Sentenza 17 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2001, n. 6772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6772 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2001 |
Testo completo
IN 6772/01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SUI SAZIONE Oggetto EZIONE SECONDA CIVILE Servive. Autio com Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: furori Dott. Franco PONTORIERI Presidente- R.G. N. 3834/99 Dott. Giandonato NAPOLETANO Cron. 15224 Consigliere Rep. 2488 SCHETTINODott. Olindo Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud.13/02/01 Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta co S E N TENZA dal Sig... per diritt L.600 sul ricorso proposto da: || 17 MAG, 2001 AN IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE OSTRIANA 12, presso lo studio dell'avvocato DU BESSE' FRANCESCO, che lo difende unitamente all'avvocato MOSCA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
LIRE 3000 ricorrente CANCELLERIA
contro
SA LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CG512563 BOEZIO 6, presso 10 studio dell'avvocato PAPARAZZO LIRE 3000 ETTORE, difesa dall'avvocato DAVERIO GIORDANO, giusta CANCELLERIA delega in atti;
2001 - controricorrente CG512564 261 nonchè
contro
-1- FILIPPEDDU IO;
intimato avverso la sentenza n. 1098/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 22/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato Francesco DU BESSE', difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del му ricorso;
udito l'Avvocato Marco DAVERIO, per delega depositata in udienza, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetto del ricorso. UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva dal sig. DAVERIO per diritti € 68 +14chi il 15.41-02 IL CANCELLIERE -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione, notificato il 10 e l'11.6.88, IA RI evocava in giudizio IO LL e BE, LO, AN e IA SS, chiedendo al Tribunale di accertare quali fossero i diritti di transito spettanti ai convenuti sul mapp.344 f.18 del comune di Domodossola, nonché di accertare se i lavori eseguiti dal solo IO LL nel proprio immobile concretassero violazioni dei diritti relativi alle distanze tra opere. La causa veniva più volte interrotta a causa del decesso dei convenuti BE, LO, AN e IA SS, in luogo dei quali si costituivano i rispettivi eredi. All'udienza del 18.12.91 si costituiva anche IO IL, interveniente му ex art.105 cpc. Assumendosi acquirente del terreno de quo in forza di scrittura privata stipulata in data anteriore all'inizio del presente giudizio, il IL si associava alla domanda attorea, al fine di veder accertata l'inesistenza di diritti dei convenuti sul predetto fondo. Con ricorso possessorio presentato in data 20.12.91, la RI e il IL chiedevano la rimozione dell'autovettura Fiat 127 che il IO Pallanda aveva parcheggiato nella parte terminale del cortile di cui al mappale cit, rendendo pericoloso il transito e l'immissione sulla pubblica via. L'istanza veniva accolta dal G.I. con provvedimento dell'11.2.92. In corso di causa i convenuti alienavano la loro proprietà a VE LL, il quale tuttavia, non si costituiva in giudizio. Il Tribunale di Verbania con sentenza in data 15.12.94/11.1.1995 dichiarava IO IL privo di legittimazione processuale;
accertava l'inesistenza di servitù di passaggio gravante sul cortile di cui al mappale 344 F.18 del comune di Domodossola e a favore degli immobili insistenti sul medesimo mappale, appartenenti a LL IO, TI IA OS, SS NN e SS LA (eredi di SS LO); SS FE, SS IL (eredi di SS IA); SS AN;
De TI NS, SS IE e SS UR (eredi di SS BE). Avverso tale sentenza proponeva appello IO LL. Si costituiva ritualmente IA RI chiedendo la reiezione dell'impugnazione. IO IL, sebbene ritualmente citato non si costituiva per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Con sentenza in data 13.3/22.8.98, la Corte di appello di Torino respingeva l'interposto appello. Ha ritenuto preliminarmente, la Corte territoriale che la sentenza del Tribunale di Verbania era stata impugnata "esclusivamente му laddove ha ritenuti che i convenuti non abbiano provato il fondamento della servitù di passaggio di cui si asserivano titolari e quindi essi non possano vantare alcun diritto reale sul cortile di cui al mappale 344 F.18 del comune di Domodossola" e che conseguentemente le rimanenti statuizioni erano passate in giudicato. Si rilevava in ordine alla mancata ammissione delle prove richieste che dal comportamento processuale del difensore del convenuto (con riferimento al primo grado) chiaramente si evinceva la volontà di rinunciare all'assunzione delle prove ammesse e alla ammissione di prove. Invero, il difensore di parte convenuta dopo aver ottenuto l'ammissione delle prove dedotte non ha compiuto alcuna attività istruttoria diretta ad ottenerne l'assunzione e per di più ha rinunziato all'assunzione, chiedendo l'ammissione di prove per testi (la nuova richiesta, equivale a rinunzia alle assunzioni delle prove già ammesse), per poi abbandonare tale richiesta in sede di precisazione delle conclusioni. La nuova richiesta di ammissione delle prove era avvenuta il 18.11.92; 2 il G.I. non l'aveva esaminata ed aveva fissato udienza di precisazione delle conclusioni;
in tale udienza il procuratore dell'attore aveva precisato a verbale le sue conclusioni omettendo di avanzare una qualsivoglia richiesta istruttoria;
che su richiesta di controparte veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni e che anche in detta udienza l'avv. Morra per il convenuto precisava nuovamente le conclusioni omettendo ogni tipo di richiesta istruttoria. Tale attività svolta dal difensore del convenuto era da considerarsi idonea a dimostrare che lo stesso aveva chiaramente rinunziato alle istanze istruttorie proposte ed era conseguentemente decaduto dalla riproposizione delle stesse. Quanto alla doglianza relativa alla costituzione negoziale della servitù, si му rilevava che era stato indicato in modo generico l'atto del notaio Tamagnone del 1932 senza depositarlo in atti e richiamando una clausola di stile, che dovrebbe essere nello stesso contenuta, clausola non idonea certo a dimostrare l'esistenza della servitù. Inoltre, sulla statuizione al riguardo del primo giudice non vi era censura per cui era formato giudicato endoprocessuale, sicchè il LL doveva dare la prova di essere titolare di una servitù di passaggio e che tale prova non era stata fornita. Per la cassazione di tale sentenza ricorre sulla base di nove motivi il LL;
resiste con controricorso la RI. Motivi della decisione I nove motivi su cui si articola il ricorso del LL attengono in realtà a due distinte questioni, l'una di carattere processuale e l'altra di ordine sostanziale. 3 La frammentazione delle doglianze non ne elide la sostanziale riconducibilità ai profili attinenti alla portata dell'appello; alla questione dell'ammissibilità o meno delle prove articolate in primo grado e riproposte in sede di appello;
alla questione afferente la portata del rogito NE;
in relazione alle conclusioni peritali. Per ordine logico, anche in ragione della espressa dizione contenuta al riguardo, e preliminarmente, nella sentenza impugnata, devesi esaminare se sia esatto il rilievo (secondo motivo di ricorso) secondo cui erroneamente i giudici dell'appello avrebbero ritenuto limitato il thema decidendum alla usucapione, essendo risultato, siccome non oggetto di impugnazione, му passata in giudicato la decisione del Tribunale di Verbania che aveva considerato provata la proprietà del cortile in capo alla RI. Premesso che la sentenza di primo grado aveva affrontato ex professo la questione della proprietà dell'area, che aveva ritenuto non contestata, ed aveva qualificato l'azione della RI come di negatoria servitutis, risulta conseguente che tale statuizione andava a costituire parte integrante e qualificante della sentenza stessa. Ora, la citazione in appello del LL, concludeva chiedendo “riformare la sentenza nel capo in cui accerta l'inesistenza di servitù di passaggio sul cortile... accertando e riconoscendo l'esistenza della servitù di passo carraio e pedonale sul suindicato cortile, quantomeno per intervenuta usucapione ultraventennale". In via istruttoria veniva previamente richiesta la prova per testi formulata in primo grado e tendente a provare l'usucapione della servitù. Premesso che è compito del giudice del merito interpretare la domanda proposta, purchè l'esame ermeneutico venga condotto su base logica e argomentativa congrua, nella specie la conclusione raggiunta appare corretta. Invero, a sostegno del fatto che si sarebbe riproposta in appello la questione della comproprietà, si cita un passo dell'atto di appello in cui si accenna alla portata del rogito NE e alla CTU e se ne trae la conclusione che detta questione era stata oggetto di impugnazione. A fronte di conclusioni quali quelle rassegnate, e che si sono precisamente riportate, l'inciso suddetto non ha la valenza di riproporre una questione che va qualificata come di rivendica, atteso l'inequivoco tenore delle conclusioni stesse che proprio perché conferenti alla servitù, escludono la questione della comproprietà che, se prospettata, sarebbe stata assorbente e preclusiva di ogni problematica afferente alla servitù. Ne consegue che correttamente la Corte di appello di Torino ha ritenuto che la questione della comproprietà non fosse oggetto di impugnazione, sicchè la relativa statuizione era passata in giudicato. Dalle considerazioni che precedono risulta l'infondatezza del secondo motivo di ricorso e la statuizione secondo cui unico oggetto del presente giudizio è quello relativo all'usucapione. Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso (ma, passim, anche in altre doglianze) si lamenta per un verso la valutazione di correttezza giuridica della decisione del primo giudice di aver considerato decaduto il LL dalla prova per testi articolata in prime cure e, per altro verso, per la mancata ammissione di tali prove in appello, come richiesto. La invero dettagliata descrizione dell'iter processuale svoltosi in primo grado a proposito delle prove stesse, ammesse in un primo tempo, poi non espletate per la ritenuta potenziale capacità decisiva della questione della comproprietà e non riproposte nelle conclusioni dimostra la carenza di vizi nella decisione adottata al riguardo, atteso che le conclusioni omesse si intendono rinunciate e che il comportamento processuale del difensore dimostrava chiaramente la volontà di rinunciare e alle prove ammesse e all'ammissione di prove. In tal senso è l'orientamento giurisprudenziale costante di questa Corte, che fa riferimento al duplice profilo della mancata riproduzione nelle conclusioni definitive di una delle domande ed alla condotta processuale;
ferma la oggettiva sussistenza del primo requisito, la Corte torinese ha valutato la condotta processuale del difensore ed ha su ragioni oggettive basate sullo svolgimento della vicenda processuale, $ ritenuto che la rinuncia alle prove formulate fosse inequivoca. Ciò posto, il richiamo alle sentenze di questa Corte n.2194 del 1976 e n.3653 del 1985, è inconferente, atteso che la Corte territoriale ha valutato entrambi i profili ivi evidenziati, giungendo a conclusioni sufficientemente argomentate sotto il profilo della coerenza e della evidenza procedurale. Quanto poi alla pretesa omissione di pronuncia circa la richiesta delle stesse prove in appello, l'ampia motivazione afferente alla verificatasi decadenza ry dalle richieste istruttorie comporta implicitamente, ma inequivocabilmente, la reiezione della richiesta istruttoria per il detto motivo. Ne consegue che il terzo ed il quarto motivo del ricorso devono essere respinti siccome privi di pregio. Le ulteriori censure (motivi primo, quinto, sesto, settimo ed ottavo) attengono invece (sotto il prevalente profilo di contraddittorietà ed illogicità della motivazione e omesso esame delle risultanze istruttorie) al merito della controversia e denunciano pretese carenze motivazionali e/o omissione di valutazione della CTU e di altri documenti. Il primo motivo in particolare contesta la mancata valutazione delle conclusioni peritali nonché del rogito NE. In realtà, la questione sollevata si basa sulla conformazione dei luoghi che, ad avviso dell'odierno ricorrente dimostrerebbe la sussistenza, in re ipsa, della vantata servitù. E' una lettura della CTU che non contrasta con quella adottata dai giudice del merito se non nelle valutazioni che ne derivano;
ma sotto questo profilo la doglianza non ha pregio, perché non si tratta affatto di contraddittorietà della motivazione, ma di consentita, discrezionale valutazione degli elementi acquisiti che essendo sufficientemente motivata, sfugge al controllo di legittimità. A tale motivo si correla il quinto con cui pure si lamenta un omesso esame della CTU laddove si parla di uso comune del lavatoio da parte degli antichi proprietari della casa, donde il loro diritto d'uso e quindi di transito nel cortile. L'argomento non risulta confacente al thema decidendum;
se si correla il diritto di transito con l'accesso al lavatoio, appare evidente che si doveva dar prova della sussistenza dell'uso del lavatoio, che pare escluso dalle risultanze processuali. Per quanto concerne invece le valutazioni del CTU afferenti alla ritenuta му comproprietà del cortile, valgono, a svilirne la portata le considerazioni già ampiamente svolte sul punto. Quanto poi al sesto motivo, la pretesa contraddittorietà motivazionale non sussiste;
fermo il fatto che la Corte territoriale ha sancito che il rogito NE non dimostrava l'acquisto della servitù, come aveva deciso il giudice di primo grado e che su tanto si era formato giudicato endoprocessuale, si è poi ritenuto che il LL non avesse fornito altre prove atte a dimostrare l'usucapione. In tanto non si ravvisa contraddizione alcuna. Per ciò che attiene poi al settimo motivo, che va esaminato congiuntamente al nono motivo di ricorso, va detto che entrambi hanno come presupposto l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui al momento della decisione dell'appello, il rogito NE non risultava prodotto;
detta affermazione definita inconsistente dal ricorrente che evidenzia come inconfutabilmente tale documento sia stato esaminato dal giudice di primo grado e come lo stesso si trovi nel fascicolo del ricorrente, viene per un 7 verso posta a base del dedotto vizio di contraddittorietà della motivazione (settimo motivo) e per altro verso di un vizio di motivazione (nono motivo). E' pacifico che la Corte torinese non ha esaminato tale documento a è del pari pacifico che quanto al riguardo fu riportato nella sentenza di primo grado è stato valutato dalla stessa Corte e ritenuto generico per quanto riguardava la frase "coi relativi anditi e passaggi", di cui l'indeterminatezza risulta evidente. Basandosi su tale elemento, la Corte, che aveva già ampiamente motivato al riguardo, con argomentazioni diverse e già ricordate, ha escluso che la servitù potesse dirsi costituita in base al titolo invocato;
né il ricorrente му evidenzia, come sarebbe stato suo preciso onere, altri elementi, contenuti in detto rogito, che avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a decidere diversamente. E' dunque da escludersi contraddittorietà della motivazione, che è anzi coerente nell'ambito del complesso della sentenza, come pure difetto di motivazione (nono motivo) a tale riguardo, atteso tra l'altro che il riferimento ivi contenuto nella CTU nulla aggiunge a quanto può ragionevolmente desumersi al riguardo. E' però il caso di aggiungere che la presunta erroneità circa l'affermazione della Corte territoriale riguardo la mancata produzione (in appello) dell'atto in argomento è tutt'altro che smentita dal fatto che il giudice di primo grado avesse esaminato tale documento e dalla circostanza che lo stesso sia (com'è) attualmente nel fascicolo del ricorrente. Ma, a prescindere da tale pur piana considerazione, occorre rilevare che se, come pare trapelare in modo invero non limpido, dal ricorso, si volesse sostenere che tanto la contraddittorietà, quanto l'omessa motivazione deriverebbero direttamente dall'omesso esame di un documento regolarmente prodotto, tanto potrebbe al limite condurre all'errore di fatto di cui all'art.395, n.4 cpc, e quindi ad un ricorso per revocazione, ma non può formare oggetto di ricorso per 8 cassazione per error in indicando (cfr. Cass.28.2.1983, n. 1372; 20.5.1992, n.6082; 15.11.1994, n.9628). L'ottavo motivo di ricorso ripropone, sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione, la questione della mancata ammissione, in appello, delle prove testimoniali richieste per dimostrare l'usucapione. Come si è già ampiamente argomentato, la Corte torinese ha adottato la decisione al riguardo sotto un profilo processuale, che quindi non configura alcuna contraddittorietà, atteso che la ritenuta decadenza opera in quanto tale e non può avere riferimento alcuno con l'oggetto della domanda. Anche tale motivo appare pertanto privo di pregio. Il ricorso deve essere pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in L. 496,308 Oltre a L.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 13.2.2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Marset ིད་མི་མི་བཅང་ IL CANCELLIERE C1 100T 250.000 Francesco Catania OTT 902 DEPOSITATO IN CANCELLERIA тот. 310000 EUTRA 17 MAG 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato In data 10 2002 4 CY Valafila vercate €.... 160,10 alno . Vercate...... CENTOSESSANTA/10 (euro p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa IA DI FILIPPO) 9 Responsabile zia Adu Giudiziari