Sentenza 1 dicembre 2004
Massime • 1
La facoltà di proporre l'istanza di oblazione può essere esercitata esclusivamente dall'imputato, in quanto si configura come un diritto personalissimo che implica la rinuncia a far valere la propria difesa in vista della estinzione del reato. Ne consegue che il difensore, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre l' istanza di oblazione per conto dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2004, n. 5814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5814 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 01/12/2004
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 1683
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 8969/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS RU, n. a Caerfhilly il 13.1.1955;
avverso l'ordinanza dibattimentale e la sentenza in data 13.11.2002 del Giudice di pace di Rovereto;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto procuratore generale Dott. VENEZIANO Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore, avv. Falconi Alessandro Amorelli del foro di Roma in sostituzione dell'avv. Stivala Francesco;
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Rovereto, rigettata con ordinanza la richiesta di ammissione all'oblazione ex art. 162 bis c.p., condannava ON RU alla pena di euro 2500,00 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, cod. strad.).
La domanda di oblazione veniva rigettato sul duplice rilievo della mancanza della procura Speciale da parte del difensore e sulla qualità soggettive dell'imputato (recidivo).
Avverso la predetta decisione la contestuale ordinanza dibattimentale proponeva appello (convertito poi in ricorso per cassazione) ON RU, articolando due motivi.
Con il primo, deduce la nullità dell'ordinanza con la quale è stata rigettata la domanda di oblazione, giacché l'istanza era stata firmata dall'imputato personalmente con firma autenticata dal difensore;
inoltre non ricorrerebbero nella fattispecie le condizioni previste dall'art. 162 bis, commi 3 e 4, c.p. per il rigetto della domanda.
Con il secondo motivo, contesta la pronuncia di responsabilità per carenza della prova sullo stato di ebbrezza ed il giudizio di comparazione delle circostanze nonché la quantificazione della pena pecuniaria nel massimo.
Entrambi i motivi non meritano accoglimento perché manifestamente infondati.
Quanto al primo, vi è da rilevare come l'oblazione facoltativa ex art. 162 bis c.p. "possa" essere rigettata dal giudice avuto riguardo alla gravita del fatto (art. 162 bis, comma 4, c.p.) e "debba" esserlo, tra l'altro, nei confronti del recidivo reiterato specifico (art. 162 bis, comma 3, c.p.). Risulta dalla contestazione trattarsi di recidivo reiterato specifico, di guisa che sussisteva, nella specie, il divieto di ammissibilità dell'oblazione previsto dall'art. 162 bis, comma 3, c.p.. A ciò aggiungasi, l'irritualità della presentazione dell'istanza di oblazione: in vero, la facoltà di proporre tale istanza può essere esercitata esclusivamente dall'imputato, in quanto si configura come un diritto personalissimo che implica la rinuncia a far valere la propria difesa in vista della estinzione del reato, conseguendone che il difensore, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre l'stanza di oblazione per conto dell'imputato (cfr. Cass., Sez. 3^, 11 ottobre 2000, Parrello). Quanto al secondo, la doglianza è assolutamente generica nella parte in cui si risolve nella contestazione dell'affermato giudizio di responsabilità. Il ricorrente si è limitato, assertivamente, a dedurre non essersi raggiunta la prova dello stato di ebbrezza, onde il motivo è certamente privo dei caratteri di specificità pretesi dalla norma (cfr. artt. 581, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), c.p.p.: come è noto, il requisito della specificità dei motivi di impugnazione implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 17 giugno 2004, Lamnaour). Il motivo è inaccoglibile anche nella parte in cui si risolve in una censura sull'esercizio del proprio potere in punto di determinazione della pena (determinazione del quantum e giudizio di prevalenza delle aggravanti).
Vale in proposito il principio, pacifico, in forza del quale la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale e il giudizio di comparazione tra le circostanze rientrano nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p., con conseguente incensurabilità in sede di legittimità a fronte di una motivazione adeguata, logica e convincente.
Situazione che ricorre nel caso di specie, avendo il giudicante dato ragione del proprio convincimento con ampio riferimento alle circostanze oggettive e soggettive di rilievo (in particolare, l'apprezzata gravita del fatto derivante dal rischio per l'incolumità degli altri utenti della strada determinato dalla condotta dell'imputato e la condizione di recidivo di quest'ultimo). Trattasi di determinazione corretta sotto il profilo normativo e certamente incensurabile nel merito siccome assistita da congrua giustificazione motivazionale.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 (mille) a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2005