida;
che appunto la confisca del mezzo, nel caso di violazione dell'art. 186 c.d.s. concerne il mezzo con cui è stato compiuto il reato, cui la targa contrassegno non si integra ne' lo compone;
che la pronuncia di questa Corte invocata dal ricorrente non si attaglia alla fattispecie in esame, poiché ha riguardo alla diversa ipotesi di confisca di un telaio di ciclomotore che pertanto, il ricorso è da dichiarare inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2010