Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
1 0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 8 7 LA CORTE SUPREMA DI CASS. Oggetto 5 Spese della esecuzione SEZIONE TERZA CIVICE forzata per rilascio 0 ex art 611 c.p.c Composta dagli I) mi Magistrati: 0 R.G.N. 7888/98 1 Presidente Dott. Giovanni S Dott. Ugo Consigliere FAVARA Consigliere .. MIS Cron. Dott. Paolo VITTORIA Dott. Francesco SABATINI Consigliere Rep.196 Ud. 02/05/00 Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. PARISSE FLORINDA, MANETTA UMBERTO, elettivamente A-7. GEN. 2001. domiciliati in ROMA VIA BARBARA TOSATTI 26, presso lo IL CANCELLIERE studio dell'avvocato GIUSEPPE RAMICONE, che li difende, LIRE 3000 CANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
CB219157 PISTILLI FRANCO;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
- intimato -
Richiesta copia studio dal Sig. coNE avverso la sentenza n. 50/98 del Tribunale di L'AQUILA, per dinit 9000 N 12 MAG. 2001 emessa il 05/02/97 e depositata il 24/01/98 (R.G. IL CANCELLIERE 2000 575/93); CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 875 udita la relazione della causa svolta nella pubblica Rilasciata copia legale al Sig. RAMICONE per +3 1 11.1.2 MAY 2001 IL CANCELLIERE udienza del 02/05/00 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO All'esito di procedura di esecuzione forzata per rilascio di immobile, ad istanza dei creditori proce- denti IN SS ed MB MA nei confronti di NC ST, il Pretore di l'Aquila quale giudi- ce della esecuzione, richiesto ai sensi dell'art. 611 c.p.c. con ricorso dei creditori, liquidava a favore degli stessi ed a carico dell'esecutato le spese, i di- LIRE 10000 ritti e gli onorari del procedimento esecutivo, di cui CANCELLERIA con decreto del 26.8.1992 ingiungeva il pagamento. Avverso il decreto ingiuntivo, con citazione del AT980038 5.10.1992, proponeva opposizione NC, ST, che BE134317 il Pretore di L'Aquila rigettava con sentenza del 1° marzo 1993. Il tribunale della medesima città, decidendo CANCELLERIA l'appello del ST avverso la sentenza del pretore, in accoglimento della impugnazione, revocava il decre- to, emesso dal pretore giudice dell'esecuzione in data 26.8.1992, limitatamente alla parte in cui si ingiunge- va all'esecutato il pagamento di somme diverse dalle 2 и р spese vive della procedura esecutiva, e compensava per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudi- zio. Considerava il tribunale che la norma di cui all'art. 611 c.p.C. secondo la interpretazione che ne avevano dato le Sezioni Unite di questa Corte di Cassa- zione con la sentenza n. 1471 del 24.2.1996 consenti- va al giudice dell'esecuzione di liquidare, ad istanza del creditore procedente, le sole spese vive (esborsi) anticipate dall'istante, non anche diritti di procu- ratore e gli eventuali onorari di avvocato. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ri- corso IN SS ed MB MA, i quali af- illustrato fidano la impugnazione ad un solo motivo, anche da memoria. NC ST non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo di impugnazione i ricorrenti, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., denunciano la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 91, 95, 611 e 614 stesso codice e lamentano che, avendo essi formulato al giudice della esecuzione due distinte istanze (l'una per conseguire il rimborso delle spese vive della esecuzione;
l'altra per ottenere il pagamento dei diritti e degli onorari relativi alla 3 pua rappresentanza tecnica), il giudice di merito aveva omesso di considerare che nella esecuzione per consegna о rilascio anche la liquidazione dei diritti e degli onorari deve necessariamente essere effettuata dal pre- tore, giudice della esecuzione, mediante provvedimento equiparato ad un decreto ingiuntivo. La censura nel suo complesso è fondata. Sull'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 611 c.p.C. la quale dispone che, nella ese- cuzione per consegna o rilascio, l'ufficiale giudizia- rio specifica nel processo verbale tutte le spese anti- cipate dalla parte istante, la cui liquidazione è fatta dal giudice della esecuzione con decreto che costitui- sce titolo esecutivo - la elaborazione giurisprudenzia- le, collegata alla natura del provvedimento di cui alla norma stessa, trova un preciso punto di riferimento nella sentenza n. 1417 del 24.2.1996 delle Sezioni Uni- te di questa Corte. Affrontando per la prima volta il problema se, con riferimento specifico all'esecuzione per consegna o ri- lascio, il pagamento delle spese vive anticipate dall'istante possa essere intimato nel precetto, previa cd autoliquidazione ad opera del creditore procedente, questo giudice di legittimità, con la predetta senten- ha stabilito che il sistema di liquidazione delle za, 4 ри spese previsto dall'art. 611 c.p.C. concerne esclusiva- mente le spese vive anticipate dall'istante e non anche le spese per la rappresentanza tecnica;
che è consenti- to allo stesso creditore istante di intimare con il precetto, atto preliminare alla esecuzione non avente natura processuale, il pagamento delle spese ad esso inerenti e degli esborsi anticipati senza preventiva liquidazione giudiziale e di procedere, in caso di inottemperanza, al pignoramento, fermo restando il di- ritto del debitore di proporre opposizione all'esecuzione anche limitatamente a tale obbligazione, accessoria rispetto a quella nascente dal titolo esecu- tiva di consegna о rilascio;
che per il rimborso dei diritti di procuratore ed eventuali onorari di avvocato si deve ricorrere al provvedimento di ingiunzione. Detta ultima affermazione della sentenza n. 1417 del 1996 confermava, pertanto, espressamente richiaman- dolo e rafforzandolo, l'indirizzo giurisprudenziale precedente (Cass. 27.7.1965, n. 1762; Cass. 25.8.1977 n.3853; Cass. 22.10.1977 n. 4549; Cass. 13.6.1994 n. 5720), per il quale se il pretore (allora giudice dell'esecuzione per consegna o rilascio, quando la ma- teria tutta della esecuzione ancora non era stata affi- data al Tribunale, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 51 del 1998), con decreto emesso in di- и 5 р chiarata applicazione dell'art. 611 c.p.c., liquida ed ingiunge il pagamento delle spese di rappresentanza tecnica, per questa parte il decreto non costituisce titolo esecutivo e va considerato un provvedimento di natura monitorio. Nel suddetto contesto la sentenza delle Sezioni Unite n. 1417 del 1996 non veniva, comunque, a modifi- care, in tema di competenza, il principio, già afferma- to (Cass. 13.6.1994 n. 5720), per il quale dalla dispo- sizione dettata dall'art. 611, 2° comma, c.p.c. integrante una applicazione della regola generale in tema di competenza sulla condanna alle spese, fissata dall'art. 91 stesso codice, con la conseguenza che spettava al pretore, giudice competente per l'esecuzione, statuire sul diritto al rimborso ed alla relativa liquidazione delle spese- doveva derivare che anche la domanda per la liquidazione delle spese di rappresentanza tecnica sostenute nel procedimento anda- va presentata al pretore, che, in quanto funzionalmente competente, su essa provvedeva con decreto d'ingiunzione, a norma degli artt. 633, 634 e 641 c.p.c., con la ulteriore conseguenza che la domanda non accolta poteva essere riproposta al pretore in via or- dinaria in applicazione dell'art. 640, ult. comma, stesso codice. 6 ри Infatti, la successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass.
8.10.1997 n. 9777; Cass.
2.10.1998 n. 9784) continuò a ribadire che la competenza per la li- quidazione delle spese, anticipate dal creditore nella esecuzione per consegna o rilascio, apparteneva al pre- tore, quale giudice designato per l'esecuzione, sia quando doveva provvedere con il decreto indicato nell'art. 611 c.p.c.; sia quando doveva provvedere sul- la domanda proposta dalla parte interessata, con le spese di assi- forme ordinarie, per il rimborso delle stenza tecnica. Il giudice di appello -fraintendendo la portata della sentenza n. 1417/96 di questa Corte, quando da essa fa derivare la inesatta affermazione secondo la quale il giudice della esecuzione potrebbe, ai sensi dell'art. 611 c.p.c., liquidare al creditore procedente soltanto le spese vive anticipate (esborsi) e certifi- cate dall'ufficiale giudiziario, non anche le spese della difesa tecnica- non ha rispettato i principi di cui innanzi nella applicazione della norma, secondo la interpretazione che occorreva farne per definire la di- sciplina vigente all'epoca (nella disciplina attuale, attributiva in via esclusiva al tribunale di tutte le cause in materia di esecuzione forzata ai sensi dell'art. 9 2° comma c.p.c. quale modificato dall'art. 7 зно 50 del decreto legislativo n. 51 del 1998, la problema- tica che già si poneva risulta superata). In particolare, avendo il pretore di L'Aquila, su ricorso dei creditori procedenti SS e MA, in- giunto in solido al debitore ST, con decreto in data 26.8.1992, il pagamento, unitamente alle spese vi- ve anticipate, delle spese della difesa tecnica, in or- dine a detta statuizione, nel conseguente giudizio di opposizione, il giudice di merito non avrebbe dovuto revocare "in parte qua" la ingiunzione nella considera- zione svolta con la sentenza impugnata in questa sede;
ma avrebbe dovuto, invece, stabilire, ritenuta la com- petenza del giudice della esecuzione anche sulla ri- chiesta delle suddette spese di difesa, se ed in quale misura esse fossero dovute, avendone il debitore conte- stato la spettanza. Al suddetto esame dovrà, pertanto, procedere il giudice del rinvio, cui è rimessa la causa a seguito della cassazione della impugnata sentenza. Il giudice di rinvio va identificato nell'attuale giudice di appello contro le sentenze dell'attuale giu- dice di primo grado e, cioè, nella Corte di appello (nella specie, la Corte d'Appello di L'Aquila), ai sen- si dell'art. 73 del decreto legislativo n. 51 del 1998, secondo indirizzo espresso già da questa Corte (Cass. 8 19.11.1999 n. 12836; Cass. 19.11.1999 n. 12838) e da che, ri-ribadire rispetto ad altra interpretazione, guardo alle sentenze emesse in grado di appello ante- riormente alla data di efficacia del medesimo decreto, vorrebbe che, in caso di cassazione con rinvio, il giu- dice del rinvio debba essere ancora il tribunale. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di L'Aquila. Così deciso in Roma il 2 maggio 2000 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE france f r 60000 CO DO Depositata in Cancelleria 310000 IL CANCELLIERE C1 17 GFN 2001 22 1.00 IL C ZUERE C1 Oggi, CO DO UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2/ W Y Z D Registrato in 100 versate 9. 310.000 In 18697 al n. trecentodiecimijan ) (lire p. Dirigento Af fevizy E (Dotted Mana Gr POPPO) L 1 Responsabile Stav Gudiziari L E (Gr.M. RA ICHIN!) D ROME R F U 9