Sentenza 25 febbraio 2011
Massime • 1
La disciplina della prescrizione del reato introdotta con la novella codicistica apportata con la legge n. 251 del 2005 non trova applicazione, seppure i termini di prescrizione risultino per i reati per cui si procede più brevi, nei processi in cui già prima dell'entrata in vigore della indicata legge di modifica era stata emessa la sentenza di primo grado, e ciò pur quando il processo sia successivamente regredito a seguito della dichiarazione di nullità della sentenza medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2011, n. 10725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10725 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 25/02/2011
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 517
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 43359/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UZ IO, UZ MA, LL RT, LL IC e LL GI;
avverso l'ordinanza del 28.9.2010 del Tribunale di Ancona, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Giovanni Salvi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dei ricorrenti, Avv. Sgubbi Filippo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 16.3.09 la Corte d'Appello di Bologna dichiarava la nullità della sentenza emessa il 6.12.05 a carico di UZ IO, UZ MA, LL RT, LL IC e LL GI dal GUP del Tribunale di Forlì per violazione dell'art. 11 c.p.p., essendo funzionalmente competente l'A.G. di Ancona. Per l'effetto, la Corte emiliana disponeva trasmettersi gli atti al competente PM presso il Tribunale di Ancona, che a sua volta chiedeva ed otteneva dal GIP dello stesso Tribunale decreto di sequestro preventivo di un immobile urbano nei confronti dei soggetti summenzionati, indagati per il delitto di circonvenzione di incapace. Con ordinanza del 28.9.2010 il Tribunale di Ancona, sezione riesame, confermava il sequestro preventivo.
Tramite i propri difensori gli indagati ricorrevano, con unico atto, contro l'ordinanza del riesame, di cui chiedevano l'annullamento per un solo motivo con il quale lamentavano la mancata applicazione del più breve termine di prescrizione del reato ai sensi della nuova disciplina di cui alla L. n. 251 del 2005, che il provvedimento impugnato aveva disatteso ai sensi dell'art. 10, comma 3 stessa legge giacché alla data di sua entrata in vigore (8.12.05) era stata già emessa la sentenza di primo grado (il 6.12.05, appunto) dal GUP del Tribunale di Forlì, sentenza poi dichiarata nulla dalla Corte territoriale;
obiettavano, invece, i ricorrenti che, pur dovendosi riconoscere l'attitudine ad interrompere il decorso della prescrizione da parte di una sentenza poi dichiarata nulla, nondimeno la regressione del processo a procedimento disposta dalla cit. sentenza della Corte d'Appello di Bologna aveva determinato una nuova iscrizione a registro notizie di reato, nuove indagini preliminari e, in sintesi, un differente procedimento rispetto a quello originariamente svoltosi a Forlì, vale a dire innanzi ad A.G. incompetente;
per l'effetto, nuovo essendo il procedimento, non ancora pervenuto a sentenza di primo grado, non poteva più trovare applicazione la L. n. 251 del 2005, cit. art. 10, comma 3, con la conseguenza che doveva tenersi conto della prescrizione disciplinata dal nuovo più favorevole regime.
1- Il ricorso è infondato.
L'assunto da cui muovono i ricorrenti - secondo cui la declaratoria di nullità della sentenza emessa il 6.12.05 dal GUP del Tribunale di Forlì e la conseguente regressione del processo a procedimento ne avrebbero instaurato uno nuovo, presso l'A.G. di Ancona, che non avrebbe più nulla a che vedere con quello originariamente pendente innanzi ad A.G. funzionalmente incompetente - costituisce un ossimoro, giacché proprio il concetto di "regressione" importa pur sempre l'identità del medesimo procedimento, come si evince anche dalla sentenza n. 925/99 di questa S.C. (invocata in ricorso), in quanto la possibilità di svolgere nuove indagini deriva dalla suddetta regressione.
Tale identità non viene meno sol per l'attribuzione della competenza ad altra A.G. e/o per la conseguente nuova iscrizione della notitia criminis (necessitata non perché ci si trovi in presenza d'un diverso procedimento, ma perché cambia l'ufficio giudiziario competente, munito di registri che, ovviamente, hanno in corso una diversa progressione numerica): invero, l'identità del procedimento si rivela dal fatto-reato (che, non a caso, costituisce il parametro per verificare la sussistenza o meno d'un eventuale bis in idem vietato ex art. 649 c.p.p.), indubbiamente rimasto invariato nel caso di specie.
Nè in contrario avviso valga la possibilità per l'imputato di chiedere, dopo la regressione, il rito abbreviato (v. Corte cost.26.2.93 n. 76) in ipotesi non richiesto nel corso del processo svoltosi innanzi ad A.G. incompetente, poiché tale possibilità è strettamente correlata all'effettivo esercizio del diritto di difesa a fronte di un'eventuale differente qualificazione giuridica del reato, di nuove indagini, di un conseguente diverso quadro probatorio etc. ma non incide sull'identità del fatto-reato e, quindi, del relativo procedimento.
Inoltre, a voler condividere l'opzione interpretativa dei ricorrenti dovrebbe darsi atto dell'esaurirsi dell'anteriore procedimento in modo anomalo, vale a dire senza decreto di archiviazione ne' sentenza di merito (o di estinzione del reato), il che è estraneo alla logica del sistema (escluse nel caso di specie le sentenze di non luogo a procedere e quelle di improcedibilità dell'azione penale, vista l'accusa sub specie art. 643 c.p.). Non si perviene a diversa soluzione nemmeno restando concettualmente all'interno dello stesso procedimento.
Infatti, la norma transitoria della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art.10, comma 3 individua un discrimine temporale (tra le due discipline della prescrizione) che per sua stessa natura non può presentarsi più di una volta e che è costituito dall'entrata in vigore della legge stessa, irretrattabilmente fissata all'8.12.05. A quella data per tutti i processi pendenti in Italia è stato possibile conoscere - a seconda dello stato e del grado in cui si trovavano - la normativa applicabile in tema di prescrizione (quella previgente o quella di cui alla predetta novella).
D'altronde, come segnalato in dottrina all'indomani della L. n. 251 del 2005, il riferimento allo stato e al grado del procedimento contenuto nel cit. art. 10, comma 3 (ora ridotto al solo grado, dopo che Corte cost. 23.11.06 n. 393 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamo all'apertura del dibattimento) non aveva altro significato che quello di individuare una data certa, nello svolgersi dei processi in corso, cui ancorare l'applicazione o meno della riforma in relazione ad altro preciso dato cronologico, vale a dire quello della sua entrata in vigore.
Ne discende che, emessa una sentenza di primo grado anteriormente all'entrata in vigore della cit. L. n. 251 del 2005 (come avvenuto nel caso di specie, il che è pacifico), la sua dichiarazione di nullità fa regredire il processo ad altro stato e grado - e quindi, se del caso, consente lo svolgimento di nuove indagini etc. -, ma non può riportare indietro l'orologio per accertare una seconda volta se alla data dell'8.12.05 sia stata oltrepassata o meno la soglia della sentenza di primo grado.
Ed ancora: il ricorso non solo suggerisce un non consentito regresso temporale (oltre che processuale), ma finisce con il separare due momenti in realtà inscindibili, nel senso che, fermo restando l'effetto interruttivo della prescrizione scaturito dalla sentenza emessa il 6.12.05 dal GUP del Tribunale di Forlì sotto il vigore dell'anteriore disciplina, propone che la legge regolatrice sia quella successiva, di cui alla cit. L. n. 251 del 2005 entrata in vigore l'8.12.05.
Deve, invece, rilevarsi che l'interruzione della prescrizione, così come la sua durata e tutta la relativa regolamentazione, è disciplinata dalla legge in vigore al momento dell'interruzione medesima.
In altre parole, il fatto interruttivo della prescrizione segue a tutti gli effetti (anche quanto a individuazione del termine massimo applicabile) la legge in vigore al suo verificarsi.
Nè per aderire all'esegesi proposta in ricorso si può mettere in dubbio la consolidata giurisprudenza di questa S.C. (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3^ n. 43836 24.10.07, dep. 26.11.07) in virtù della quale anche un atto mallo è idoneo ad interrompere la prescrizione, principio che - in realtà - neppure gli odierni ricorrenti contestano.
Questo, dunque, il principio di diritto: "In caso di regressione del procedimento a seguito di nullità di una sentenza di primo grado che era stata emessa anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, resta ferma l'inapplicabilità della nuova normativa in tema di prescrizione del reato".
2- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti a pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2011