Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11893 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 1 18 9 3/03... . Composta dagli Ill.ni Sigg.ri Magistrati Dott. Erminio RAVAGNANI ere 8189/02 Cron. 25775 Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno Rep.Dott. Florindo Consigliere MINICHIELLO Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere Ud. 28/04/03 - Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S ENTENZA s sul ricorso proposto da: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L G FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CARINCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, ARTURO MARESCA, PAOLO TOSI, ENZO MORRICO, SALVATORE TRIFIRO', GERARDO VESCI, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 2003 HI MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2461 CARDUCCI 4 presso lo studio dell'avvocato ALBERTO -1- BRUNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GABRIELLA MAGALDI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 166/01 della Corte d'Appello di -FIRENZE, depositata il 15/03/01 R.G.N. 45/2001; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/03 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato ROMEI per delega MARESCA;
udito l'Avvocato MAGALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per e l'accoglimento del quarto motivo e rigetto nel resto. -2- Svolgimento del processo Con sentenza n. 804 del 2000 il Tribunale di Firenze: a) accertava l'inefficacia del licenziamento intimato dalla s.p.a Ferrovie dello Stato al lavoratore RC Chiti nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, comma sesto, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) escludeva il diritto del medesimo lavoratore al risarcimento del danno, avendo accertato che il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità. Adita dal solo lavoratore, la locale Corte d'appello, con sentenza depositata in cancelleria il 15 marzo 2001, ne accoglieva il gravame, in quanto, ribadita l'inefficacia dell'impugnato licenziamento, giudicava che il difetto di qualsiasi interruzione dello svolgimento del rapporto di lavoro non equivaleva ad assenza di conseguenze dannose del licenziamento illegittimo e non privava, perciò, l'interessato del diritto di fruire del relativo risarcimento nella misura minima di legge, pari a cinque mensilità di retribuzione. Per la cassazione di questa sentenza ricorre ora la Rete ferroviaria italiana s.p.a (già Ferrovie dello Stato s.p.a), sulla base di quattro motivi di censura, cui resiste l'intimato con controricorso. Motivi della decisione I primi tre motivi del ricorso, essendo diretti alla dimostrazione della legittimità del licenziamento per cui è causa, sono manifestamente inammissibili, poiché, come riferito in narrativa, l'accertamento negativo compiuto al riguardo dal giudice di primo grado non è stato impugnato dalla società ricorrente davanti alla Corte di merito ed è, pertanto, presidiato dall'efficacia del giudicato. Est. Evangelista 3 Ammissibile è, invece, il quarto motivo col quale si assume l'inesistenza del diritto al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, ancorché nella misura minima di legge, quante volte al recesso non abbia fatto seguito alcuna effettiva interruzione del rapporto di lavoro. Questo assunto deve essere condiviso, ancorché nei sensi di cui alle considerazioni che seguono Emerge dagli atti introduttivi del giudizio di cassazione che il licenziamento in contestazione non ha mai avuto esecuzione. Fu originariamente intimato con lettera del 15 gennaio 1999 e con effetto dal 30 maggio 1999, ma quest'ultimo termine fu in più occasioni differito: al 30 ottobre 1999, con telegramma del 28 maggio 1999; al 31 dicembre 1999, con telex del 28 ottobre 1999; al 31 marzo 2000, con telex del 22 dicembre 1999. Fu, infine, revocato con telex del 30 marzo 2000, allorché era in corso il giudizio di primo grado, la cui udienza di discussione era stata fissata per il giorno 18 maggio 2000. Non è controverso che il lavoratore ha sempre continuato a svolgere la sua attività, senza alcuna interruzione riferibile all'intimato licenziamento. Orbene, con riguardo a fattispecie analoga, la Corte ha già avuto occasione di sancire il principio (cfr. sentenza 5 maggio 2001, n. 6331) per cui nel caso di licenziamento illegittimamente intimato dal datore di lavoro, ove il recesso non sia seguito dalla interruzione del rapporto, il lavoratore che agisca per il risarcimento del danno derivante dal licenziamento non può giovarsi della presunzione di danno, inapplicabile nella fattispecie, nella misura minima di cinque mensilità di retribuzione, ex art. 18, quarto comma, legge n. 300 del 1970, ma è soggetto, per la dimostrazione Est. Evangelista 4 del danno da lui dedotto, agli oneri di allegazione e prova di una ordinaria azione di 1 risarcimento del danno per inadempimento contrattuale>>, Questo principio il Collegio condivide e fa proprio, per la persuasività delle regioni che lo sostengono e per non essere, nel presente giudizio, emerse plausibili ragioni per formulare diverse conclusioni. In particolare, può porsi in luce che: a) il licenziamento, quale negozio unilaterale ricettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro recedente giunge a conoscenza del lavoratore, anche se l'efficacia - vale a dire la produzione dell'effetto tipico, consistente nella risoluzione del rapporto di lavoro viene differita ad un - momento successivo (Cass. 30 ottobre 2000, n. 14322; Id., 21 settembre 2000, n. 12507; Id., 5 aprile 2000, n. 4221; Id., 2 febbraio 1999, n. 874; Id., 26 luglio 1996, n. 6751); b) ciò comporta che la così detta revoca dell'atto di recesso non sia idonea di per sé a determinare l'unilaterale rimozione del negozio suddetto, ormai perfezionatosi, ma si concreti in una proposta contrattuale avente ad oggetto la ricostituzione del rapporto di lavoro, nel senso di ricondurlo ad una situazione ad ogni fine identica a quella che si sarebbe verificata in assenza del licenziamento;
c) questa proposta di neutralizzazione totale degli effetti del licenziamento, al pari di qualsiasi altra proposta (Cass. 13 giugno 2002, n. 8493; Id., 16 ottobre 1998, n. 10283; Id., 5 dicembre 1997, n. 12366), non esclude la libertà di rifiuto da parte del destinatario, ma al suo cospetto non è irrilevante circostanza quella del persistente svolgimento del rapporto di lavoro, senza alcuna soluzione di continuità, anche dopo la di scadenza del termine- efficacia dell'originario recesso, poiché, come si trova : frequentemente affermato nella giurisprudenza di legittimità (non esclusa quella che sottolinea la reciproca autonomia della tutela risarcitoria rispetto a quella reintegratoria: Est. Evangelista 5 v., per tutte, Cass. 21 dicembre 1995, n. 13047), la tutela prevista dall'art. 18 della legge : n. 300 del 1970 trova la sua indefettibile condizione nel vulnus arrecato dall'illegittimo licenziamento all'ordinaria funzionalità del sinallagma contrattuale, sussistente solo quando il rapporto sia stato interrotto per un apprezzabile lasso di tempo, con l'effettivo allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro, non, invece, quando, nonostante il recesso, lo scambio delle prestazioni sia proseguito con le consuete modalità (Cass. 4 ottobre 1995, n. 10408; Id. 19 giugno 1993, n. 6837; Id., 25 maggio 1991, n. 5969; Id. 26 febbraio 1988, n. 2068; ). In effetti la norma appena citata prevede come conseguenza del licenziamento, in primo luogo, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e quindi, al quarto comma, il risarcimento del danno, sicché chiaramente presuppone l'interruzione del rapporto di lavoro, quale elemento costitutivo della fattispecie disciplinata. Va, inoltre, osservato che la diversa interpretazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, patrocinata dalla parte resistente, ponendo a carico del datore di lavoro la rilevante penale per il licenziamento, anche nel caso che esso non abbia interrotto il rapporto, non è coerente con lo scopo di tutelare la stabilità del rapporto stesso, essendo la penale di ostacolo alla ricomposizione del rapporto di lavoro o minando la ricomposizione avvenuta. Il licenziamento illegittimo, nel caso che non consegua la interruzione del rapporto di lavoro, resta, tuttavia, un inadempimento contrattuale, dal quale possono derivare per il lavoratore danni di diversa natura, quali, ad esempio, le spese per la consultazione di un avvocato ovvero il danno biologico da stress che esso può causare. Il lavoratore ha azione per il risarcimento di essi secondo i principi generali sull'inadempimento contrattuale;
deve però allegare e provare la natura e l'entità del Est. Evangelista 6 danno, non potendosi giovare del danno minimo presunto in cinque mensilità dall'art. 18 1. 300 del 1970, non applicabile alla fattispecie. Compete, però, al giudice del merito interpretare la domanda introduttiva del giudizio, per verificare se con essa sia stata chiesta solo la tutela di cui all'art. 18 citato, ovvero più ampiamente il risarcimento del danno, e verificare altresì, la ricorrenza dei presupposti di allegazione e prova della domanda. In conclusione, dichiarata l'inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso, va accolto il quarto. In relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata, che ha erroneamente applicato l'art. 18 della legge n. 300 del 1970, va cassata, con rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice che nel decidere si atterrà al sopra riferito principio di diritto Allo stesso giudice, che si designa nella Corte d'appello di Bologna, si demanda anche, ex art. 385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del primo del secondo e del terzo motivo di ricorso. Accoglie il quarto nei sensi di cui in motivazione. Cassa, nei limiti di tale accoglimento, la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Bologna per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 28 aprile 2003 IL PRESIDENTE Mumin. RevaquanRavarmaniЛиноні IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Safe Langh IL CANCELLIEREANCELIC Depositato in Cancelleria M joger Q6 AGO 2003 E R P U Est. Evangelista 7 CUGANSELYYCELLERE